AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.219
Data decisione, Autorità: 15.11.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00219
Lugano 15 novembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 25 settembre 1996 di
contro
la risoluzione 11 settembre 1996 (n. 4655) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso 3 giugno 1996 dell'insorgente avverso la deliberazione 20 maggio 1996 con cui il consiglio comunale di __________ ha nominato i delegati del comune in seno al consorzio ripari e premunizioni sopra __________;
viste le risposte:
3 ottobre 1996 del Consiglio di Stato;
8 e 29 ottobre 1996 del municipio di __________;
14 ottobre 1996 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Il consiglio comunale di __________, composto di 30 membri, é stato convocato in seduta costitutiva il giorno 20 maggio 1996 per deliberare, tra l'altro, sulla nomina dei delegati negli enti di diritto pubblico o privato cui partecipa il comune (trattanda n. 6, fatta slittare al n. 7 da parte del Legislativo).
b) Trattandosi di nominare i delegati nel consorzio ripari e premunizioni sopra __________ (in seguito detto semplicemente consorzio), che fino a quel momento erano sempre stati tre, i capigruppo hanno presentato quattro candidature. Il presidente ha indi messo in votazione le proposte con il seguente esito: __________ 19 voti, __________ 17 voti, __________ 15 voti, __________ 11 voti. Il Presidente ha quindi dichiarato eletti i candidati __________, __________ e __________.
c) Al termine della seduta il consigliere comunale __________ ha chiesto di dichiarare eletti tutti e 4 i delegati proposti nel consorzio ripari e premunizioni sopra __________, qualora fosse sussistita la possibilità per il consiglio comunale di eleggere un quarto rappresentante del comune, quest'ultimo disponendo infatti in quell'ente di 11 (rectius: 10) voti. Dopo discussione il presidente del Legislativo non ha tuttavia dato seguito a quella richiesta.
B. a) Con ricorso 3 giugno 1996 __________ ha impugnato le menzionate nomine innanzi al Consiglio di Stato, al quale ha domandato di annullarle. Egli ha spiegato che preliminarmente alla votazione il consigliere comunale __________ aveva proposto di aumentare il numero dei delegati del comune in seno al consorzio ma che il segretario comunale, interpellato dal presidente del Legislativo, aveva negato al consiglio comunale quella competenza: motivo per cui il presidente del consesso aveva successivamente messo in votazione le quattro candidature e dichiarato eletti solamente i tre candidati che avevano raccolto il maggior numero di suffragi. Egli intervenne pertanto al termine della seduta poiché "colto ... dal lecito dubbio sulla validità delle risposte date alla proposta di aumentare a quattro i delegati". In sede di replica l'insorgente ha pure messo in discussione le modalità di voto adottate dal presidente del Legislativo.
b) Con risoluzione 11 settembre 1996 il Governo ha respinto il gravame. Ammessa la legittimazione ricorsuale di __________ e l'impugnabilità della sola deliberazione del Legislativo, ad esclusione quindi dell'operato del suo presidente, il Governo ha anzitutto confermato la competenza del consiglio comunale a nominare i delegati del comune in seno al consorzio ed ha in seguito stabilito che il Legislativo avrebbe pure avuto la competenza a fissarne il numero, trattandosi di consorzio istituito in virtù della legge sui consorzi del 21 luglio 1913 (Lcons) e non della legge sul consorziamento dei comuni del 21 febbraio 1974 (LCCom). Il Consiglio di Stato ha indi accertato che, fino a quel momento, i delegati nominati dal comune erano tre (designati dal Legislativo a partire dalla legislatura 1992/96, in precedenza da parte del municipio). Dal momento che dal progetto del verbale delle discussioni del Legislativo non risultava l'asserita proposta di modifica del numero dei delegati, il Consiglio di Stato ha infine tutelato la deliberazione del consiglio comunale di eleggere tre soli delegati.
