AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 52.1996.228
Data decisione, Autorità: 24.06.1997, TRAM
Incarto n. 52.96.00228
Lugano 24 giugno 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 14 ottobre 1996 di
__________ tutti patr. da: avv. __________
contro
la risoluzione 25 settembre 1996 (n. 4882) del Consiglio di Stato che ha respinto i ricorsi degli insorgenti contro la deliberazione 22 aprile 1996 con cui il consiglio comunale di __________ ha concesso al municipio un credito di fr. 2'587'000.-- per la realizzazione del progetto di evacuazione delle acque meteoriche immesse nella zona industriale __________ a __________;
viste le risposte:
23 ottobre 1996 del Consiglio di Stato;
30 ottobre 1996 del Consiglio Parrocchiale di __________;
18 novembre 1996 del Municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Con messaggio n. 4/1996 del 28 marzo 1996 il municipio di __________ ha sottoposto al consiglio comunale un progetto di evacuazione delle acque meteoriche immesse nella zona industriale __________ di __________. La zona industriale in discussione é ubicata alla confluenza dei fiumi __________ e __________ ed é disposta parallelamente al letto di quest'ultimo. E' separata dalla zona residenziale di __________ dalla linea ferroviaria del __________ e dalla strada cantonale. Il progetto prevede la costruzione di una canalizzazione che convoglia le acque dal cosiddetto tombinone __________ al fiume __________ e di una stazione di pompaggio per l'immissione delle acque nel __________ nel caso di innalzamento di quest'ultimo oltre il livello di immissione naturale. La necessità di questa realizzazione é da ricondurre alla costruzione degli argini dei predetti fiumi cui ha proceduto l'autorità cantonale, a tutela della zona industriale. In difetto di essa gli argini tratterrebbero infatti anche le acque meteoriche addotte nella zona industriale attraverso il tombinone __________ e provenienti dallo scaricatore di piena SP 32, dalla strada cantonale e dalla montagna. Attualmente quelle acque sono convogliate nel Ticino attraverso un canale parzialmente coperto, che passa attraverso un'apertura appositamente creata nell'argine (a titolo transitorio).
b) Il messaggio in rassegna proponeva al Legislativo di approvare il progetto (dispositivo n. 1), di stanziare il credito di fr. 2'587'000.-- necessario per la sua realizzazione (dispositivo n. 2), di autorizzare il municipio all'accensione del relativo prestito (dispositivo n. 3), di fissare al 90% dei costi netti a carico del comune il prelievo dei contributi di miglioria (dispositivo n. 4), di approvare infine un contratto conchiuso con la __________ concernente l'acquisto di una porzione di mq 520 circa del mapp. __________ per l'edificazione della stazione di pompaggio ed inoltre la concessione di un diritto di passo e di posa della canalizzazione sempre sul mapp. __________ (dispositivo n. 5).
Al messaggio era annesso, tra l'altro, il piano del perimetro dei fondi imponibili, che il municipio aveva adottato con risoluzione parimenti di data 28 marzo 1996.
c) Il consiglio comunale ha approvato il messaggio in rassegna nella seduta del 22 aprile 1996.
B. __________, __________, la __________, la parrocchia cattolica di __________, la __________, __________ sen. e __________ jun. __________, proprietari di fondi ubicati nella zona industriale J1, sono insorti contro quella deliberazione davanti al Consiglio di Stato, al quale hanno domandato di annullarla, parzialmente o totalmente.
La __________ e i signori __________ hanno anzitutto eccepito la disattenzione della procedura istituita dall'art. 9 RALOC nel caso in cui vi siano più proposte su di uno stesso oggetto (cosiddette votazioni eventuali). In secondo luogo quei ricorrenti, facendo riferimento ai rapporti della commissione della gestione ed alle discussioni sorte in seno al Legislativo, hanno criticato l'aumento dei costi del progetto rispetto ad un precedente progetto del 1992, il cui preventivo assommava a soli fr. 1'934'000.- e sulla cui base era poi stato calcolato il sussidio dello Stato, pari al del 25% dei costi. I ricorrenti hanno di conseguenza chiesto all'autorità di ricorso di verificare la fondatezza della concessione di credito, richiamandosi al principio dell'economicità sancito all'art. 4 RGFCC. Per quanto concerneva le spese di progettazione, già oggetto di un primo stanziamento di credito nel 1988 di fr. 50'000.--, essi hanno anche eccepito una disattenzione dell'art. 168 LOC. R. e __________ hanno sollecitato un'estensione del progetto che risolvesse anche i rischi di allagamento a monte del tracciato della ferrovia. __________ ha rilevato che il municipio aveva già messo a concorso i lavori prima di disporre del credito necessario. Tutti i ricorrenti hanno infine contestato il prelievo di contributi di miglioria a carico dei proprietari dei fondi ubicati nella zona industriale: in via principale hanno combattuto il principio, in via subordinata la percentuale dell'imposizione.
C. Con risoluzione 25 settembre 1996 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso. Esso ha in primo luogo accertato che effettivamente il Legislativo non aveva ossequiato la procedura delle votazioni eventuali, ma ha rinunciato a cassare le avversate deliberazioni, trattandosi di disattenzione di norme di natura procedurale e che non aveva influito in modo determinante sull'esito della votazione finale. Il Governo ha in secondo luogo respinto la censura, sollevata dal ricorrente __________, in merito alla prematura pubblicazione dei concorsi. Quest'ultima era infatti servita per verificare l'attendibilità del preventivo; inoltre la delibera era stata subordinata alla crescita in giudicato dello stanziamento del credito da parte del Legislativo. Il Consiglio di Stato ha infine condiviso il principio e la misura del prelievo dei contributi di miglioria.
D. Con ricorso 14 ottobre 1996 i ricorrenti indicati in ingresso sono insorti davanti a questo Tribunale contro il giudicato governativo appena menzionato, del quale hanno sollecitato l'annullamento. Gli insorgenti sostengono in primo luogo che la disattenzione della procedura delle cosiddette votazioni eventuali conduce all'annullamento puro e semplice delle deliberazioni adottate dal Legislativo. Essi eccepiscono in seguito un diniego di giustizia formale, per il motivo che il Consiglio di Stato ha omesso di esaminare talune importanti censure sollevate nelle impugnative, come l'aumento dei costi e le critiche mosse ai progetti: omissione che sottende anche il mancato preventivo accertamento dei fatti rilevanti a ciò necessari. Per il rimanente i ricorrenti hanno ribadito le censure già svolte innanzi all'autorità ricorsuale inferiore, chiedendo inoltre il richiamo dal municipio dell'incarto completo concernente la realizzazione in esame.
Tanto il Consiglio di Stato quanto il municipio di __________ hanno sollecitato le reiezione del gravame. La parrocchia di __________, già ricorrente davanti al Governo, sentita da parte del Tribunale, ha comunicato di rimettersi al giudizio di quest'ultimo.
E. Il Tribunale ha richiamato dal municipio l'incarto completo. Il giudice delegato ha indi tenuto un'udienza il giorno 22 gennaio 1997, ove i ricorrenti hanno ribadito motivazioni e domande. A questo punto il giudice delegato ha informato le parti che il Tribunale avrebbe esaminato in via preliminare le censure d'ordine e che avrebbe decretato la continuazione dell'istruttoria solo nel caso di loro reiezione. Poco tempo dopo quell'udienza le parti hanno tuttavia sollecitato una sospensione della procedura (cfr. scritto 12 febbraio 1997 dell'avv. __________). Con lettera 24 aprile 1997 il patrocinatore del comune ha indi trasmesso al Tribunale una convenzione di data 22 aprile 1997 dal seguente tenore:
"1. Le parti ricorrenti __________, __________., __________, __________ Sen. e __________ Jun. dichiarano di ritirare le censure di ordine formale da loro sollevate in relazione alla procedura di voto adottata dal Consiglio comunale di __________ nell'ambito dell'evasione della trattanda relativa al credito per le opere di evacuazione delle acque meteoriche immesse nella zona industriale J1 di __________. I suindicati ricorrenti dichiarano altresì di ritirare le censure relative al progetto di cui qui è discorso ed alle carenze tecniche dello stesso.
