AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.212
Data decisione, Autorità: 20.11.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00212
Lugano 20 novembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 20 settembre 1996 di
__________ patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 11 settembre 1996 (n. 4649) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 21 marzo 1996 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre;
vista la risposta 25 settembre 1996 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Nel pomeriggio del 18 febbraio 1996, attorno alle ore 14.00, il ricorrente __________, circolava nell'abitato di __________ alla guida di una vettura Toyota, immatricolata con targhe temporanee TI , in quanto inclusa in un gruppo allegorico che partecipava alle manifestazioni carnevalesche del "".
Giunto in via __________ il __________, nell'abbordare una curva, ha fatto sbandare leggermente il veicolo, attirando in tal modo l'attenzione di una pattuglia della Polizia comunale, che ha quindi proceduto al suo fermo.
Nell'ambito degli accertamenti che sono seguiti, è stato riscontrato al ricorrente un tasso di alcolemia nel sangue compreso tra un minimo di 1,00 e un massimo di 1,21 gr. per mille.
B. Fondandosi sulle predette emergenze, la Sezione della circolazione, con decisione 21 marzo 1996, ha risolto di revocare a __________ la licenza di condurre a scopo di ammonimento per il periodo di 21 mesi compreso tra il 18 febbraio 1996 e il 17 novembre 1997.
Nel commisurare la durata del provvedimento, la Sezione della circolazione ha, tra le altre cose, tenuto conto del fatto che il Ponti è già stato oggetto di una misura di revoca della licenza di condurre tra il 12 giugno 1994 e l'11 settembre 1994 per guida in stato di ebrietà e perdita di padronanza del veicolo e che quindi egli è recidivo ai sensi della LCS.
La predetta decisione è stata resa in applicazione degli art. 16 cpv. 3 lett. b), 17 cpv. 1 lett. d) e 31 cpv. 2 LCS, nonché dell'art. 2 cpv. 1 e 2 ONC.
C. Con decreto d'accusa 9 agosto 1996, cresciuto in giudicato, il Procuratore pubblico ha inflitto a __________ la pena di 45 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni, oltre ad una multa di fr. 600.-- per il reato di circolazione in stato di ebrietà, avendo egli condotto l'autovettura Toyota targata TI __________ in stato di ubriachezza alcolemica (min. 1,00 - max. 1,21 gr. per mille), malgrado fosse già stato condannato per analogo reato nel 1995.
Parallelamente il Procuratore pubblico ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 6 giorni di detenzione, inflitta per il precedente reato.
D. Con ricorso 4 aprile 1996, __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendo una sensibile riduzione periodo di revoca.
In quella sede il ricorrente ha sostenuto che il provvedimento pronunciato nei suoi confronti è chiaramente eccessivo e si pone in contrasto con la giurisprudenza cantonale e federale in materia.
E. Con giudizio 11 settembre 1996, il Consiglio di Stato ha respinto il predetto gravame.
Il Governo cantonale ha ritenuto sostanzialmente proporzionata alle circostanze del caso la durata del provvedimento pronunciato nei confronti del ricorrente, ritenuto in particolare che quest'ultimo aveva terminato da poco di espiare un periodo di revoca della licenza per ubriachezza al volante.
F. Contro il predetto giudizio governativo, il ricorrente è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando la riduzione del periodo di revoca a 12 mesi.
Ribadisce in sostanza che nel caso di specie l'autorità di prime cure ha pronunciato un provvedimento eccessivamente severo e quindi lesivo del principio di proporzionalità.
Aggiunge di essere già stato duramente sanzionato in sede penale.
Afferma che in casi ben più gravi di quello in esame, i tribunali hanno adottato nei confronti dei conducenti delle misure amministrative assai meno severe di quelle applicate nei suoi confronti.
Ritiene che nella durata minima della revoca di 12 mesi, prevista dall'art. 17 cpv. 1 lett. d) LCS, sia già ampiamente considerata la recidività del conducente e che quindi nel caso concreto, viste le circostanze, non si giustifica di ulteriormente inasprire la sanzione amministrativa.
G. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che si riconferma nelle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in diritto
La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente toccato dal provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, il provvedimento che dispone della revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b).
In ambito penale e nell'ambito di quei procedimenti amministrativi aventi carattere penale, tale norma impone all'autorità giudicante di statuire sulla causa con pieno potere di cognizione. Anche la commisurazione della pena o della sanzione soggiace a libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und Kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug, pag. 111 in: R. Schaffhauser (Herg.), Aktuelle Fragen des Straf- und des Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr).
Applicando direttamente i principi sanciti dalla predetta norma convenzionale, il Tribunale cantonale amministrativo statuisce quindi sul ricorso in esame con potere cognitivo pieno, identico a quello di cui dispone in ambito disciplinare (art. 70 PAmm), rivedendo senza restrizioni di sorta anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione in quanto contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (cfr. STA 26.9.1996 in re Canonica; STA 21. 10. 1996 in re Terzi).
Giusta l'art. 55 cpv. 1 LCS il Consiglio federale fissa il tasso alcolemico a contare dal quale si ammette lo stato di ebrietà, secondo tale legge, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità all'alcol.
L'inabilità alla guida per influsso alcolico (ebrietà) è considerata in ogni caso provata se il conducente presenta un tasso alcolemico di 0,8 grammi per mille o più, oppure se ha nell'organismo una quantità di alcol che determina un tale tasso alcolemico (art. 2 cpv. 2 ONC).