C. a) Con ricorso 25 settembre 1996 __________ ha impugnato la predetta risoluzione innanzi a questo Tribunale, al quale ha domandato di annullarla insieme alla deliberazione del consiglio comunale che essa ha protetto. Il ricorrente ribadisce ed amplia le motivazioni già sostenute innanzi all'autorità di ricorso di prima istanza, criticando in particolare la versione dei fatti accreditata nel giudizio governativo.
b) Il Consiglio di Stato e __________, presidente del __________, hanno sollecitato la reiezione del gravame. Il municipio di Airolo ha invece rinviato alle osservazioni presentate davanti all'istanza ricorsuale inferiore, ove aveva dichiarato di non avere nulla da obiettare ad un aumento dei delegati nel consorzio da 3 a 4.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale é data (art. 208 cpv. 1 LOC) ed il ricorso tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm). A __________ deve parimenti essere riconosciuta la legittimazione ricorsuale in applicazione dell'art. 209 lett. a LOC, a dispetto del principio secondo cui non é data legittimazione al consigliere comunale che manifesta un comportamento contraddittorio, impugnando una deliberazione cui aveva aderito in sede di Legislativo (RDAT 1977 N. 19 e rinvii). In effetti, come verrà dimostrato in seguito, dal ricorso inoltrato al Tribunale e dalle precedenti memorie si può dedurre che l'insorgente non intende combattere la nomina nel consorzio dei primi tre eletti, ovvero di __________, __________ e __________ - né del resto, come pure si vedrà in seguito, lo potrebbe - bensì censurare l'operato del presidente del Legislativo che, attraverso il suo agire, ha precluso a quest'ultimo la possibilità, legalmente data, di estendere il numero dei delegati (a 4), permettendo con ciò anche la nomina di __________. Sia inoltre detto, sempre a questo riguardo, che contrariamente a quanto ha assunto il Consiglio di Stato, il voto favorevole espresso in sede di approvazione del verbale delle risoluzioni al termine della seduta non preclude di tutta evidenza la legittimazione ricorsuale del consigliere comunale che intende contestare una deliberazione adottata durante la seduta medesima e di cui riferisce il verbale (é - beninteso - riservato il caso in cui l'interessato intenda contestare il verbale stesso). L'impugnativa é pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre essere decisa sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.1. Giusta i combinati art. 13 cpv. 1 lett. p e 42 cpv. 2 LOC il consiglio comunale nomina, a maggioranza semplice, i delegati del comune negli enti di diritto pubblico o privato di cui il comune é parte, riservati i casi in cui la legge prevede il voto proporzionale e quelli di competenza municipale.
2.2. Il nuovo consorzio ripari e premunizioni sopra __________ é stato costituito con decreto governativo 22 marzo 1988 (pubbl. nel F.U. 1988, pag. 1295) in applicazione dell'art. 10 2.a frase Lcons. Esso discende dall'esigenza di realizzare un nuovo progetto di premunizione valangaria e di rimboschimento sopra __________, approvato dal Gran Consiglio con decreto legislativo 16 giugno 1986 (pubbl. nel B.U. 1986, pag. 171) ed i cui costi erano preventivati a fr. 56'000'000.--, attraverso la ristrutturazione dell'omonimo consorzio, costituito con decreto esecutivo del 2 giugno 1953, relativamente alle interessenze ed alla scala dei contributi consortili (cfr. il decreto di dichiarazione di pubblica utilità delle opere del 1 settembre 1987, pubbl. nel F.U. 1987, pag. 3809 seg.). Nel menzionato decreto di costituzione del (nuovo) consorzio 22 marzo 1988 il Consiglio di Stato ha fissato i contributi dovuti a quest'ultimo da parte del comune di __________ nella misura del 49% delle spese ed ha nel contempo assegnato al comune 10 voti (su un totale di 24) nell'assemblea consortile, ovvero il massimo consentito dall'art. 13§ Lcons.
Dal momento che il consorzio in discussione é una corporazione pubblica e pertanto un ente di diritto pubblico cui partecipa il comune di __________, a ragione il Consiglio di Stato ha in primo luogo riconosciuto la competenza del consiglio comunale ad eleggere i suoi rappresentanti in seno all'assemblea consortile in applicazione dei combinati art. 13 cpv. 1 lett. p e 42 cpv. 2 LOC. Con il Governo bisogna riconoscere che questa competenza è comprensiva di quella di determinare il numero dei rappresentanti. Il Consiglio di Stato si é appoggiato, a questo scopo, all'art. 5 del regolamento del consorzio prodotto dal ricorrente, il quale tratta della composizione dell'assemblea consortile senza definire il numero dei membri. Quel regolamento concerne invero il consorzio originario, facendo ancora riferimento, al suo art. 1, al decreto esecutivo 2 giugno 1953, anche se non consta al Tribunale che, dopo la ristrutturazione operata nel 1988, il consorzio si sia dotato di un nuovo regolamento rispettivamente abbia modificato quello originario. Questo vizio non appare tuttavia di rilievo, poiché il regolamento consortile non potrebbe ad ogni buon conto stabilire il numero dei rappresentanti spettanti a ciascun membro in seno all'assemblea consortile. Decisivo appare infatti, per la composizione di questo organo consortile, il numero dei voti di cui ciascun membro dispone, che viene fissato dal Consiglio di Stato nel decreto di costituzione del consorzio (art. 13 Lcons). Ciascun membro può pertanto determinare autonomamente e sovranamente il numero delle persone che intende inviare in sua rappresentanza in seno all'assemblea consortile, dal momento che questa determinazione non può influire in alcun modo sul numero di voti che gli spettano e - di conseguenza - sui suoi poteri in seno al consorzio.
4.1. Il Consiglio di Stato ha tutelato la deliberazione del consiglio comunale di eleggere tre soli delegati appoggiandosi al progetto di verbale delle discussioni della seduta 20 maggio 1996, dal quale non risultava la proposta di modifica del numero dei delegati del comune in seno all'assemblea del consorzio, che il ricorrente sostiene invece sia stata formulata dal consigliere comunale __________.
4.2. Il contenuto del verbale delle discussioni del consiglio comunale é, per legge, limitato al loro riassunto (art. 62 cpv. 3 LOC). Sebbene lo scopo di quel documento consista nel riflettere in modo veritiero e fedele l'andamento delle discussioni (STA inedita 27.3.1992 in re __________; RDAT 1977 N.3), quanto riportato nel citato verbale non costituisce pertanto, visti i limiti legali che lo qualificano, l'integralità di quanto é stato detto durante la seduta del consiglio comunale. Nel concreto caso il progetto di verbale delle discussioni della seduta del 20 maggio 1996, allestito il giorno 23 maggio successivo in forma dattiloscritta da parte del segretario comunale e non ancora approvato a tutt'oggi, non riferisce circa l'asserita proposta del consigliere comunale __________ di aumentare la rappresentanza del comune in seno all'assemblea consortile da 3 a 4 delegati. E' comunque altamente verosimile, per non dire certo, che quella proposta venne formulata. Lo sostiene infatti, non solo il ricorrente bensì lo stesso consigliere comunale __________, il quale ha sottoscritto per approvazione la replica 8 luglio 1996 indirizzata al Consiglio di Stato, così come - a chiare lettere - il municipio di __________, presente in corpore alla seduta del 20 maggio 1996, nel complemento di informazioni 29 ottobre 1996, firmato dal sindaco e dal segretario comunale, ovvero dall'estensore del verbale. Anche il presidente del consiglio comunale, nelle proprie osservazioni al ricorso, ammette che vi fu un intervento del consigliere comunale __________ su questa trattanda, semplicemente però per chiedere delucidazioni in merito al numero dei delegati del comune: domanda cui egli rispose informandolo che nella precedente legislatura erano stati eletti tre delegati. Anche se si volesse accreditare l'esposizione dei fatti sostenuta dal presidente del legislativo, é necessario evidenziare, in primo luogo, che la domanda intesa a conoscere il numero dei delegati spettanti al comune in seno al consorzio, specialmodo se - com'é avvenuto nel concreto caso - formulata dopo la presentazione delle quattro candidature da parte dei capigruppo, poteva senz'altro costituire, a dipendenza della risposta ricevuta, la premessa alla richiesta di aumentarne il numero. Ma occorre rilevare soprattutto, in secondo luogo, che la risposta data dal presidente del Legislativo, pur essendo corretta, non rispondeva alla domanda sottopostagli, a riprova del fatto che nemmeno egli sapeva quanti fossero i rappresentanti che il comune poteva delegare in seno all'assemblea del consorzio. Il presidente del Legislativo erra poi ulteriormente - ed anzi più vistosamente, dimostrando di non aver compreso nemmeno gli insegnamenti consegnati nel giudizio governativo impugnato circa il numero dei delegati spettanti al comune in seno al consorzio - quando ancora in sede di risposta davanti a questo Tribunale attribuisce un'importanza decisiva al fatto che la proposta __________, foss'anche stata formulata nei termini concordemente ammessi da tutti gli altri interessati, doveva essere considerata intempestiva, poiché posteriore a quella dei capigruppo di sottoporre al Legislativo quattro candidati: in verità, la controversa proposta poteva avere luogo solo a quel momento, poiché le scelte del Legislativo - e dunque anche il numero dei delegati spettanti al comune in seno al consorzio - dipendevano in primo luogo dalle proposte dei gruppi colà rappresentati. Il Tribunale si chiede quindi, a questo punto, come avrebbe reagito il presidente del Legislativo se all'attenzione di quest'ultimo fossero state presentate, com'era pure senz'altro lecito, due sole candidature. Dall'ulteriore esame del verbale delle discussioni e dalle affermazioni delle parti risulta che l'oggetto venne successivamente affrontato attraverso gli interventi di svariati altri membri del consiglio comunale. Non é dato di sapere per quale preciso motivo od intervento la proposta del consigliere __________ non venne messa in votazione: ai fini della soluzione della presente contestazione basta tuttavia far riferimento alla diplomatica giustificazione municipale, secondo cui ciò non avvenne "in seguito alle informazioni ricevute in sala a quel momento" (cfr. complemento di informazioni 29 ottobre 1996, già citato). Dall'esame di quegli atti un dato sembra comunque assodato: il consesso si sciolse senza che i membri del Legislativo sapessero se questo avesse la competenza di fissare - e dunque, se necessario, di modificare rispetto alle precedenti elezioni - il numero dei rappresentanti del comune in seno all'assemblea dei consorzio.
4.3. Da quanto precede risulta che l'operato del presidente del Legislativo appare viziato, per aver omesso di sottoporre al Legislativo la proposta del consigliere __________ di aumentare il numero dei delegati dei comune in seno all'assemblea del consorzio ripari e premunizioni sopra __________ od - eventualmente - anche solo per non avere compiutamente informato il predetto richiedente circa la possibilità di procedere a simile aumento. Analogamente agli atti preliminari compiuti dal municipio o dalle commissioni volti a mettere il Legislativo in condizione di deliberare, le decisioni adottate dal presidente del consiglio comunale non sono direttamente impugnabili ma, se viziate, sono suscettibili di comportare l'annullamento delle deliberazioni adottate dal Legislativo a seguito delle stesse. Nel concreto caso l'omissione ascrivibile all'operato del presidente del Legislativo costituisce - a non averne dubbio - una violazione di una formalità essenziale ai sensi dell'art. 212 lett. e LOC: egli ha infatti impedito al Legislativo di decidere, con la debita cognizione di causa oltretutto, su di una proposta di deliberazione che rientrava nella sua sfera di competenze.
4.4. L'accertamento suddetto non comporta tuttavia l'annullamento delle nomine dei delegati __________, __________ e __________. In realtà l'insorgente non intende osteggiare la nomina nel consorzio dei primi tre eletti, bensì censurare l'operato del presidente del Legislativo che, attraverso il suo agire, ha precluso a quest'ultimo la possibilità, legalmente data, di estendere il numero dei delegati (a 4), permettendo con ciò anche la nomina di __________. Né, del resto, l'insorgente potrebbe spuntare un risultato diverso. Come risulta dal ricorso e dal progetto di verbale delle discussioni, intervenendo al termine della seduta 20 maggio 1996 egli stesso aveva difatti chiesto di dichiarare eletti tutti e 4 i delegati proposti nel consorzio, qualora fosse sussistita la possibilità per il consiglio comunale di eleggere un quarto rappresentante del comune in seno all'assemblea di quell'ente. L'insorgente agirebbe in maniera contraddittoria, e dunque illegittima, chiedendo l'annullamento dell'elezione dei tre candidati anzidetti, semplicemente perché in quella sede il presidente del Legislativo non aveva dato seguito alle sue richieste, giudicate tardive.