Il Municipio del Comune di __________ si obbliga nei confronti dei ricorrenti nel senso che il costo lordo consuntivo dell'opera soggetto al prelievo dei contributi di miglioria non supererà, in ogni caso, Fr. 2'300'000.-- (duemilionitrecentomila) in luogo di fr. 2'587'000.-- (MM no. 4/1996).
In considerazione del ritiro delle censure di cui al pto 1 e preso atto dell'impegno del Municipio del Comune di __________ nel senso che il costo lordo consuntivo dell'opera soggetto al prelievo dei contributi di miglioria non supererà la somma di fr. 2'300'000.--, le parti sono d'accordo di demandare al Tribunale cantonale amministrativo il giudizio sulla percentuale del contributo di miglioria da prelevare."
Il comune ha in pari tempo sollecitato lo stralcio parziale della procedura ricorsuale nella misura in cui interessava i dispositivi n. 1, 2, 3 e 5 della deliberazione del consiglio comunale 22 aprile 1996, così da poter iniziare immediatamente i lavori: stralcio che ha avuto luogo con decreto 24 aprile 1997. Solo oggetto di contestazione innanzi al Tribunale é pertanto rimasto il dispositivo n. 4 della deliberazione 22 aprile 1996, attraverso il quale il Legislativo di __________ ha fissato al 90% la percentuale di prelievo dei contributi di miglioria.
F. Il giudice delegato ha tenuto un'udienza ed esperito un sopralluogo il 4 giugno 1997. In quell'occasione i rappresentanti del comune hanno versato agli atti una dichiarazione del dipartimento del territorio attestante i costi dell'arginatura e la loro assunzione da parte di Confederazione e Cantone ed inoltre uno specchietto riassuntivo ed esplicativo delle posizioni del preventivo che potranno essere compresse onde conseguire un risparmio complessivo sul costo delle opere di fr. 300/330'000.-- rispetto al preventivo stesso (vedi impegno assunto dal municipio al patto 2 della convezione 22 aprile 1997). All'udienza le parti hanno ribadito le rispettive posizioni, hanno dichiarato chiusa l'istruttoria ed hanno rinunciato a presentare delle conclusioni.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale é data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. art. 209 lett. b ed inoltre per __________ sen., domiciliato a __________, lett. a LOC). Il ricorso é dunque ricevibile in ordine.
Giusta l'art. 1 cpv. 1 della legge sui contributi di miglioria del 24 aprile 1990 (LCMI) il cantone, i comuni ed i consorzi di comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere che procurano vantaggi particolari. Danno luogo a contributo, in particolare (art. 3 cpv. 1 LCMI), le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni (lett. a), le opere di premunizione e di bonifica (lett. b) e le ricomposizioni particellari (lett. c). Un vantaggio particolare é presunto specialmente quando (art. 4 cpv. 1 LCMI): l'opera serve all'urbanizzazione dei fondi ai fini dell'utilizzazione prevista, oppure l'urbanizzazione viene migliorata secondo uno standard minimo (lett. a); la redditività, la sicurezza, l'accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi sono migliorate in modo evidente, tenuto conto della loro destinazione (lett. b); sono eliminati o ridotti inconvenienti od oneri (lett. c). Sono imponibili tutti i proprietari, i titolari di diritti reali limitati o di altri diritti, compresi gli enti pubblici, cui dalle opere derivi un vantaggio particolare (art. 5 cpv. 1 LCMI). Per il calcolo dei contributi sono determinanti le spese totali d'esecuzione o di acquisto dell'opera, comprese quelle per i terreni necessari, le indennità, i progetti, la direzione dei lavori e gli interessi di costruzione (art. 6 cpv. 1 LCMI); eventuali sussidi sono invece da dedurre (art. 6 cpv. 3 LCMI). Per le opere di urbanizzazione generale la quota a carico dei proprietari non può essere inferiore al 30% né superiore al 60% e per le opere di urbanizzazione particolare inferiore al 70% della spesa determinante; se la distinzione tra opere di urbanizzazione generale e particolare non é agevole, può essere stabilita una percentuale media (art. 7 cpv. 1 LCMI). Per le altre opere la quota é fissata in base al vantaggio particolare presumibile (art. 7 cpv. 2 LCMI). La determinazione sul principio e sulla percentuale di prelievo spetta al Legislativo comunale (RDAT I-1994 N. 7 consid. 3.2.).
