AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.215
Data decisione, Autorità: 11.02.1997, TRAM
Incarto n. 52.96.00215
Lugano 11 febbraio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 23 settembre 1996 di
patrocinata da: avv. __________
contro
la decisione 11 settembre 1996 (no. 4670) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 25 luglio 1996 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni le ha revocato la licenza di condurre;
vista la risposta 1. ottobre 1996 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 14 giugno 1996, attorno alle ore 01.15, la __________ ircolava alla guida della vettura Opel, targata TI __________, sulla strada cantonale che collega __________ ad __________, con l'intenzione di raggiungere quest'ultima località.
Durante il tragitto la ricorrente è stata fermata per un normale controllo della circolazione da una pattuglia della Polizia cantonale, che l'ha sottoposta a prova etanografica.
Visto l'esito positivo di tale prova, la ricorrente è stata condotta all'Ospedale __________ di __________ per l'esame del sangue dal quale è risultato un tasso alcolemico compreso tra 1,47 e 1,73 gr. per mille.
B. In seguito a questi avvenimenti, con decisione 25 luglio 1996 la Sezione della circolazione ha risolto di revocare a __________ la licenza di condurre per un periodo di 15 mesi, condizionando alla presentazione di un preavviso favorevole del Servizio Ticinese di Cura dell'Alcolismo (STCA) l'eventuale richiesta di riammissione anticipata alla guida.
Inoltre, con decreto d'accusa 2 dicembre 1996, il Procuratore pubblico le ha inflitto la pena di 25 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, oltre alla multa di fr. 1'200.-- per il reato di circolazione in stato di ebrietà, avendo ella condotto nelle circostanze di luogo e di tempo sopra descritte il veicolo targato TI __________ in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1,47 - max. 1,73 gr per mille).
C. Con ricorso 13 agosto 1996, __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento e postulando una riduzione del periodo di revoca della licenza.
In quella sede la ricorrente ha sostenuto che la misura pronunciata nei suoi confronti è eccessivamente severa quanto alla durata.
Ha infatti affermato di avere a proprio carico un solo precedente per guida in stato di leggerissima ebrietà e di non aver comunque nell'occasione messo in pericolo la sicurezza della circolazione. Ha inoltre aggiunto che il tasso alcolico riscontrato nel sangue indica come il suo stato di ebrietà non fosse grave.
Ha concluso asserendo di necessitare della licenza di condurre per motivi professionali.
D. Con giudizio 11 settembre 1996, il Consiglio di Stato ha respinto il suddetto gravame.
Il Governo ha ritenuto sostanzialmente proporzionata alle circostanze del caso la durata del provvedimento pronunciato nei confronti della ricorrente, ritenuto in particolare che quest'ultima è recidiva ai sensi della LCS, che il tasso alcolemico riscontrato era comunque piuttosto elevato e che comunque in concreto non sussiste alcuna necessità professionale a far uso di veicoli a motore.
E. Contro il predetto giudizio governativo, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo la riduzione del periodo di revoca a 12 mesi.
Riprende in sostanza le argomentazioni già sollevate davanti al Consiglio di Stato precisando comunque che:
per un tasso alcolemico di 1,47 gr. per mille si deve parlare di ubriachezza leggera;
la precedente infrazione alla LCS risale al 1992 e da allora ha sempre mantenuto un comportamento corretto alla guida di veicoli;
che visto il suo impiego presso una società attiva nel campo immobiliare, necessita di poter disporre di un autoveicolo per mostrare ai clienti gli immobili in vendita.
F. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente toccata dal provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, il provvedimento che dispone della revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b).
In ambito penale e nell'ambito di quei procedimenti amministrativi aventi carattere penale, tale norma impone all'autorità giudicante di statuire sulla causa con pieno potere di cognizione. Anche la commisurazione della pena o della sanzione soggiace a libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und Kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug, pag. 111 in: R. Schaffhauser (Herg.), Aktuelle Fragen des Straf- und des Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr).
Applicando direttamente i principi sanciti dalla predetta norma convenzionale, il Tribunale cantonale amministrativo statuisce quindi sul ricorso in esame con potere cognitivo pieno, identico a quello di cui dispone in ambito disciplinare (art. 70 PAmm), rivedendo senza restrizioni di sorta anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione in quanto contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (cfr. STA 26.9.1996 in re Canonica; STA 21.10.1996 in re Terzi).
Giusta l'art. 55 cpv. 1 LCS il Consiglio federale fissa il tasso alcolemico a contare dal quale si ammette lo stato di ebrietà, secondo tale legge, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità all'alcol.
