AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.217
Data decisione, Autorità: 21.11.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00218
Lugano 24 luglio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 21 settembre 1996 di
__________ patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 4 settembre 1996 (no. 4503) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 28 marzo 1996 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre;
vista la risposta 1.ottobre 1996 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. La notte del 21 febbraio 1996 il ricorrente __________ si è messo alla guida del veicolo Opel targato TI __________ ed ha quindi lasciato la località di __________ (dove aveva partecipato alle locali manifestazioni carnevalesche) con l'intenzione di raggiungere la propria abitazione.
Giunto a in territorio di __________, l'insorgente è stato fermato attorno alle ore 02.25 da una pattuglia della Polizia cantonale, che lo ha sottoposto a prova etanografica.
Visto l'esito positivo di tale prova, il ricorrente è stato quindi condotto all'Ospedale __________ per l'esame del sangue dal quale è emerso un tasso di alcolemia compreso tra 2,01 e 2,39 gr. per mille.
B. In seguito a questi avvenimenti, con decisione 28 marzo 1996 la Sezione della circolazione ha risolto di revocare a __________ la licenza di condurre per un periodo di 3 mesi e mezzo.
Con decreto d'accusa 9 agosto 1996, il Procuratore pubblico lo ha condannato alla pena di 45 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, e al pagamento di una multa di fr. 1'500.--, siccome ritenuto colpevole del reato di circolazione in stato di ebrietà, per aver condotto nelle circostanze di luogo e di tempo sopra esposte l'autovettura Opel targata TI __________ in stato di grave ubriachezza. Parimenti il Procuratore pubblico ha disposto il prolungamento di un anno del periodo di prova relativo alla sospensione condizionale di una pena detentiva precedentemente inflitta al __________.
In seguito al ritiro dell'opposizione inoltrata contro il predetto decreto d'accusa, quest'ultimo è cresciuto in giudicato il 18 giugno 1997.
C. Con ricorso 12 aprile 1996, __________ è insorto contro la decisione di revoca della licenza davanti al Consiglio di Stato, chiedendo, in via principale, la riduzione della durata del provvedimento a 2 mesi e, in via subordinata, la possibilità di eseguire la misura a tappe.
In quella sede il ricorrente ha in sostanza sostenuto che il provvedimento pronunciato nei suoi confronti è eccessivamente severo quanto alla sua durata.
Ha infatti affermato che nella commisurazione dello stesso la Sezione della circolazione non ha sufficientemente tenuto conto della sua necessità di disporre della licenza di condurre per potersi recare al lavoro e del fatto che egli non era alcun precedente in ambito di circolazione stradale.
Con decisione 17 aprile 1996 il Presidente del Consiglio di Stato ha accordato effetto sospensivo al ricorso.
D. Con giudizio 4 settembre 1996 il Consiglio di stato ha respinto il suddetto gravame.
Il Governo ha ritenuto sostanzialmente proporzionata alle circostanze del caso la durata del provvedimento pronunciato nei confronti del ricorrente, ritenuto in particolare che il tasso alcolemico riscontrato era comunque piuttosto elevato e che comunque in concreto non sussiste alcuna necessità professionale a far uso di veicoli a motore.
E. Contro la predetta pronuncia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo la riduzione del periodo di revoca a due mesi.
Riprende in sostanza le argomentazioni già sollevate davanti al Consiglio di Stato precisando comunque che:
la sua ottima reputazione quale conducente di autoveicoli avrebbe dovuto indurre l'autorità di prime cure a pronunciare una misura di durata non superiore al minimo legale di due mesi;
il fatto di aver circolato in stato di ebrietà non ha comportato nel caso di specie alcun pericolo concreto per la circolazione stradale;
essendo meccanico di precisione a titolo indipendente, necessita di poter disporre di un veicolo per svolgere la sua professione.
F. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente toccato dal provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
1.2. Secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, il provvedimento che dispone della revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b).
In ambito penale e nell'ambito di quei procedimenti amministrativi aventi carattere penale, tale norma impone all'autorità giudicante di statuire sulla causa con pieno potere di cognizione. Anche la commisurazione della pena o della sanzione soggiace a libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und Kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug, pag. 111 in: R. Schaffhauser (Herg.), Aktuelle Fragen des Straf- und des Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr).