4.5. Per ripristinare la legalità basta pertanto ordinare al presidente del Legislativo di inserire nell'ordine del giorno della prossima seduta la proposta del consigliere comunale __________ di aumentare a 4 il numero dei rappresentanti del comune in seno all'assemblea del consorzio ripari e premunizioni sopra __________ e, in caso di accoglimento della proposta da parte del consiglio comunale, dichiarare eletto il candidato __________.
Il ricorrente censura per la verità ulteriormente l'operato del presidente del Legislativo quo alle modalità di voto con cui sono stati eletti i tre menzionati candidati, rimproverandogli di essersi limitato a raccogliere e far verbalizzare i soli voti favorevoli, impedendo una verifica completa dell'esito della votazione in applicazione degli art. 13 cpv. 1 lett. p e 61 cpv. 1 LOC per mancanza del computo del numero dei votanti, che appare invece necessario per accertare il conseguimento della maggioranza semplice. Questa censura appare tuttavia irricevibile per almeno due motivi. In primo luogo, perché in contraddizione con l'atteggiamento assunto dal ricorrente in sede di Legislativo (cfr. a quanto é stato detto sub. 4.4). In secondo luogo perché, sempre ispirandosi al principio generale della buona fede, la giurisprudenza e la dottrina esigono che eventuali vizi concernenti la procedura di voto debbano essere sollevati subito, ossia durante lo svolgimento della seduta del Legislativo stesso. Chi omette di denunciare tempestivamente una siffatta disattenzione - e lascia procedere il Legislativo nei suoi incombenti, suscitando nei suoi membri la convinzione di aver operato nei limiti della legalità - perde irrimediabilmente il diritto di prevalersene innanzi alle autorità di ricorso (cfr. STA inedite 24.1.1995 in re __________, consid. 2.2.; 9.7.1993 in re __________, consid. 1, Imboden/Rhinow/Krä-henmann, Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 79 B III c). Del resto l'asserita violazione potrebbe interessare al più il solo candidato __________, che ha raccolto 15 voti favorevoli (__________e __________, con 19 rispettivamente 17 voti, hanno matematicamente raggiunto la maggioranza semplice): ma il ricorrente non sostiene e tantomeno dimostra che quella candidatura sia stata osteggiata con 15 voti contrari, unica ipotesi in cui si potrebbe ammettere la non elezione del candidato. Da ultimo, l'eventuale accettazione da parte del Legislativo della proposta del consigliere __________ renderebbe privo di significato il conteggio dei voti, dovendosi a quel momento ritenere che i candidati siano tutti stati eletti tacitamente.
In sede di osservazioni il municipio di __________ solleva infine dei dubbi in merito alla pertinenza del passo conclusivo della risoluzione governativa impugnata, ove viene affermato che lo statuto del consorzio dovrà essere adattato alla legge sul consorziamento dei comuni del 21 febbraio 1974, in applicazione dell'art. 42 cpv. 1 di quest'ultima legge. A ragione. In effetti la disposizione predetta non concerne il consorzio in parola, che non é un consorzio di comuni giusta l'appena menzionata legge.
Il ricorso deve dunque essere accolto nei limiti suddetti.
Il Tribunale rinuncia al prelievo di una tassa di giudizio (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 13, 42, 208, 209, 212 LOC, 18, 28, 46 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. E' annullata la risoluzione 11 settembre 1996 (n. 4655) del Consiglio di Stato.
§§. E' fatto ordine al presidente del consiglio comunale di __________ di procedere come indicato al consid. 4.5.
Non si prelevano né tasse, né spese.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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