AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.224
Data decisione, Autorità: 24.06.1997, TRAM
Incarto n. 52.96.00224
Lugano 24 giugno 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 1 ottobre 1996 di
__________ patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 18 settembre 1996 (no. 4780) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 11 aprile 1996 con la quale il municipio di __________ ha deliberato alla ditta __________ di __________ l'esecuzione dei controlli degli impianti di combustione sul proprio territorio relativamente al periodo 1996/2000;
viste le risposte:
16 ottobre 1996 del Consiglio di Stato;
31 ottobre 1996 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con avviso pubblicato sul FU del 22 marzo 1996 il municipio di __________ ha messo a pubblico concorso il servizio di controllo degli impianti di combustione sul proprio territorio per il periodo 1996/2000, in ossequio alle prescrizioni contenute nel decreto esecutivo 14 giugno 1994 concernente il controllo degli impianti di combustione (DECIC) e nell'ordinanza federale 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico (OLA);
che nella sua seduta dell'11 aprile 1996 il municipio ha risolto di deliberare alla ditta __________ di __________ i controlli ordinari degli impianti di combustione, nonché i controlli supplementari degli impianti non conformi; nel contempo l'esecutivo ha stabilito di affidare al proprio __________ l'organizzazione del catasto e dei controlli, così come i lavori amministrativi ad essi connessi con relativi stampati e materiale di cancelleria;
che __________ ha impugnato questa decisione davanti al Consiglio di Stato, contestando in veste di semplice cittadino la facoltà della stazione appaltante di attribuire il lavoro ad un'unica ditta;
che con giudizio 18 settembre 1996 il Governo ha confermato la delibera municipale, ritenendo in sostanza che la censura era intempestiva; a suo parere, il ricorrente avrebbe dovuto aggravarsi contro il bando di concorso e non contro la decisione di aggiudicazione adottata dal municipio;
che avverso la predetta pronunzia governativa il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullata unitamente alla decisione 11 aprile 1996 resa dal municipio di __________; l'insorgente ripropone in pratica le tesi addotte davanti alla precedente istanza, sostenendo che l'esecutivo comunale - nella misura in cui ha deliberato i controlli della combustione ad una sola ditta del ramo senza dare ai proprietari d'impianti la possibilità di assegnare quel lavoro ad un esperto autorizzato di loro gradimento - è incorso in una violazione dell'art. 4 cpv. 1 DECIC, della Legge federale sui cartelli (LCart) e dell'art. 31 Cost.;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e il municipio di __________; delle argomentazioni allegate dall'autorità comunale si dirà, per quanto necessario, in appresso;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente date dagli art. 208 cpv. 1, 209 lett. a) LOC e 46 PAmm;
che il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che secondo una costante prassi di questo Tribunale (cfr. STA 7.9.1994 in re Spahni e rinvii), il bando di concorso rappresenta un atto definitivo a sé stante e come tale deve essere impugnato tempestivamente; in sede di ricorso contro una delibera sono quindi improponibili, di norma, critiche riferite a presunti vizi di cui sarebbe stato affetto il bando d'apertura del concorso;
che a questo principio fanno comunque eccezione censure come quelle sollevate dal ricorrente __________, che data la loro natura sono proponibili anche al momento dell'impugnazione della delibera: tanto più quando, come in concreto, dal bando non era possibile inferire con certezza che il controllo degli impianti di combustione sull'insieme del territorio comunale sarebbe stato attribuito ad un unico specialista del ramo;
che il querelato giudizio si avvera pertanto infondato laddove nega all'insorgente la facoltà di impugnare la delibera 11 aprile 1996 del municipio di __________;
che stante quanto precede, il Tribunale cantonale amministrativo potrebbe annullare la pronunzia impugnata e rinviare gli atti all'istanza inferiore affinché affronti le contestazioni che in precedenza ha omesso di esaminare considerandole a torto intempestive (art. 65 cpv. 2 PAmm);