Applicando direttamente i principi sanciti dalla predetta norma convenzionale, il Tribunale cantonale amministrativo statuisce quindi sul ricorso in esame con potere cognitivo pieno, identico a quello di cui dispone in ambito disciplinare (art. 70 PAmm), rivedendo senza restrizioni di sorta anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione in quanto contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (cfr. STA 26.9.1996 in re Canonica; STA 21.10.1996 in re Terzi).
Giusta l'art. 55 cpv. 1 LCS il Consiglio federale fissa il tasso alcolemico a contare dal quale si ammette lo stato di ebrietà, secondo tale legge, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità all'alcol.
L'inabilità alla guida per influsso alcolico (ebrietà) è considerata in ogni caso provata se il conducente presenta un tasso alcolemico di 0,8 grammi per mille o più, oppure se ha nell'organismo una quantità di alcol che determina un tale tasso alcolemico (art. 2 cpv. 2 ONC).
La licenza di condurre deve obbligatoriamente essere revocata al conducente che ha circolato in stato di ebrietà (art. 16 cpv. 3 lett. b) LCS; 32 cpv. 1 OAC) in quanto autore di un delitto di pericolo astratto contro la sicurezza della circolazione (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrs-rechts, Vol. III, no. 2360).
La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo quello di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta a procedere alla revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare si deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCS; 33 cpv. 2 OAC).
In particolare per i conducenti che hanno circolato in stato di ebrietà la durata della revoca non potrà in ogni caso essere inferiore ad un periodo di due mesi (art. 17 cpv. 1 lett. b) LCS). La durata del provvedimento deve essere di almeno un anno se entro cinque anni dal termine di un periodo di revoca per guida in stato di ebrietà, il conducente ha di nuovo guidato in un tale stato (art. 17 cpv. 1 lett. d) LCS).
Richiamati i criteri di commisurazione del provvedimento sanciti dall'art. 33 cpv. 2 OAC, in proposito va rilevato quanto segue.
La legislazione federale considera la guida in stato di ebrietà come una grave minaccia per la sicurezza della circolazione stradale, tant'è che prevede per questo tipo di comportamento il ritiro obbligatorio della licenza di condurre, nonché regole particolarmente severe per i casi di recidiva (Schaffhauser, op. cit., Vol. III, no. 2457).
Di regola si ammette che il rischio (anche solo astratto) per la sicurezza della circolazione cresce esponenzialmente con l'aumentare del tasso di alcolemia presente nell'organismo del conducente di un veicolo: per questo motivo ben si giustifica di considerare nella commisurazione del periodo di revoca anche il grado di ubriachezza del trasgressore. Inoltre nei casi di recidiva la prassi giudiziaria considera che la sanzione amministrativa deve essere tanto più severa, quanto più è recente nel tempo la precedente infrazione (Schaffhauser, op. cit., Vol. III, n.ri 2458 e segg.).
Si tratta a non averne dubbio di un grado di ubriachezza elevato, certamente qualificabile come grave, che già di per sé giustifica un provvedimento di durata superiore al minimo legale di due mesi previsto dall'art. 17 cpv. 1 lett. b) LCS.
Sempre dagli atti risulta che il ricorrente non era mai stato in precedenza oggetto di provvedimenti amministrativi per violazione delle regole della circolazione.
Tuttavia la colpa a suo carico non è minima. Ogni conducente di veicoli sa infatti che il consumo di bevande alcoliche può determinare una momentanea inidoneità alla guida. Inoltre, mettendosi al volante in stato di grave ubriachezza, l'insorgente ha contribuito ad accrescere in modo sensibile il pericolo connesso con la messa in circolazione di un veicolo a motore.
In quanto esposto dal ricorrente si possono unicamente ravvisare quegli inconvenienti, talvolta anche gravi, che suole comportare la revoca della licenza di condurre e che fanno parte della funzione anche afflittiva di questa misura, voluta dal legislatore come mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione stradale. Tali inconvenienti possono comunque essere ovviati, anche se ciò dovesse essere oneroso per l'insorgente, facendo capo per gli spostamenti all'utilizzo di mezzi pubblici oppure all'aiuto di collaboratori o di famigliari (DTF 122 II 24 e seg., consid. 1c; STF 22 dicembre 1994 in re M.; STF 17 gennaio 1994 in re P.; STF 29 ottobre 1993 in re D.S.).
Per il che il ricorso va respinto.
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 3, 17 cpv. 1 lett. b), 55 cpv. 1, 91 cpv. 1 LCS; 30 cpv. 2, 35 OAC; 12a LALCS; 3,18, 28, 31, 60, 61, 62 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'000.-- (mille) sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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