AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.213
Data decisione, Autorità: 20.11.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00213
Lugano 20 novembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 20 settembre 1996 di
contro
la risoluzione 11 settembre 1996 (n. 4643) con cui il Consiglio di Stato ha evaso ai sensi dei considerandi il ricorso 29 dicembre 1995 degli insorgenti avverso la deliberazione 14 dicembre 1995 con cui l'assemblea parrocchiale di __________ ha accolto il messaggio 25 novembre 1995 proponente l'approvazione dei conti consuntivi concernenti la costruzione detta "__________";
viste le risposte:
3 ottobre 1996 del Consiglio di Stato;
3 ottobre 1996 del Consiglio Parrocchiale della Parrocchia di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) L'assemblea parrocchiale di __________ é stata convocata in seduta straordinaria il giorno 14 dicembre 1995 per deliberare, tra l'altro, sui conti consuntivi concernenti la costruzione intrapresa dalla parrocchia al mapp. , detta "". Il relativo messaggio del Consiglio parrocchiale, del 25 novembre 1995, indicava - in tutto e per tutto - che i costi di costruzione erano assommati a fr. 6'237'000.--, a fronte di un credito complessivo concesso dall'assemblea (alle date 2 luglio 1987 e 11 marzo 1991) di fr. 6'900'000.--. Motivo per il quale la costruzione era stata portata a termine conseguendo un risparmio di fr. 663'000.--.
b) Con scritto 5 dicembre 1995 __________ e __________ hanno chiesto al Consiglio parrocchiale di indicare loro dove potevano esaminare i giustificativi concernenti la detta trattanda. Dal verbale dell'assemblea - tenutasi, come detto, il 14 dicembre successivo - risulta inoltre che __________ ha chiesto "spiegazioni sui conti preventivati", ricevendo risposta dal Presidente del Consiglio parrocchiale, e che il messaggio ha raccolto 13 voti favorevoli, 4 i contrari e 7 gli astenuti (i membri del Consiglio parrocchiale). Con lettera del 14 dicembre stesso __________ e __________ hanno lamentato di avere ricevuto una insufficiente informazione in merito alla detta trattanda vuoi attraverso il messaggio 25 novembre 1995, distribuito in occasione dell'assemblea, vuoi attraverso le risposte ricevute in occasione dell'assemblea medesima, motivo per cui chiedevano di potere visionare in dettaglio i conti, riservandosi di inoltrare ricorso contro gli stessi nel caso in cui non avessero ricevuto una risposta entro 7 giorni.
B. a) Il 29 dicembre 1995 __________ e __________ hanno impugnato la deliberazione assembleare 14 dicembre 1995. Dopo aver sollevato svariate censure di merito - costi di costruzione maggiori rispetto a quanto preventivato, esecuzione in parte divergente dai progetti iniziali, ritardi nella consegna dell'opera, difformità tra il costo dell'opera indicato nel messaggio 25 novembre 1995 rispetto a quello indicato nel consuntivo 1994 ed a quello di cui alla relazione distribuita in occasione dell'assemblea dell'8 marzo 1995 - i ricorrenti, dichiarando di non avere ricevuto una risposta ai loro scritti 5 e 14 dicembre 1995 e di non essere stati soddisfatti dalle risposte di ricevute nel corso dell'assemblea, hanno sollecitato l'annullamento della deliberazione assembleare su questo oggetto ed hanno nel contempo chiesto di essere autorizzati a consultare gli atti relativi alla costruzione in parola.
b) Con risoluzione 11 settembre 1996 il Consiglio di Stato ha evaso il gravame ai sensi dei considerandi. Più precisamente, applicando per analogia l'art. 19 LLCC, il Governo ha considerato che l'esame dei conti consuntivi del __________ esulava dalla sua competenza, trattandosi di prerogativa dell'Ordinario. Il Consiglio di Stato ha quindi dichiarato irricevibile il gravame, disponendo nel contempo la trasmissione degli atti alla __________ vescovile per l'approvazione dei menzionati conti consuntivi.
C. Con impugnativa 20 settembre 1996 __________ e __________ sono insorti davanti a questo Tribunale avverso la risoluzione governativa anzidetta, della quale hanno sollecitato l'annullamento insieme ai conti consuntivi del "__________". Essi sostengono in primo luogo la competenza del Governo di verificare detti conti; ribadiscono e sviluppano indi, nel merito, le motivazioni già sostenute innanzi a quest'ultima autorità, rinunciando tuttavia alla richiesta di autorizzazione all'esame dei conti.