che ragioni di economia di giudizio e la manifesta inconsistenza delle tesi propugnate nel gravame inducono tuttavia questo Tribunale ad evadere immediatamente il contenzioso;
che l'esecuzione della legge federale sulla protezione dell'ambiente e dell'ordinanza federale contro l'inquinamento atmosferico compete di principio ai cantoni (art. 36 LPAmb e 35 OLA); il Ticino ha fatto uso di tale delega emanando il decreto legislativo 16 dicembre 1991 di applicazione alla LPAmb e, per quanto attiene più specificatamente al campo delle verifiche da effettuarsi sugli impianti di combustione, il decreto esecutivo 14 giugno 1994 concernente il controllo degli impianti di combustione (DECIC);
che giusta l'art. 3 cpv. 1 lett. a) e b) DECIC, i municipi provvedono all'allestimento del catasto di tutti gli impianti sul loro territorio, al controllo periodico degli impianti con potenza termica pari o inferiore a 1 MW con frequenza biennale, a eventuali controlli supplementari in caso di necessità o di reclamo fondato, e all'emanazione dei relativi ordini di risanamento; i municipi - soggiunge l'art. 4 cpv. 1 DECIC - provvedono ai controlli di loro competenza direttamente o affidandone l'esecuzione a terzi;
che il compito di controllare gli impianti di combustione con potenza termica pari o inferiore a 1 MW spetta dunque per legge agli esecutivi comunali, non ai privati; questi ultimi devono semplicemente consentire la regolare esecuzione dei controlli, segnatamente l'accesso al loro impianto e l'attuazione di eventuali interventi e manipolazioni connessi al controllo (cfr. art. 8 cpv. 2 lett. b) DECIC);
che contrariamente a quanto sostiene il ricorrente partendo da premesse volutamente errate, i proprietari non possono affidare le verifiche imposte dalla legislazione sulla protezione dell'ambiente ad uno specialista di proprio gradimento; solo ai municipi che non sono in grado di adempiere direttamente i controlli di loro competenza è data licenza di incaricare un esperto del ramo scegliendolo tra quelli appositamente autorizzati dal Dipartimento del territorio (art. 4 cpv. 2 e 3 DECIC);
che l'attribuzione dei controlli della combustione a persone o ditte private non comporta la perdita della titolarità del compito da parte dell'ente pubblico; il controllo degli impianti di combustione rimane di esclusiva pertinenza delle autorità designate dalla legge, tant'è vero che i liberi professionisti cui viene demandata l'esecuzione materiale di siffatte verifiche tecniche agiscono in nome e per conto del Dipartimento o del municipio che li ha incaricati;
che in un simile contesto giuridico la decisione del municipio di __________ di affidare l'attuazione dei controlli della combustione sul proprio territorio alla sola ditta __________ non presta il fianco a critiche di sorta; tanto più che l'appalto di cui trattasi è stato conferito alla delibataria in maniera del tutto regolare, previo svolgimento di un pubblico concorso al quale hanno potuto partecipare tutte le persone in possesso della necessaria autorizzazione dipartimentale;
che l'esecutivo non era affatto tenuto ad aggiudicare il lavoro a più di uno specialista del ramo; nessun disposto legale prevede tale imposizione, men che meno gli art. 4 DECIC, la LCart e l'art. 31 Cost. pretestuosamente invocati dal ricorrente;
che nel gravame di __________ si può intravedere unicamente una sterile rappresaglia per la revoca disciplinare dell'autorizzazione di controllore degli impianti di combustione che il Dipartimento del territorio ha pronunciato nei suoi confronti il 26 giugno 1995; in antecedenza - allorquando deteneva l'esclusiva del servizio di controllo degli impianti di combustione in diversi comuni del __________ - l'insorgente non si è mai lamentato del "monopolio legalizzato" che oggi tanto aspramente avversa abusando dell'actio popularis;
che sulla scorta di quanto sin qui esposto il ricorso va respinto, con la conseguente conferma della decisione impugnata;
che la tassa di giudizio segue la soccombenza dell'insorgente (art. 28 PAmm);
visti gli art. 31 Cost; 1 ss. LCart; 35 LPAmb; 36 OLA; 208, 209 LOC; 1 ss. DLALPAmb; 3, 4, 8 DECIC; 18, 28, 46 e 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster