AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.216
Data decisione, Autorità: 02.12.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00216
Lugano 2 dicembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 23 settembre 1996 di
__________ patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 22 luglio 1996, no. 3793, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 3 giugno 1996 con cui il municipio di __________ gli ha inflitto una multa di fr. 900.-- per violazione della LE;
viste le risposte:
3 ottobre 1996 del Consiglio di Stato;
29 ottobre 1996 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che all'inizio del 1995 __________ ha incaricato il ricorrente, arch. __________, di progettare la riattazione e la sopraelevazione dello stabile abitativo che sorge sulla part. no. __________ RFD di __________;
che, dando seguito al mandato ricevuto, il 10 maggio 1995 il ricorrente ha inoltrato al municipio di __________ una domanda di costruzione corredata da un progetto da lui stesso elaborato;
che il 17 luglio 1995 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta;
che il committente ha affidato la direzione dei lavori all'impresa generale __________;
che il 21 febbraio 1996 l'autorità comunale ha constatato che i lavori in corso non erano conformi al progetto approvato;
che su mandato del proprietario, il 21 marzo 1996 l'arch. __________ ha inoltrato al municipio una domanda in sanatoria per le modifiche apportate al progetto approvato;
che, per le modifiche attuate senza permesso, il 6 aprile 1996 il municipio di __________ ha notificato un rapporto di contravvenzione al ricorrente ed al proprietario dello stabile;
che il ricorrente ha contestato gli addebiti, rilevando che la direzione lavori era affidata alla __________ e che il suo mandato era limitato alla progettazione;
che, preso atto delle giustificazioni addotte, il 3 giugno 1996 il municipio di __________ ha inflitto a ciascuno dei prevenuti in contravvenzione una multa di fr. 900.-- per violazione della LE;
che con giudizio 22 luglio 1996 il Consiglio di Stato ha confermato entrambe le sanzioni, respingendo le impugnative contro di esse inoltrate dall'arch. __________ e da __________;
che il Governo ha ritenuto che l'arch. __________ fosse "colpevole, in quanto progettista responsabile che si è occupato della redazione dei progetti ed istante nelle procedure di rilascio del permesso", aggiungendo che "prestando alle circostanze quel minimo di attenzione che da lui si poteva esigere" avrebbe dovuto "sapere che i piani approvati non venivano rispettati e (in quanto persona cognita delle disposizioni vigenti in materia edilizia) che per le modifiche apportate era necessario il preventivo ottenimento di una licenza edilizia su notifica di variante".
che contro il predetto giudizio governativo il soccombente arch. __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo che venga annullato assieme alla multa inflittagli;
che l'insorgente ribadisce di non aver commesso alcuna violazione della LE, in quanto responsabile unicamente della progettazione;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal municipio di __________, il quale rileva che i rapporti con l'ufficio tecnico sono sempre stati intrattenuti dal ricorrente e non dall'impresa di costruzioni;
Considerato, in diritto
che il ricorso è ricevibile in ordine giusta gli art. 46 cpv. 5 LE e 148 cpv. 3 LOC;
che le contravvenzioni alla LE, ai PR ed ai RE sono punite dal municipio con la multa;
che sono punibili tutte le persone che hanno contribuito con le loro azioni od omissioni al perfezionamento dell'infrazione dal profilo oggettivo (art. 46 cpv. 4 LE);
che l'irrogazione di una multa per violazione dell'ordinamento edilizio presuppone in ogni caso l'esistenza di una colpa: punibili sono soltanto coloro che infrangono la legge intenzionalmente, ossia consapevolmente e volontariamente, o per negligenza, ossia per non avere - per imprevidenza colpevole - scorto le conseguenze di una determinata azione o per non averne tenuto conto (art. 18 CP; STA 28.1.87 in re __________ e __________; GAT N. 720; DTF 101 Ia 110 seg.; Grisel, Traité de droit administratif, vol. II pag. 647; Scolari, Commentario della LE, ad art. 58 N. 6);
che l'art. 46 LE permette quindi di punire unicamente il trasgressore per comportamento: si fonda sul principio della responsabilità per colpa, non su quello della responsabilità oggettiva o causale. Il semplice perturbatore per situazione non è passibile di sanzioni di natura afflittiva. Risponde soltanto per il ripristino di una situazione conforme al diritto. Può essere oggetto di ordini di demolizione o di rettifica, rispettivamente di sanzioni pecuniarie fondate sull'art. 44 LE e volte a surrogare un provvedimento di ripristino, ma non di multe (STA in re comune di __________ 20.11.96).
che, in concreto, il ricorrente è responsabile unicamente per la progettazione; la direzione dei lavori è stata invece affidata alla __________;
che al semplice progettista non incombe alcun obbligo di verificare che i lavori vengano eseguiti secondo i progetti approvati: tale obbligo spetta alla direzione lavori, che di fronte all'autorità assume veste di garante per un'esecuzione dell'opera conforme ai piani approvati;
che il fatto che il ricorrente abbia successivamente presentato la domanda in sanatoria nulla muta dal profilo della suddivisione delle responsabilità;
che contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato il ricorrente poteva anche lecitamente ignorare che i piani non venivano rispettati;
che il municipio non ha dimostrato che il ricorrente abbia in qualche modo contribuito al perfezionamento dell'infrazione addebitatagli, impartendo disposizioni per eseguire opere prive della necessaria autorizzazione;
che non essendo responsabile della direzione lavori, non gli può nemmeno essere imputato di non essere intervenuto ad impedire che venissero realizzati lavori non autorizzati;
che, così stando le cose, il ricorrente va prosciolto dalle imputazioni mossegli, annullando la multa e la decisione governativa che la conferma, siccome lesive del diritto;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; le ripetibili seguono invece la soccombenza;
Per questi motivi,
visti gli art. 46 LE; 148 LOC; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1. la decisione 22 luglio 1996, no. 3793, del Consiglio di Stato nella misura in cui conferma la multa inflitta al ricorrente lo condanna al pagamento di una tassa di giustizia;
1.2. la decisione 3 giugno 1996 del municipio di __________ che infligge al ricorrente una multa di fr. 900.--.
Non si prelevano né tasse, né spese.
Il comune di __________ rifonderà al ricorrente fr. 400.-- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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