La licenza di condurre deve obbligatoriamente essere revocata al conducente che ha circolato in stato di ebrietà (art. 16 cpv. 3 lett. b) LCS; 32 cpv. 1 OAC) in quanto autore di un delitto di pericolo astratto contro la sicurezza della circolazione.(R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Vol. III, no. 2360).
La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo quello di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC)
L'autorità tenuta a procedere alla revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare si deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCS; 33 cpv. 2 OAC).
Per i conducenti che hanno circolato in stato di ebrietà la durata della revoca non potrà in ogni caso essere inferiore ad un periodo di due mesi (art. 17 cpv. 1 lett. b) LCS). La durata del provvedimento deve essere di almeno un anno se entro cinque anni dal termine di un periodo di revoca per guida in stato di ebrietà, il conducente ha di nuovo guidato in un tale stato (art. 17 cpv. 1 lett. d) LCS).
Richiamati i criteri di commisurazione del provvedimento sanciti dall'art. 33 cpv. 2 OAC, in proposito va rilevato quanto segue.
La legislazione federale considera la guida in stato di ebrietà come una grave minaccia per la sicurezza della circolazione, tant'è che prevede per questo tipo di comportamento l'obbligo di ritirare la licenza di condurre, nonché regole particolarmente severe per i casi di recidiva (Schaffhauser, op. cit., Vol. III, no. 2457).
Di regola si ammette che il rischio per la sicurezza della circolazione cresce esponenzialmente con l'aumentare del tasso di alcolemia presente nell'organismo del conducente di un veicolo: per questo motivo ben si giustifica di considerare nella commisurazione del periodo di revoca anche il grado di ubriachezza del trasgressore. Inoltre nei casi di recidiva la prassi giudiziaria considera che la sanzione amministrativa deve essere tanto più severa, quanto più è recente nel tempo la precedente infrazione (Schaffhauser, op. cit., Vol. III, n.ri 2458 e segg.).
Si tratta dunque di un grado di ubriachezza qualificabile come mediamente grave.
Sempre dagli atti risulta che il ricorrente è recidivo ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 lett. d) LCS, visto che solo 17 mesi prima dei fatti qui in discussione aveva concluso un periodo di revoca di 3 mesi, sempre per guida in stato di ebrietà.
__________ non è dunque persona che gode di buona reputazione quale conducente di autoveicoli.
Anche la colpa a suo carico non è minima. Ogni conducente di veicoli sa che il consumo di bevande alcoliche può determinare una momentanea inidoneità alla guida. A più forte ragione deve esserne cosciente chi, come il ricorrente, è già stato colto al volante in stato di ebrietà, subendo sanzioni di natura penale e amministrativa.
L'insorgente, ancora studente, non può vantare alcuna necessità di disporre della licenza di condurre per motivi professionali.
Ora, stante quanto precede, si deve ammettere che il provvedimento pronunciato dalla Sezione della circolazione ed in seguito confermato dal Consiglio di Stato, appare del tutto adeguato alle circostanze del caso e rispettoso del principio di proporzionalità quanto alla sua durata.
Il tasso di alcolemia riscontrato nell'insorgente al momento del fermo e soprattutto i suoi recentissimi precedenti specifici dimostrano una sua scarsa propensione al ravvedimento e impongono già di per sé di scostarsi sensibilmente dal minimo legale di 12 mesi previsto per i casi di recidiva, e ciò in ossequio all'art. 17 cpv. 1 LCS, il quale prescrive che la durata della revoca deve essere ponderata secondo le circostanze.
Si deve inoltre considerare che a favore del ricorrente non sussiste nessuna attenuante che possa in qualche modo giustificare una sanzione più mite.
Cita a dimostrazione di tale presunta discriminazione nei suoi confronti le decisioni pubblicate in RDAT 1990, No. 92 e in DTF 115 Ib 152 e segg.
A tale proposito va detto quanto segue.
Nel primo caso sopra citato, l'autorità cantonale ticinese ha pronunciato un provvedimento di revoca inferiore di tre mesi rispetto a quello qui in esame, tenendo verosimilmente conto del fatto che in quel caso il ricorrente era sì recidivo, ma che comunque la precedente misura amministrativa era scaduta da quasi tre anni e non da soli 17 mesi come per il __________. Le due fattispecie dunque, benché simili, presentano alcune differenze tali da giustificare provvedimenti di diversa durata.
Per ciò che invece concerne la fattispecie pubblicata in DTF 115 Ib 152 e segg., occorre rilevare che la decisione di revoca era stata emanata da un autorità di un altro Cantone, per cui un raffronto con il caso in oggetto risulta alquanto difficile. Come giustamente è stato rilevato anche nella decisione governativa impugnata, il Tribunale federale ha esplicitamente riconosciuto che nella commisurazione dei provvedimenti di revoca le autorità dei singoli cantoni dispongono pur sempre di un notevole margine di apprezzamento, al quale l'alta Corte non sostituisce il proprio (STF 23.09.1991 in re __________).
D'altra parte da tempo la giurisprudenza ammette anche in modo più generale che entro certi limiti una diversa interpretazione e applicazione del diritto federale da parte di autorità di cantoni diversi non costituisce ancora di per sé una violazione dell'art. 4 Cost. (DTF 104 III 97 e segg.;104 Ia 158 e rinvii giurisprudenziali ivi menzionati; A. Haefliger; Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pagg. 71-72).
Per il che il ricorso va respinto.
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 3, 17 cpv. 1 lett. d), 55 cpv. 1, 91 cpv. 1 LCS; 30 cpv. 2, 35 OAC; 12a LALCS; 3,18, 28, 31, 60, 61, 62 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.-- (cinquecento) sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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