Il consiglio parrocchiale ed il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, agente per conto di quest'ultimo, così come __________ hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa.
Considerato, in diritto
2.2. Giusta l'art. 18 LLCC sono di competenza dell'assemblea parrocchiale: la nomina del parroco o vice-parroco (lett. a), la nomina del Consiglio parrocchiale (lett. b), l'alienazione o commutazione di beni stabili appartenenti alle chiese parrocchiali o vice-parrocchiali (lett. c), le deliberazioni relative ad intraprendere o stare in lite; a contrarre debiti od altre obbligazioni, con o senza ipoteca, a carico dei beni parrocchiali o vice-parrocchiali (lett. d), l'esame e l'approvazione annuale dei conti della parrocchia (lett. e). Le deliberazioni di cui alle lettere c) e d) sono nulle senza il consenso dell'Ordinario (art. 18 § 2 LLCC). Dispone inoltre l'art. 19 LLCC che i conti della parrocchia devono essere trasmessi, anno per anno, all'Ordinario per approvazione.
2.3. L'organizzazione parrocchiale, sebbene ricalchi nelle sue grandi linee quella comunale (sancita dalla LOC del 1854), ne differisce su alcuni aspetti sostanziali. Tra questi, oltre alla sua maggior semplicità, la riduzione al minimo delle competenze dell'assemblea, come si desume dall'enumerazione delle competenze affidate alla stessa dall'art. 18 LLCC: organo preminente della corporazione parrocchiale é infatti il Consiglio parrocchiale (Maspoli, Il diritto ecclesiastico dello Stato del Cantone Ticino, 2.a edizione, 1924, pag. 69 e rinvii; Lepori, Diritto costituzionale ticinese, 1988, pag. 237, N. 40). A tal punto che, secondo il Maspoli, "neppure le spese straordinarie parrocchiali abbisognano del consenso dell'assemblea, quando non coinvolgano una creazione di debito a carico del beni parrocchiali o vice-parrocchiali od un aggravio per i parrocchiani o per il comune" (op. cit., pag. 71): per questo autore l'art. 49 RLLCC, secondo cui il Consiglio parrocchiale non potrà risolvere nessuna spesa straordinaria che ecceda i fr. 50.-- senza il consenso dell'assemblea, può trovare applicazione solo quando il Consiglio parrocchiale non avesse mezzi a disposizione per effettuare quella spesa e dovesse pertanto far fronte alla stessa chiedendo poi i soldi vuoi al comune vuoi ai parrocchiani mediante il prelievo dell'imposta parrocchiale (op. cit., pag. 69).
2.4. Dal momento che la costruzione del "__________" costituisce una spesa straordinaria, accompagnata dalla contrazione di un consistente debito garantito da ipoteche a carico di beni parrocchiali, l'approvazione del consuntivo di spesa ricade senz'altro nelle competenze dell'assemblea giusta l'art. 18 lett. d LLCC. La relativa deliberazione assembleare non costituisce invece un'approvazione annuale dei conti giusta l'art. 18 lett. e LLCC. Contrariamente a quanto ha assunto il Consiglio di Stato nel giudizio impugnato, dopo l'avallo assembleare quel consuntivo non deve dunque ulteriormente sottostare ad esame ed approvazione da parte dell'Ordinario in applicazione dell'art. 19 LLCC, il quale prevede quella procedura per i soli conti annuali (più precisamente trattasi dei consuntivi, la LLCC non prevedendo infatti l'obbligo di far approvare dall'assemblea il conto di previsione). Nemmeno il riconoscimento di simile necessità - ovvero l'assimilazione dell'approvazione di una spesa straordinaria implicante la contrazione di debiti a quella dei conti - escluderebbe tuttavia la competenza delle autorità civili a dirimere la vertenza. Come aveva infatti già avuto modo di spiegare in maniera compiuta nella sentenza 6 ottobre 1927 la Commissione dell'amministrativo, chiamata a statuire su di un ricorso del Consiglio parrocchiale di , che lamentava un'identica interpretazione degli art. 18 e 19 LLCC da parte del Consiglio di Stato, dette norme si limitano a designare le autorità competenti per l'approvazione dei conti parrocchiali, ma non danno alcuna indicazione sul modo per eliminare eventuali contestazioni che dovessero sorgere attorno agli stessi. A questo scopo bisogna invece riferirsi all'art. 28 LLCC, secondo il cui capoverso 1 le contestazioni relative all'esercizio di voto nelle assemblee parrocchiali, alla loro convocazione e tenuta, alla nomina