AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.226
Data decisione, Autorità: 04.12.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00225-226
Lugano 4 dicembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 3 ottobre 1996 di
contro
a)
la risoluzione 18 settembre 1996 (n. 4770) del Consiglio di Stato che ha parzialmente accolto il ricorso 6 gennaio 1994 dell'insorgente contro la decisione 27 dicembre 1993 con cui il municipio di __________ ha respinto il suo reclamo 16 dicembre 1993 contro l'imposizione della tassa d'uso della rete di distribuzione dell'acqua potabile e di quella per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti relative all'anno 1993 e concernenti una casa di vacanza al mapp. __________ di quel comune;
b)
la risoluzione 25 settembre 1996 (n. 4876) del Consiglio di Stato che ha parzialmente accolto il ricorso 14 settembre 1995 dell'insorgente contro la decisione 30 agosto 1995 con cui il municipio di __________ ha respinto i suoi reclami 28 agosto 1995 contro l'imposizione della tassa d'uso della rete di distribuzione dell'acqua potabile e di quella per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti relative all'anno 1995 e concernenti la suddetta casa di vacanza;
viste le risposte:
14 ottobre 1996 del comune di __________;
15 ottobre 1996 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) A __________ la distribuzione dell'acqua potabile é retta dal "Regolamento azienda acqua potabile" (RAAP). Il servizio é stato assunto in economia dal comune giusta l'art. 5 LMSP, il quale ha istituito a tale scopo l'azienda dell'acqua potabile (art. 1 RAAP). Questa provvede all'amministrazione dell'acquedotto comunale nonché alla fornitura e distribuzione dell'acqua potabile ad uso pubblico e privato con diritto di privativa (art. 5 RAAP). L'art. 8 RAAP istituisce il prelievo delle seguenti tasse d'uso della rete di distribuzione:
"...
per ogni rubinetto o impianto interno agli edifici da fr. 22.-- a fr. 32.--;
per ogni rubinetto posto in giardini, autorimesse o comunque fuori dei locali adibiti all'abitazione da fr. 30.-- a fr. 40.--;
per ogni economia domestica di persone o Ente non domiciliato da fr. 40.-- a fr. 150.--;
per piscine fino a :
30 mc da fr. 250.-- a fr. 500.--
49 mc da fr. 500.-- a fr. 1'000.--
50 mc e oltre da fr. 750.-- a fr. 1'500.--
..."
Con ordinanza 16 marzo 1993, pubblicata all'albo comunale nel periodo 17 marzo-1 aprile 1993, il municipio di __________ ha definito come segue gli importi delle tasse d'uso:
"...
per ogni rubinetto o impianto interno agli edifici fr. 25.--
per ogni rubinetto posto in giardini, autorimesse
o comunque fuori dai locali adibiti all'abitazione fr. 35.--
non domiciliato fr. 140.--
per piscine fino a 49 mc fr. 800.--
per piscine di 50 mc e oltre fr. 1'300.--
..."
b) Il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti é invece retto dal "Regolamento raccolta rifiuti" (RRR). Il servizio ha luogo sotto il controllo dell'autorità comunale (art. 1 RRR) e la consegna dei rifiuti é obbligatoria (art. 2 RRR). L'art. 19 RRR istituisce il prelievo di tasse per il finanziamento del servizio nel modo seguente:
"Tasse applicate minimo massimo
a. presso la direzione di
alberghi e pensioni,
per ogni letto 15.-- 30.--
b. presso i gerenti di
ristoranti 300.-- 1'200.--
presso i gerenti di
bar e caffè 300.-- 700.--
c. presso Istituti ospedalieri,
per anziani e di cura in
genere 1'200.-- 4'000.--
d. presso i proprietari di
negozi 180.-- 600.--
e. presso i proprietari di
uffici, studi tecnici, di liberi
professionisti, laboratori,
officine e depositi 80.-- 160.--
f. presso i proprietari di
stabili occupati da
economie domestiche di
domiciliati, cadauna 40.-- 100.--
g. presso i proprietari di
stabili occupati da
persone o enti senza
domicilio nel Comune,
per ogni appartamento 120.-- 250.--
h. per ogni appartamento
ai Monti,
domiciliati 35.-- 100.--
non domiciliati 60.-- 150.--
..."
