AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.206
Data decisione, Autorità: 11.02.1997, TRAM
Incarto n. 52.96.00206
Lugano 11 febbraio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Monica Campana Liebi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 17 settembre 1996 di
Contro
la decisione 4 settembre 1996 (no 4500) con cui il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso interposto dal ricorrente avverso la decisione 30 ottobre 1992 del municipio di __________ in materia di tasse per l'occupazione del demanio pubblico;
viste le risposte:
3 ottobre 1996 del Consiglio di Stato,
8 ottobre 1996 dell'Ufficio catasto e proprietà dello Stato,
9 ottobre 1996 del comune di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 30 ottobre 1992 il municipio di __________ ha comunicato a __________ che la tassa dovuta in base all'Ordinanza municipale 13.11.73 per l'occupazione provvisoria d'area pubblica per l'ormeggio del suo natante all'attracco no 47 in __________ era stata fissata in fr. 144.--.
B. Contro la predetta decisione municipale __________ ha interposto ricorso davanti al Consiglio di Stato, ravvisando un'inammissibile discriminazione nel fatto che l' Ordinanza municipale in parola differenziasse le tasse dovute per l'ormeggio dei natanti unicamente in base alla loro categoria, senza tener conto della superficie di demanio pubblico effettivamente occupata.
L'insorgente ha altresì chiesto che gli venissero restituiti gli importi ingiustamente riscossi.
C. Con giudizio 4 settembre 1996 il Governo ha accolto l'impugnativa ai sensi dei considerandi annullando la tassa relativa all'anno 1992 poichè fondata su una base legale insufficiente. Ha per contro respinto la domanda volta alla restituzione delle tasse corrisposte negli anni precedenti il 1992, adducendo che i contributi versati sulla base di decisioni cresciute in giudicato possono essere restituiti solo nella misura in cui sono dati i presupposti della revisione.
D. Contro il succitato giudizio governativo __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che si pronunci sulla legittimità della disparità di trattamento posta in essere dall'Ordinanza municipale 17.11.73 e ripresa dal nuovo Regolamento per l'attracco di natanti a Lago e Riva del 21 dicembre 1993.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare alcuna osservazione.
Ad identica conclusione perviene il municipio di __________, osservando che il vigente regolamento del 21 dicembre 1993 ha acquisito forza di cosa giudicata, poichè non è stato impugnato.
Considerato, in diritto
1.1. Giusta l'art. 208 LOC "contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti.
Deducibili davanti a questo Tribunale sono per principio soltanto le decisioni degli organi comunali, ossia i provvedimenti adottati dall'autorità in casi concreti ed individuali, medianti i quali vengono costituiti, modificati o soppressi diritti od obblighi dei cittadini amministrati (cfr. art. 5 PA per analogia; Imboden Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. 35 B I seg.; Scolari, Diritto amministrativo, vol. I. N. 200).
Il controllo giurisdizionale astratto di leggi, regolamenti e ordinanze comunali non rientra invece nel novero delle competenze attribuite al Tribunale cantonale amministrativo (STA 29 maggio 1996 in re __________; STA 30 settembre 1991 in re __________; STA 8 febbraio 1991 in re __________).
1.2. In concreto, il ricorrente sollecita il Tribunale cantonale amministrativo a pronunciarsi sull'asserita disparità di trattamento che sarebbe stata posta in essere dall'Ordinanza municipale del 17 novembre 1973 (ora abrogata) e ripresa dal vigente Regolamento per l'attracco di natanti a Lago e Riva del 21 dicembre 1993.
La richiesta è tuttavia irricevibile poichè è volta a promuovere unicamente un controllo astratto dei predetti atti normativi comunali. Il ricorso va quindi respinto siccome inammissibile.
La legittimità delle norme succitate verrà semmai esaminata nell'ambito delle impugnative che il ricorrente afferma di aver inoltrato contro le tasse notificategli negli anni 1994 e 1995.
Per questi motivi,
visti gli art. 207, 208 LOC; 3, 18, 28, 31, 60, 61 Pamm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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