del Consiglio parrocchiale e alle loro deliberazioni saranno decise dal Consiglio di Stato con le norme stabilite dalla procedura per le cause amministrative (nel 1927 dal Commissario di distretto, con facoltà di appello al Governo, secondo le norme stabilite per le cause dell'amministrativo non contenzioso), mentre che - per il capoverso 3 della stessa disposizione - (solo) le contestazioni relative all'esercizio del culto sono di competenza dell'Ordinario. Dopo aver riferito sulla volontà del legislatore ed essersi appoggiata alla dottrina (E. Maspoli, po. cit., pag. 164), la Commissione ha tassativamente concluso che "risulta chiaro ed indiscutibile il concetto che in materia di approvazione di conti, coi quali nulla ha a che vedere quanto spetta più precisamente all'esercizio del culto, é e non può essere che l'autorità civile quella che deve pronunciare l'ultimo giudizio" agente in veste di giudice amministrativo. La Commissione ne ha dedotto che il Consiglio di Stato "sia andato troppo oltre, abbia rinunciato a delle competenze proprie per consentirle invece all'Ordinario diocesano, quando gli ha attribuito il diritto di sindacare i conti della parrocchia come giudice inappellabile piuttosto che come parte ed amministratore egli stesso, le cui opinioni possono e debbono sindacarsi - in questa materia che attiene al diritto civile e nulla ha a che vedere coll'esercizio del culto - da una autorità civile" (cfr. sentenza citata, pubbl. in appendice a RVGC, sessione ordinaria autunnale 1927, N. 510, cui il Tribunale rinvia anche quo alle doviziose motivazioni della conclusione ed all'estesa citazione dei materiali legislativi). Alla detta logica, incontrovertibile conclusione si addiviene pure facendo capo all'interpretazione dell'art. 28 LLCC affacciata da __________ relativamente all'affermazione della competenza del Tribunale amministrativo a conoscere in seconda istanza contestazioni su tale oggetto (op. cit., pag. 245, N. 43). Né, del resto, nelle proprie osservazioni al ricorso la Curia vescovile ha rivendicato la competenza ad occuparsi a titolo esclusivo dell'approvazione dei conti consuntivi riferiti al "" rispettivamente di liti vertenti attorno agli stessi, limitandosi a postulare la reiezione del gravame.
2.5. Nel suo giudizio il Consiglio di Stato ha però omesso di considerare che la deliberazione assembleare 14 dicembre 1995 sottostà al consenso dell'Ordinario in applicazione - questa volta - dell'art. 18 § 2 LLCC, pena la sua nullità: consenso che nella fattispecie, assume i connotati di una ratifica. Ma nemmeno questa irrinunciabile necessità può pregiudicare la competenza delle autorità civili di conoscere le contestazione vertenti attorno alla stessa, dovendosi applicare anche a questo riguardo gli insegnamenti poco sopra sviluppati concernenti i conti consuntivi parrocchiali: la deliberazione assembleare in esame impugnata non concerne infatti di tutta evidenza il culto, bensì ha carattere squisitamente amministrativo, economico e contabile.
Negando indebitamente la propria competenza ed esaminare nel merito le censure mosse dai coniugi __________ avverso i conti consuntivi del "__________" il Consiglio di Stato ha dunque violato il diritto (art. 61 PAmm), più precisamente l'art. 28 cpv. 1 LLCC. La risoluzione governativa deve dunque essere annullata già sulla base di quanto precede e gli atti retrocessi al Consiglio di Stato affinché entri nel merito del ricorso 29 dicembre 1995.
Poiché la parrocchia non é intervenuta in lite a tutela di interessi economici propri, può essere dispensata dal pagamento della tassa di giudizio (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 18, 19, 28 LLCC, 208, 209 LOC, 18, 28, 31, 46, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. La risoluzione 11 settembre 1996 (n. 4643) del Consiglio di Stato é annullata. Gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché entri nel merito del ricorso 29 dicembre 1995 di __________ e __________ avverso la deliberazione 14 dicembre 1995 con cui l'assemblea parrocchiale di __________ ha approvato i conti consuntivi del "__________".
Non si preleva una tassa di giudizio.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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