AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.230
Data decisione, Autorità: 03.03.1997, TRAM
Incarto n. 52.96.00229
Lugano 21 novembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Monica Campana Liebi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 11 ottobre 1996 di
__________ patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 23 settembre 1996, no 6/1996, del Dipartimento delle istituzioni - Ufficio permessi e passaporti - che nega all'insorgente l'autorizzazione per l'acquisto di una pistola e ordina la confisca;
vista la risposta 25 ottobre 1996 del Dipartimento;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. L'8 marzo 1996 la signora __________, convivente di __________, ha richiesto l'intervento della Polizia comunale di __________ poiché questi le aveva manifestato l'intenzione di togliersi la vita e di "uccidere tutti".
In quell'occasione è così stata sequestrata all'insorgente una pistola marca SIG, modello 210, cal. 9 mm para, no P92227.
B. Il 19 maggio 1996 la Polizia cantonale, a cui l'arma è stata nel frattempo consegnata, ha assunto a verbale __________ il quale ha dichiarato di aver acquistato la pistola da tale __________ di __________ tramite semplice invio postale e senza nessun'altra formalità.
Reso edotto che per l'acquisto di un'arma da fuoco occorre essere in possesso di una preventiva autorizzazione, il ricorrente, onde regolarizzare la sua posizione, si è detto intenzionato a richiedere il necessario permesso.
Ha poi altresì riferito di aver effettivamente esternato alla sua convivente l'intenzione di suicidarsi poiché non godeva di buona salute.
C. Il 24 maggio 1996 __________ ha quindi inoltrato al Dipartimento delle istituzioni un'istanza tendente all'ottenimento dell'autorizzazione per l'acquisto della pistola in parola.
D. Il municipio del comune di Croglio e il Comando della Polizia del Cantone Ticino hanno preavvisato negativamente la domanda con scritti datati rispettivamente 5 giugno e 5 agosto 1996.
Entrambe le autorità hanno in sostanza ritenuto che, visti gli intenti suicidi manifestati dal postulante, la richiesta andasse negata per evidenti motivi di sicurezza.
E. Fondandosi sui preavvisi espressi dalle autorità succitate, con decisione 23 settembre 1996 il Dipartimento delle istituzioni ha quindi respinto l'istanza ritenendo che, viste le condizioni psico - fisiche del richiedente, non fossero date le premesse per rilasciare l'autorizzazione richiesta.
Contestualmente al detto diniego ha altresì ordinato la confisca dell'arma.
F. Avverso il giudizio dipartimentale __________ ha interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
A sostegno dell'impugnativa adduce in sostanza che, essendosi completamente ristabilito, non v'è più motivo perché gli venga negata l'autorizzazione richiesta. A comprova del suo buono stato di salute produce un certificato del proprio medico curante il quale attesta che il ricorrente si trova "in uno stato emozionale equilibrato" (Doc. B).
G. Il ricorso è avversato dal Dipartimento, secondo cui il celere miglioramento dello stato di salute del ricorrente, considerato il corto lasso di tempo intercorso dai fatti che hanno dato avvio alla vertenza, non fornisce ancora sufficienti garanzie per un uso corretto dell'arma da fuoco.
Considerato, in diritto
La legittimazione attiva del ricorrente è pacifica (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm) ulteriori atti istruttori.
L'art. 5 lett. k) del concordato sancisce espressamente che il permesso d'acquisto d'armi deve essere negato "alle persone delle quali v'è motivo di ritenere che mediante l'uso di armi possano mettere in pericolo la propria o l'altrui incolumità".
L'art. 28 cpv. 2 Larmi riserva al Dipartimento la facoltà di ordinare la confisca delle armi costituenti l'oggetto di una contravvenzione alla presente legge.
"Confermo di essere ammalato da circa due anni al fegato (cirrosi) e in questo periodo ho subito 8 operazioni. Parlando un giorno con la __________ gli ho detto che se avessi dovuto ancora essere operato mi sarei sparato".
In sede ricorsuale l'insorgente ha tuttavia tentato di relativizzare la portata delle dichiarazioni rilasciate a verbale sostenendo che non è mai stata sua intenzione dar seguito ai detti propositi suicidi e che gli stessi sono stati esternati unicamente a causa della debolezza e dello sconforto in cui si è venuto a trovare, al momento dei fatti in esame, a seguito delle numerose operazioni subite. Adduce inoltre di essersi completamente ristabilito, fatto attestato pure dal suo medico curante (Doc. B), motivo per cui, a suo modo di vedere, non sussiste più ragione alcuna per negargli l'autorizzazione richiesta.
In primo luogo perché è trascorso troppo poco tempo dai fatti in esame per poter ragionevolmente ritenere che l'equilibrio emotivo raggiunto dall'insorgente sia stabile e duraturo e ciò considerato altresì che lo stato di prostazione in cui era sprofondato va imputato ad una malattia (cirrosi epatica) che non si può certo ritenere debellata definitivamente. Un'improvvisa riacutizzazione della stessa potrebbe quindi nuovamente indurlo a pensare al suicidio, magari nella cosiddetta forma "allargata", ossia includendo la convivente.
In secondo luogo perché appare quantomeno anomalo il fatto che l'insorgente si dica intenzionato ad utilizzare l'arma per delle esercitazioni di tiro al poligono quando però, per sua stessa ammissione (cfr. verbale di interrogatorio 19 maggio 1996), non è iscritto presso nessuna società di tiro.
Al proposito, più verosimile appare la versione resa dal ricorrente con scritto 22 luglio 1996 (agli atti) secondo cui egli ha acquistato la pistola in parola allo scopo (unico) di sostituirla a quella ricevuta in eredità dal padre e successivamente rubatagli.
Visto tutto quanto precede, questo Tribunale, apprezzando liberamente le prove, matura il convincimento che il postulante non offra sufficienti garanzie per poter ragionevolmente ritenere che, una volta ottenuta l'autorizzazione, faccia uso dell'arma esclusivamente nell'ambito di esercitazioni di tiro al poligono.
Lo stato di salute psico - fisico del ricorrente e la malattia di cui è affetto non permettano infatti di escludere che egli possa nuovamente maturare l'intenzione di metter in pericolo la propria incolumità utilizzando segnatamente l'arma in esame.
In questi frangenti la confisca costituisce invero, la sola misura atta ad impedire un uso scorretto dell'arma.
Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 10, 28, 31 Larmi; 5 del concordato sul commercio di armi e di munizioni,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 300.-- (trecento) sono poste a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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