Con ordinanza 16 marzo 1993, pubblicata all'albo comunale nel periodo 17 marzo-1 aprile 1993, il municipio di __________ ha definito come segue gli importi delle tasse prelevate per quel servizio:
"a. presso la direzione di alberghi e pensioni,
per ogni letto, fr. 20.--
b. presso i gerenti di ristoranti fr. 600.--
presso i gerenti di bar e caffè fr. 400.--
c. presso Istituti ospedalieri, per anziani,
e di cura in genere, fr. 2'500.--
d. presso i proprietari di negozi, fr. 300.--
e. presso i proprietari di uffici, studi tecnici,
di liberi professionisti, laboratori, officine,
e depositi fr. 120.--
f. presso i proprietari di stabili occupati da
economie domestiche di domiciliati, cadauna fr. 60.--
g. presso i proprietari di stabili occupati da
persone o enti senza domicilio nel Comune,
per ogni appartamento fr. 140.--
h. per ogni appartamento ai monti,
domiciliati fr. 40.--
non domiciliati fr. 100.--
..."
B. a) Il 17 novembre 1993 il municipio di __________ ha notificato al ricorrente __________, domiciliato ad __________, la tassa d'uso della rete di distribuzione dell'acqua potabile per l'anno stesso relativa alla casa di vacanza in località __________, di cui é comproprietario, calcolata in applicazione dell'art. 8 RAAP e dell'Ordinanza 16 marzo 1993. Il tributo é stato così calcolato:
tassa base per economia domestica di persona
od ente non domiciliato nel comune,
fr. 140.-- x 3 fr. 420.--
tassa rubinetti od impianti interni agli edifici,
fr. 25.-- x 19 fr. 475.--
tassa rubinetti esterni agli edifici, fr. 35.-- x 3 fr. 105.--
tassa piscina da 30 a 49 mc, fr. 800.-- x 1 fr. 800.--
totale fr. 1'800.--
b) Il 22 novembre 1993 lo stesso municipio ha notificato al ricorrente la tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti sempre relativa all'anno 1993 e concernente la casa di vacanza al mapp. __________, calcolata in applicazione dell'art. 19 lett. g RRR e dell'Ordinanza 16 marzo 1993. Il tributo assommava a fr. 420.--, importo ottenuto moltiplicando per 3 volte la tassa la tassa prevista per ogni appartamento occupato da persone od enti senza domicilio nel comune, di fr. 140.--.
c) __________ ha inoltrato reclamo contro quelle tassazioni il 16 dicembre 1993. Egli ha anzitutto spiegato che l'edificio al mapp. __________ é composto da un appartamento di 4 ½ locali (al primo piano) e da 2 monolocali (al pianterreno). Durante l'anno 1993 egli ha occupato, insieme alla moglie, l'appartamento al piano superiore dal 15 marzo a fine ottobre, mentre che i monolocali sono rimasti a disposizione dei figli ed abbiatici, i quali vi hanno soggiornato durante soli 23 giorni. Avuto riguardo alla limitata presenza di persone nell'edificio durante il 1993, e - di riflesso - della modesta utilizzazione dei servizi in parola, il reclamante ha eccepito la sproporzione dei tributi impostigli, chiedendo di ridurre l'assoggettamento del mapp. __________ ad una sola unità, ovvero ad una sola economia domestica ai sensi dell'art. 8 RAAP e ad un solo appartamento giusta l'art. 19 lett. g RRR.
d) Con decisione 27 dicembre 1993 il municipio di __________ ha respinto il reclamo, confermando la bontà dell'imposizione. In primo luogo perché le tasse avversate erano dovute in funzione delle possibilità di far capo ai servizi comunali in discussione e non del loro sfruttamento effettivo. In secondo luogo perché i monolocali a pianterreno dovevano essere considerati ciascuno quale economia domestica, rispettivamente appartamento.
e) Con ricorso 6 gennaio 1994 __________ é insorto davanti al Consiglio di Stato avverso la decisione municipale 27 dicembre 1993, chiedendo la riduzione a fr. 1'520.-- della tassa d'uso della rete di distribuzione dell'acqua potabile ed a fr. 140.-- di quella per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti. Il ricorrente ha ribadito che il mapp. __________ doveva essere conteggiato quale unica economia domestica, rispettivamente unico appartamento: donde la presa in considerazione una sola volta sia della tassa d'uso dell'acqua potabile prelevata presso ogni economia domestica di persona non domiciliata sia di quella riferita al servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti concernente ogni appartamento occupato da persone senza domicilio nel comune. Il ricorrente ha in particolare sostenuto che i due monolocali al pianterreno dovevano essere considerati alla stregua di camere per ospiti.