3.1. Il costo totale di realizzazione delle opere di evacuazione delle acque meteoriche immesse nella zona industriale J1 di __________ (canalizzazione d'adduzione e stazione di pompaggio) é stato preventivato nel messaggio n. 4/1996 (pag. 11) in fr. 2'637'000.--, di cui fr. 50'000.-- a titolo di onorario di progettazione già stanziati dal consiglio comunale il 1 marzo 1988. NeIla seduta del 22 aprile 1996 il Legislativo ha pertanto votato il credito residuo, pari a fr. 2'587'000.--: deliberazione frattanto cresciuta in giudicato a seguito di recesso dell'impugnativa su questo oggetto. Il finanziamento delle opere prospettato dal municipio nel messaggio in rassegna (pag. 16) prevede anzitutto l'incasso di sussidi e contributi da Confederazione e Cantone per complessivi fr. 953'500.--. Il comune partecipa inoltre alla spesa per l'evacuazione delle acque provenenti dallo scaricatore di piena SP 32, che fa parte degli impianti di evacuazione e depurazione delle acque previsti dal PGC giusta la legislazione sulle protezione delle acque, per una somma pari a fr. 418'145.--. Ne risulta un importo (preventivato) netto a carico del comune di fr. 1'265'355.--. La percentuale di prelievo di contributi di miglioria del 90% votata dal Legislativo corrisponde finalmente a fr. 1'138'819,50. Trattasi comunque - come é già stato evidenziato - di importi desumibili dai preventivi: per l'imposizione dei contributi a carico dei proprietari saranno invece determinanti i costi consuntivi (art. 6 cpv. 1, 11 cpv. 1 e 3 LCMI). La percentuale di imposizione, pari al 90% dei costi netti a carico del comune, stabilita dal consiglio comunale di __________ al dispositivo n. 4 della deliberazione 22 aprile 1996, costituisce pertanto anche il solo elemento di computo definitivo
3.2. La circostanza secondo cui il municipio, previa riverifica dei preventivi, si sia impegnato con convenzione 22 aprile 1997 (riprodotta al consid. E), alla base del recesso dall'impugnativa su tutti gli altri dispositivi della deliberazione 22 aprile 1996, a contenere i costi lordi consuntivi di realizzazione dell'opera - e di conseguenza la spesa determinante ai fini del prelievo dei contributi di miglioria - entro fr. 2'300'000.-- appare ininfluente ai fini del presente giudizio. Intanto, da un profilo strettamente formale, si tratta di un impegno assunto dall'Esecutivo, insuscettibile pertanto di pregiudicare la deliberazione - la sola rimasta impugnata in questa sede ed oltretutto impugnabile in questa materia innanzi al Tribunale amministrativo (cfr. a quanto detto sub 3.1. in fine) - con cui il Legislativo, nell'ambito dell'esercizio delle sue prerogative, ha fissato la percentuale di prelievo dei menzionati tributi. Quell'impegno municipale esula inoltre pacificamente, sotto l'aspetto sostanziale, dall'oggetto della deliberazione del Legislativo 22 aprile 1996 e, pertanto, della lite (Streitgegenstand): decisi dal consiglio comunale, e pertanto impugnati dai ricorrenti, sono infatti stati - fino al recesso parziale dell'impugnativa - i conti preventivi della realizzazione delle opere (ora cresciuti in giudicato), non quelli consuntivi. Proprio per quest'ultimo motivo la convenzione 22 aprile 1997 non può nemmeno essere considerata alla stregua di una transazione giudiziaria (Cavelti, Gütliche Verständigung vor Instanzen der Verwaltungsrechtspflege , pubbl. in AJP/PJA 2/95, pag. 175 segg., 176, II, in initio, con rinvii), il cui contenuto deve essere approvato dal giudice avanti il quale é pendente la causa attraverso un giudizio di merito che sostituisca quello dell'autorità inferiore (che nella fattispecie - evidentemente - non c'é stato su questo oggetto; sentenza inedita TCA 9 febbraio 1996 in re D. e relativo rinvio a Cavelti, ibidem; art. 27 PAmm). Del resto, sia comecchesia la convezione 22 aprile 1997 potrebbe costituire al più una transazione extragiudiziaria - e dunque sprovvista della forza di sentenza giusta l'art. 27 PAmm - essendo stata conchiusa direttamente tra le parti, senza l'ausilio del Tribunale, al quale le parti non hanno oltretutto nemmeno chiesto di approvarla (e che il Tribunale si astiene dall'approvare): nella misura in cui - come si é avverato nella presente fattispecie - simile convenzione conduce semplicemente al ritiro di un'impugnativa (e quindi, quanto agli effetti, alla crescita in giudicato della decisione impugnata) la sua legittimità non deve essere verificata da parte del Tribunale, che deve invece limitarsi a stralciare la causa, essendo venuto meno l'oggetto della lite pendente innanzi allo stesso (cfr. Cavelti, Die Verfahren vor dem Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen; pag. 278 e nota a pié di pagina n. 461; inoltre, dello stesso autore, l'articolo pubbl. in AJP/PJA 2/95, pag. 176, II, 2). E' quanto é stato fatto con decreto 24 aprile 1997.