L'inabilità alla guida per influsso alcolico (ebrietà) è considerata in ogni caso provata se il conducente presenta un tasso alcolemico di 0,8 grammi per mille o più, oppure se ha nell'organismo una quantità di alcol che determina un tale tasso alcolemico (art. 2 cpv. 2 ONC).
La licenza di condurre deve obbligatoriamente essere revocata al conducente che ha circolato in stato di ebrietà (art. 16 cpv. 3 lett. b) LCS; 32 cpv. 1 OAC) in quanto autore di un delitto di pericolo astratto contro la sicurezza della circolazione (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrs-rechts, Vol. III, no. 2360).
La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo quello di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta a procedere alla revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare si deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCS; 33 cpv. 2 OAC).
In particolare per i conducenti che hanno circolato in stato di ebrietà la durata della revoca non potrà in ogni caso essere inferiore ad un periodo di due mesi (art. 17 cpv. 1 lett. b) LCS). La durata del provvedimento deve essere di almeno un anno se entro cinque anni dal termine di un periodo di revoca per guida in stato di ebrietà, il conducente ha di nuovo guidato in un tale stato (art. 17 cpv. 1 lett. d) LCS).
Richiamati i criteri di commisurazione del provvedimento sanciti dall'art. 33 cpv. 2 OAC, in proposito va rilevato quanto segue.
La legislazione federale considera la guida in stato di ebrietà come una grave minaccia per la sicurezza della circolazione stradale, tant'è che prevede per questo tipo di comportamento il ritiro obbligatorio della licenza di condurre, nonché regole particolarmente severe per i casi di recidiva (Schaffhauser, op. cit., Vol. III, no. 2457).
Di regola si ammette che il rischio per la sicurezza della circolazione cresce esponenzialmente con l'aumentare del tasso di alcolemia presente nell'organismo del conducente di un veicolo: per questo motivo ben si giustifica di considerare nella commisurazione del periodo di revoca anche il grado di ubriachezza del trasgressore. Inoltre nei casi di recidiva la prassi giudiziaria considera che la sanzione amministrativa deve essere tanto più severa, quanto più è recente nel tempo la precedente infrazione (Schaffhauser, op. cit., Vol. III, n.ri 2458 e segg.).
Si tratta a non averne dubbio di un grado di ubriachezza piuttosto elevato, certamente non qualificabile come leggero.
Sempre dagli atti risulta che la ricorrente è recidiva ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 lett. d) LCS, visto che all'incirca 3 anni e 10 mesi prima dei fatti qui in discussione aveva concluso di scontare un periodo di revoca di due mesi per guida in stato di ebrietà.
In complesso si può dunque affermare che __________ non è persona che gode propriamente di buona fama quale conducente di autoveicoli.
Anche la colpa a suo carico non è minima. Ogni conducente di veicoli sa che il consumo di bevande alcoliche può determinare una momentanea inidoneità alla guida. A più forte ragione deve essere cosciente di ciò chi, come la ricorrente, è già stata colta al volante in stato di ebrietà e a causa di questo ha subito delle conseguenze sia sul piano penale che su quello amministrativo.
Nella fattispecie infatti tale necessità è ben lungi dall'essere per __________ assoluta ai sensi della giurisprudenza in materia. Non è certamente paragonabile a quella di chi perderebbe altrimenti la possibilità di conseguire l'intero suo reddito, o una parte essenziale dello stesso, come potrebbe essere ad esempio il caso per un autista professionale.
In quanto esposto dalla ricorrente si possono unicamente ravvisare quegli inconvenienti, talvolta anche gravi, che suole comportare la revoca della licenza di condurre e che fanno parte della funzione anche afflittiva di questa misura, voluta dal legislatore come mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione stradale. Tali inconvenienti possono comunque essere ovviati, anche se ciò dovesse essere oneroso per l'insorgente, facendo capo per gli spostamenti all'utilizzo di mezzi pubblici oppure all'aiuto di collaboratori o di famigliari (DTF 122 II 24 e seg., consid. 1c; STF 22 dicembre 1994 in re M.; STF 17 gennaio 1994 in re P.; STF 29 ottobre 1993 in re D.S.).
Per il che il ricorso va respinto.
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 3, 17 cpv. 1 lett. d), 55 cpv. 1, 91 cpv. 1 LCS; 30 cpv. 2, 35 OAC; 12a LALCS; 3,18, 28, 31, 60, 61, 62 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'000.-- (mille) sono a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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