C. a) Il 30 luglio 1995 il municipio di __________ ha notificato a __________ la tassa d'uso della rete di distribuzione dell'acqua potabile per l'anno stesso relativa alla casa di vacanza, calcolata in applicazione dell'art. 8 RAAP e dell'Ordinanza 16 marzo 1993. Il tributo é stato così calcolato:
tassa base per economia domestica di persona
od ente non domiciliato nel comune,
fr. 140.-- x 3 fr. 420.--
tassa rubinetti od impianti interni agli edifici,
fr. 25.-- x 19 fr. 475.--
tassa rubinetti esterni agli edifici, fr. 35.-- x 3 fr. 105.--
tassa piscina da 30 a 49 mc, fr. 800.-- x 1 fr. 800.--
IVA 2% fr. 36.--
totale fr. 1'836.--
b) Il 30 luglio 1995 l'autorità comunale ha poi notificato al ricorrente anche la tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti sempre relativa all'anno 1995 e concernente la casa di vacanza. La tassa è stata calcolata in base all'art. 19 lett. g RRR ed all'Ordinanza 16 marzo 1993. Il tributo assommava a fr. 447,30, importo ottenuto moltiplicando per 3 volte la tassa la tassa prevista per ogni appartamento occupato da persone od enti senza domicilio nel comune, di fr. 140.--, cui é stata addizionata l'IVA al tasso del 6,5%.
c) __________ ha inoltrato reclamo contro quelle tassazioni il 28 agosto 1995. Sostenendo l'impossibilità per l'edificio al mapp. 18 di ospitare 3 nuclei famigliari, il reclamante ha eccepito la sproporzione dei tributi impostigli, chiedendo di ridurre l'assoggettamento del mapp. __________ ad una sola unità, ovvero ad una sola economia domestica ai sensi dell'art. 8 RAAP e ad un solo appartamento giusta l'art. 19 lett. g RRR. Il reclamante ha inoltre ricordato al municipio che era pendente davanti al Consiglio di Stato il suo ricorso 6 gennaio 1994 contro i tributi in rassegna riferiti al 1993: egli chiedeva quindi di tenere in sospeso la tassazione fino alla definizione di quella vertenza.
d) Con decisione 30 agosto 1995 il municipio di __________ ha respinto il reclamo, confermando la bontà dell'imposizione. E questo - soprattutto - perché i due monolocali a pianterreno dell'abitazione al mapp. __________, poiché dotati di cucina, dovevano essere considerati ciascuno quale economia domestica rispettivamente appartamento.
e) Con ricorso 14 settembre 1995 __________ é insorto davanti al Consiglio di Stato avverso la decisione municipale 30 agosto 1995, ribadendo la richiesta di ridurre l'assoggettamento del mapp. 18 ad una sola unità, ovvero ad una sola economia domestica ai sensi dell'art. 8 RAAP e ad un solo appartamento giusta l'art. 19 lett. g RRR. A questo scopo il ricorrente ha ripreso le motivazioni che aveva sviluppato nel suo ricorso 6 gennaio 1994 al Consiglio di Stato concernente i tributi riferiti all'anno 1993.
D. a) Con risoluzioni del 18 e del 25 settembre 1996 il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente i ricorsi, trattandoli come se fossero volti a contestare la sola tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti. Il Governo ha anzitutto considerato che i monolocali ubicati al pianterreno, poiché forniti di cucina e servizi, dovessero essere conteggiati quali appartamenti a pieno titolo. Richiamandosi agli insegnamenti della nota sentenza 1. dicembre 1993 di questo Tribunale in re M. K.-T., confermata dietro ricorso del comune di __________ con giudicato 20 novembre 1995 da parte del Tribunale federale, il Consiglio di Stato ha tuttavia ridotto l'importo della tassa annua dovuta dal ricorrente per ogni appartamento allo stesso importo di quella dovuta da un proprietario di un appartamento occupato da un'economia domestica di domiciliati, ossia (da fr. 140.--) a fr. 60.-- annui: e questo perché non vi era alcun motivo di ritenere che le persone che occupavano, quali residenti secondari, gli appartamenti di proprietà del ricorrente producessero rifiuti o comunque cagionassero costi per la raccolta, il riciclaggio e l'eliminazione degli stessi superiori a quelli prodotti rispettivamente cagionati dalle persone domiciliate nel comune. La tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti concernente gli anni 1993 e 1995 é dunque stata ridotta (da fr. 420.--) a fr. 180.--, oltre all'IVA per l'anno 1995.
E. Con ricorsi 3 ottobre 1996 __________ é insorto innanzi a questo Tribunale contro quei giudicati governativi. L'insorgente rimprovera in primo luogo al Consiglio di Stato di aver omesso di esaminare i ricorsi contro la tassa d'uso della rete di distribuzione dell'acqua potabile riferita agli anni 1993 e 1995. Egli chiede inoltre che il Governo abbia a decidere tramite un unico giudizio tutte le contestazioni pendenti presso lo stesso sul medesimo oggetto e concernenti gli anni successivi al 1993. L'insorgente ribadisce, nel merito, le contestazioni già sollevate innanzi all'autorità di ricorso di prima istanza.