Nel referto peritale vengono anzitutto riportati i dati di fatto forniti all'esperto da parte del progettista (pagina 1 del referto):
"A. Con la costruzione dell'autostrada (SN2), in rilevato, il fiume __________ non ha più avuto possibilità di sfogo nella pianura di ____________________, nei periodi di piena. Ciò ha comportato un diretto allagamento della zona industriale di __________, compresa tra l'alveo ed il sedime FFS. Con la successiva costruzione dell'arginatura, a protezione della zona industriale (J1), si è però venuto a creare uno sbarramento, che porta ad avere un effetto a catino, in conseguenza delle acque provenienti dal tombinone, posto sotto il rilevato FFS.
Si tratta essenzialmente di immissioni di acque meteoriche, originate:
dallo scaricatore di piena (dalle canalizzazioni comunali)
dalle canalizzazioni di evacuazione del sedime strada cantonale;
dalle acque provenienti da una parte dal versante montagnoso e che raggiungono il sedime stradale.
B. Va rilevato che già prima dell'esecuzione delle recenti opere d'arginatura, queste acque defluivano nel fiume __________ (attraverso il tombinone FFS) seguendo un tratto parzialmente incanalato, posto appunto nell'area industriale.
C. Attualmente, e quindi successivamente alla costruzione dell'arginatura, queste acque, se non diversamente deviate, possono condurre all'allagamento della zona industriale, non avendo un funzionale sfogo nel fiume Ticino.
PROPOSTA DI PROGETTO
Con la costruzione di una nuova tubazione a valle del tombinone FFS, come pure di una stazione di pompaggio, come indicato a progetto, le acque provenienti dal tombinone FFS sono ora incanalate e non vanno più ad invadere l'area posta fra il rilevato FFS ed il fiume __________, rispettivamente l'argine.
Ne consegue che quest'area potrà beneficiare (una volta realizzate le opere in oggetto) di un miglioramento quanto alla sicurezza (contro l'invasione delle acque) ed al suo intrinseco utilizzo.
Va rilevato che con questo intervento non si porta ad una modifica di quella che sono le situazioni di rischio dell'abitato di __________, che dovranno essere oggetto di eventuali altri interventi, già per altro ventilati negli studi svolti."
Il consulente del comune procede quindi, in modo sintetico, all'accertamento della miglioria ed alla determinazione della quota da prelevare a carico dei proprietari (pagina 2 del parere). Quan-to alla sussistenza del vantaggio particolare il perito sostiene che:
"Nel caso specifico, si può ritenere che le opere previste, in conseguenza di interventi di più ampia prevenzione (arginature), porteranno ad un diretto miglioramento alla sicurezza dell'area posta fra il rilevato __________ e l'argine, segnatamente con l'eliminazione del pericolo di allagamento dei fondi."
Quanto alla percentuale di prelievo egli afferma invece:
"Nel caso in esame per le opere previste il vantaggio presumibile é senz'altro equiparabile a quello delle opere di urbanizzazione. Il comune può quindi fissare la quota di contributo a carico dei proprietari interessati nella misura tra il 70% ed il 100% della spesa determinante."
Il messaggio municipale 4/1996 conclude (pag. 15) che a giudizio del perito l'aliquota avrebbe addirittura dovuto essere fissata al 100%, "constatato come i vantaggi della realizzazione di questa importante opera vanno unicamente a favore dei proprietari terrieri."
Dovesse essere ammesso il principio della miglioria, i ricorrenti chiedono una riduzione della percentuale dei costi da porre a loro carico al 30% della spesa determinante. Gli insorgenti ricordano che, con decreto legislativo 6 marzo 1995, il Gran Consiglio aveva assegnato il sussidio cantonale per l'opera in esame, pari al 25% dei costi, sulla base di un preventivo di costi di fr. 1'934'000.-- (preventivo 1992). Quel preventivo non ha poi potuto essere mantenuto poiché, per dar seguito alle contestazioni sollevate dal ____________ in sede di pubblicazione dei progetti dell'argine, era stato deciso si spostare più a valle la stazione di pompaggio, rendendo necessaria una rielaborazione dei progetti, con la conseguenza che la canalizzazione d'adduzione ha dovuto essere prolungata in misura sostanziale. I ricorrenti ritengono pertanto iniquo e penalizzante di doversi sobbarcare il 90% dei maggiori costi che ne sono derivati, pari a quasi fr. 700'000.--.
Il Tribunale considera quanto segue.
6.2. La realizzazione della canalizzazione d'adduzione e della stazione di pompaggio costituiscono tuttavia una conseguenza diretta della costruzione dell'argine. Quel manufatto, eseguito per proteggere la zona industriale J1 dagli allagamenti provocati dai fiumi __________ e __________, non permette infatti più l'immissione naturale nello stesso delle acque meteoriche convogliate nella zona industriale in esame. Secondo i ricorrenti, ai fini della determinazione dell'assoggettamento dei proprietari dei fondi ubicati nella zona industriale J1 al pagamento di contributi di miglioria per le opere in discussione appare decisivo accertare le cause dello straripamento di quei corsi d'acqua, cui si é inteso porre rimedio attraverso la costruzione dell'argine e - di conseguenza - della canalizzazione d'adduzione e della stazione di pompaggio. Se in effetti lo straripamento dei fiumi __________ e __________ non fosse di origine naturale bensì - come essi sostengono - dovuto alla costruzione della SN 2, allora essi non potrebbero essere tenuti al pagamento di contributi di miglioria, poiché le opere in esame servirebbero unicamente a ripristinare la situazione in cui si trovavano le loro proprietà prima della costruzione di detta arteria di traffico. Questa tesi, prima facie seducente, non può tuttavia essere seguita. In effetti, l'argine (costruito dallo Stato, con la partecipazione finanziaria della Confederazione) e le necessarie opere accessorie connesse (che il comune si accinge a realizzare, prelevando i contributi di miglioria) servono indiscutibilmente a migliorare la sicurezza e, di riflesso, la redditività dei fondi posti nella zona industriale J1, scongiurando un concreto, sussistente pericolo di loro allagamento: donde un sicuro vantaggio particolare per i proprietari degli stessi, che devono essere tenuti in conseguenza a versare dei contributi di miglioria. La determinazione dell'origine degli straripamenti dei fiumi __________ e __________ non appare invece di rilievo (sicuramente almeno) nella fattispecie, poiché questo fenomeno non é imputabile alla realizzazione di un'opera comunale: gli insorgenti non sono legittimati ad eccepire nei confronti del comune di __________ l'insorgenza di pregiudizi alle loro proprietà a causa della costruzione della SN 2. Accreditando la tesi ricorsuale si finirebbe per far sopportare da quest'ultima collettività la totalità dei costi non sussidiati per la costruzione della canalizzazione d'adduzione e della stazione di pompaggio: opere che arrecano però indiscutibilmente dei benefici ai soli proprietari della zona industriale J1.