Il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ hanno sollecitato la reiezione delle impugnative.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale é data (art. 208 cpv. 1 LOC). I ricorsi sono tempestivi (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 43 PAmm). I gravami sono dunque ricevibili in ordine.
L'insorgente rimprovera in primo luogo al Consiglio di Stato di aver omesso di esaminare le contestazioni mosse nei suoi ricorsi 6 gennaio 1994 e 14 settembre 1995 contro le tasse d'uso della rete di distribuzione dell'acqua potabile riferite agli anni 1993 e 1995. La censura é fondata. Le risoluzioni governative impugnate devono pertanto essere annullate già per questo motivo e gli atti retrocessi al Consiglio di Stato affinché entri parimenti nel merito delle censure volte a contestare le tassazioni anzidette (art. 65 cpv. 2 PAmm).
Anche nella misura in cui si pronunciano sulle tasse per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti i giudicati governativi appaiono tuttavia viziati e, pertanto, da annullare. La contestazione, com'é noto, é circoscritta alla richiesta dell'insorgente, respinta tanto dal municipio che dal Consiglio di Stato, di trattare l'edificio al mapp. __________ alla stregua di un solo appartamento ai sensi dell'art. 19 RRR, i due monolocali ubicati a pianterreno dovendo essere assimilati, a dispetto del cucinino di cui dispongono, a camere per ospiti. Nelle risoluzioni impugnate il Consiglio di Stato ha considerato che dai documenti agli atti e delle stesse ammissioni del ricorrente risulta che i monolocali ubicati al pianterreno sono dotati di cucina e servizi (consid. 6.3.). Quest'affermazione é però inesatta. Il ricorrente non ha mai affermato, nei suoi allegati, che i monolocali dispongono anche di servizi igienici. Dal verbale di stima del mapp. 18 trasmesso il 23 maggio 1996 dal funzionario dell'ufficio cantonale di stima preposto all'estimo dei fondi ubicati a __________ al servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato sembra semmai risultare il contrario. Ora, l'accertamento circa la presenza presso i monolocali in esame di servizi igienici (e, se del caso, di un bagno o di una doccia) non sembra prima facie per nulla irrilevante ai fini di una valutazione atta a permettere la loro classificazione tra gli appartamenti (come hanno ritenuto le istanze inferiori) oppure tra le semplici camere per ospiti (come sostiene il ricorrente). Né, del resto, gli atti di causa forniscono ulteriori ragguagli, atti a comunque permettere una qualifica dei monolocali in esame. Per questo motivo, prima di emettere un nuovo giudizio sui ricorsi 6 gennaio 1994 e 14 settembre 1995, il Consiglio di Stato dovrà esperire un'accurata istruttoria volta a accertare in modo compiuto le caratteristiche dei menzionati monolocali, se del caso - come sembra a questo punto necessario - facendo capo all'esperimento di un sopralluogo (art. 18 cpv. 1 PAmm; 65 cpv. 2 PAmm).
Deve infine essere respinta la richiesta del ricorrente di obbligare il Consiglio di Stato a decidere in un solo giudizio tutte le contestazioni pendenti presso lo stesso sul medesimo oggetto e concernenti gli anni successivi al 1993. La decisione in merito alla trattazione ed all'evasione di più ricorsi dal medesimo fondamento fattuale tramite un'unica istruttoria ed un unico giudizio é infatti rimessa all'apprezzamento ("può") dell'autorità decidente (art. 52 PAmm). L'utilizzazione di questa prerogativa può pertanto essere sindacata da parte del Tribunale entro i limiti ristretti dell'abuso o dell'eccesso (art. 61 PAmm). Optando per una trattazione ed evasione separata dei vari ricorsi inoltratigli da __________ il Consiglio di Stato non ha però abusato del potere d'apprezzamento che l'art. 52 PAmm gli conferisce a questo scopo. Trattasi semmai di un metodo di lavoro poco razionale, ma non per questo illegale.
Stante quanto precede, i ricorsi devono dunque essere accolti, le risoluzioni governative impugnate annullate e gli atti retrocessi al Consiglio di Stato affinché proceda come indicato ai consid. 2 e 3.
Il Tribunale rinuncia al prelievo di una tassa di giudizio, la quale andrebbe altrimenti caricata allo Stato (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 4 Cost., 2 LPAmb, da 68 a 70 LALIA, 208, 209 LOC; 18, 28, 43, 46, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché proceda come indicato ai consid. 2 e 3.
Non si preleva una tassa di giudizio.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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