7.2. Dal voluminoso incarto acquisito agli atti risulta che l'iniziativa di arginare i fiumi __________ e __________ partì dal municipio di __________ che, con lettera 27 settembre 1984, sollecitò un incontro per studiare questa possibilità all'allora ufficio strade nazionali (USN) del dipartimento delle pubbliche costruzioni. La necessità di quest'opera - si legge in quello scritto - si era manifestata "in particolare negli ultimi 5 anni, in quanto la zona industriale sita a __________ tra il fiume __________ e la ferrovia é stata allagata per due volte, una nel 1978 e una nel 1983". Il municipio esprimeva quindi il timore che il problema si fosse accentuato con la costruzione dell'autostrada N 2, asserendo che in caso di piena quei corsi d'acqua avrebbero allagato maggiormente la zona industriale. In sede di primo colloquio, del 4 dicembre 1984, l'ingegnere capo del__________ negò una relazione tra la costruzione della SN 2 lungo il lato destro del fiume , che aveva comportato la soppressione delle possibilità di sfogo del fiume in caso di piena nelle aree adiacenti la collinetta di __________ a __________ /, e l'allagamento della zona industriale di . Egli dichiarò tuttavia che __________ e la sezione strade erano disposte ad esaminare dei progetti di arginatura eseguiti dal comune ed a versare dei sussidi. Al termine della seduta venne creato un gruppo di lavoro misto (tecnici mandatati dal comune e di vari uffici cantonali). In occasione dell'incontro successivo, tenutosi il 15 dicembre 1987, ove vennero esaminati i risultati degli studi presentati dal gruppo di lavoro istituito il 4 dicembre 1984, l'ingegnere capo del dovette tuttavia ammettere - sulla base degli stessi - che la costruzione dell'autostrada influiva sul livello di piena delle acque di almeno 40 cm: per questo motivo assicurò una "buona partecipazione" del__________ alle spese per l'innalzamento dell'argine. In quella sede si decise inoltre che il comune avrebbe progettato gli impianti di evacuazione delle acque meteoriche addotte nella zona industriale e che la sezione strade avrebbe invece progettato l'argine a tutela della stessa: la sezione strade assunse in seguito (riunione del 31 marzo 1988) anche le procedure di approvazione dei progetti, di appalto e di esecuzione dei lavori relative alla costruzione dell'argine. Quest'ultima, costata fr. 4'430'000.-- circa, é stata portata a termine qualche anno fa': i relativi oneri sono stati coperti interamente da Confederazione (92%) e Cantone (la rimanenza). Per quanto può interessare l'esame del presente ricorso é necessario ricordare che contro i progetti (dell'argine) vennero inoltrate svariate opposizioni, tra cui una del ____________. I progetti vennero quindi adattati per tener conto delle esigenze di salvaguardia delle componenti naturalistiche dell'area golenale interessata, definite in una perizia commissionata ad uno studio specializzato. Tra di esse figurava la realizzazione di un lungo canale (a cielo aperto) lungo il lato esterno (verso il fiume) dell'argine, volto a raccogliere e convogliare nel fiume Ticino le acque meteoriche evacuate dalla zona industriale: quel canale avrebbe dovuto sostituire quello progettato dal comune, che prevedeva un'immissione diretta nel fiume, ovvero perpendicolare al tracciato dell'argine, delle acque meteoriche. L'esecuzione del menzionato canale é però stata accantonata per ragioni di ordine tecnico ed economico: sarà sostituita dal prolungamento, all'interno dell'argine (ovvero nella zona industriale), della canalizzazione d'adduzione progetta dal comune. Con lettera 6 ottobre 1995 la divisione delle costruzioni ha comunque confermato al municipio l'assunzione dei costi di costruzione di detto prolungamento, dalla stessa stimati in fr. 300/350'000.--. Il comune si dovrà pertanto assumere solo gli oneri di progettazione di quest'ultimo, valutati nel messaggio 4/1996 (pag. 11) in fr. 70'000.--. Va infine rilevato che con scritto 22 marzo 1996 indirizzato al municipio la divisione delle costruzioni, richiamando i consistenti impegni già assunti nella realizzazione delle opere di protezione della zona industriale J1 di __________, ha negato ulteriori partecipazioni dello Stato alle realizzazioni comunali, respingendo nello stesso tempo anche la richiesta di aggiornamento del sussidio del 25% stanziato dal Gran Consiglio sulla base dei preventivi 1992.
7.3. Da quanto precede risulta che - contrariamente a quanto assunto dai ricorrenti ed a quanto lascia intendere il messaggio n. 4/1996 alla pagina 12 (passo riportato al consid. 4 che precede) - il rischio di allagamento della zona industriale J1 di __________ sussisteva già prima della costruzione dell'autostrada N 2. Questa realizzazione ha semmai solo contribuito ad accentuare quel pericolo. In conseguenza a questa situazione lo Stato e la Confederazione hanno realizzato a loro spese l'argine a protezione di detta zona, costato fr. 4'430'000.-- circa. Hanno inoltre assicurato contributi e sussidi per le opere comunali in esame, rese necessarie dalla costruzione dell'argine e dal costo preventivato di fr. 2'637'000.--, per ulteriori complessivi fr. 953'500.--. Se deduciamo la quotaparte da porre a carico degli impianti di evacuazione e depurazione delle acque contemplate dal PGC, stimata in fr. 418'145.-- (ed assunta dal comune), il costo netto delle opere a carico del comune per le opere in rassegna é di fr. 1'265'355.--, sul quale esso rivendica un contributo dei proprietari dei fondi ubicati nella zona industriale J1 pari al 90%, ovvero a fr. 1'138'819,50. Alla luce delle premesse fattuali appena illustrate quel contributo, quantunque a prima vista elevato, riveste tuttavia il carattere di una legittima richiesta di partecipazione dei privati ad una importante realizzazione intrapresa da più enti pubblici ad esclusivo vantaggio delle loro proprietà. Non sussistono del resto elementi di giudizio che inducano a modificare l'impugnata chiave di riparto dei costi, obbligando il comune ad assumere una maggior partecipazione ai costi di un'opera che non gli arreca alcun beneficio diretto. Per quanto concerne invece gli svantaggi arrecati dalla costruzione dell'autostrada N 2, come già stato spiegato sub. 6.2. che precede questi non sono opponibili al comune. Del resto detti svantaggi appaiono ampiamente scontati nell'assunzione da parte di Cantone e Confederazione dell'onere finanziario maggiore per la realizzazione del complesso delle opere di premunizione. Fissando la quota di prelievo dei contributi di miglioria al 90% il consiglio comunale non ha pertanto abusato od ecceduto nell'esercizio del potere d'apprezzamento che l'art. 7 cpv. 2 LCMI gli conferisce a tal fine.
Invano i ricorrenti pretendono di poter comunque spuntare una riduzione della quota di partecipazione ai costi appellandosi al fatto che il sussidio cantonale non copre la differenza di costi tra il progetto 1992 e quello approvato dal Legislativo del 1995, che essi ritengono cagionata dalla necessità di soddisfare alle richieste formulate del ____________ nell'ambito dell'opposizione contro i progetti dell'argine. In effetti, la circostanza secondo cui lo Stato non eroghi dei sussidi per degli aumenti di costo di opere comunali - decisione che nella fattispecie appare comprensibile, in considerazione dei consistenti oneri già assunti da Cantone e Confederazione a favore delle opere di protezione della zona industriale - non costituisce un motivo di esenzione dei privati dal pagamento dei contributi di miglioria per la parte non sussidiata. Del resto, poiché anche le opere pubbliche devono soddisfare alle esigenze di tutela della natura e, più in generale, ambientali, il prelievo di contributi di miglioria può legittimamente riferirsi anche ai costi che ne conseguono. Sia comunque detto, per completezza, che se le censure di carattere ambientale sollevate dal ____________ in sede di pubblicazione dell'argine hanno originato una modifica dei progetti, la necessità di darvi seguito costituisce semplicemente una tra le svariate cause dell'aumento dei costi (cfr. per un riassunto di queste cause il documento "Appunti di risposta ai quesiti esposti nello scritto 6.11.1995" del municipio, allestito dal progettista il 13 novembre 1995).
Per questi motivi,
visti gli art. 208, 209, 213 LOC, 1, 3, 4, 6, 7, 11 LCMI, 3, 18, 28, 43, 46, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giudizio, di fr. 3'000.--, é posta a carico degli insorgenti in solido, i quali sono inoltre condannati a versare al comune di __________ identico importo per ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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