AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.204
Data decisione, Autorità: 19.12.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00205
Lugano 29 aprile 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 18 settembre 1996 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 28 agosto 1996 (n. 4262) del Consiglio di Stato che respinge il ricorso presentato dall'insorgente avverso la decisione 7 giugno 1996 con cui il municipio di __________ gli ha inflitto una multa di fr. 1'000.-- per violazione della legge edilizia;
viste le risposte:
3 ottobre 1996 del Consiglio di Stato;
7 ottobre 1996 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 29 ottobre 1991 il municipio di __________ ha rilasciato alla __________ una licenza edilizia per costruire tre case monofamiliari a schiera (A,B,C) nella zona residenziale estensiva del PR comunale (zona R 3a; part. n. __________ RFD).
La casa C, stando al progetto, avrebbe dovuto disporre di un “locale tank”, situato a pianterreno, ma separato dal resto dell’abitazione ed accessibile unicamente dall’esterno.
In sede di esecuzione dei lavori la __________ ha apportato alcune modifiche al progetto approvato, istallando fra l’altro il serbatoio della nafta nel retro dell’autorimessa.
Il 22 marzo 1994 la promotrice ha quindi inoltrato al municipio di __________ una domanda di variante in sanatoria, che prevedeva di trasformare il “locale tank” in un locale deposito, separato del resto dell’abitazione ed accessibile soltanto dall'esterno attraverso una porta-finestra vetrata.
L’11 maggio 1994 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta senza particolari condizioni, ma ricordando all'istante che la costruzione raggiungeva l'indice di sfruttamento massimo consentito.
B. Il 19 maggio 1995 l'autorità comunale ha constatato che la parete divisoria tra il locale deposito e il soggiorno non era stata realizzata in muratura, bensì con un leggero pannello in Novopan intonacato e tinteggiato a regola d'arte.
Il 28 luglio 1995, la stessa autorità ha accertato che il pannello era stato rimosso in modo da aggregare il locale deposito al resto dell’abitazione.
C. Il 25 agosto 1995 il municipio di Stabio ha quindi promosso una procedura contravvenzionale nei confronti della __________, contestandole l'esecuzione di lavori non conformi alla licenza edilizia rilasciatale in data 11 maggio 1994.
Il 29 novembre 1995 lo stesso municipio ha inoltre intimato a __________ un rapporto di contravvenzione con cui gli ha rimproverato di aver cambiato abusivamente la destinazione del locale deposito e di averlo collegato al resto dell’abitazione.
D. Il prevenuto si è difeso allegando che il collegamento era stato realizzato dai coniugi __________, che avevano comperato la casa d’abitazione.
Preso atto delle giustificazioni inoltrate, il 7 giugno 1996 il municipio di __________ ha inflitto a __________ una multa di fr. 1'000.-- per aver reso abitabile il locale deposito collegandolo abusivamente al resto dell’abitazione.
E. Con decisione 28 agosto 1996 il Consiglio di Stato ha confermato la multa, respingendo il ricorso contro di essa inoltrato da __________.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che l'insorgente avrebbe dovuto rendersi conto che rifinendo accuratamente il locale deposito e collegandolo al restrostante soggiorno l’avrebbe reso abitabile e quindi computabile nell’indice di sfruttamento, già esaurito dal resto della costruzione.
G. Contro il predetto giudizio il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa sanzione.
Eccepita la legittimità formale della multa inflittagli, l’insorgente rileva di aver appositamente rinunciato a collegare direttamente il soggiorno al locale deposito proprio per sottolineare come quest'ultimo non fosse abitabile. Sostiene poi di aver separato i locali in questione con un pannello in __________ anziché in muratura soltanto per facilitare l’integrazione del locale deposito al resto dell’abitazione in caso di futura densificazione dell'indice di sfruttamento.
H. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il municipio di __________ con argomenti che verranno semmai ripresi più avanti.
Considerato, in diritto
Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.
Date le circostanze, può essere deciso sulla base degli atti, senza ulteriori accertamenti (art. 18 PAmm). Le prove chieste dall’insorgente (testi) non appaiono invero atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il presente giudizio.
Infondate sono le eccezioni che il ricorrente solleva in merito alla regolarità della procedura contravvenzionale avviata nei suoi confronti. Il rapporto notificatogli il 29 novembre 1995 indicava chiaramente il fatto contravvenzionale addebitatogli. Poco importa che richiamasse la decisione 10 luglio 1995 con cui il municipio aveva risolto di procedere penalmente nei confronti della __________. Il rapporto in questione non lasciava comunque spazio a dubbi di sorta circa l’intenzione dell’autorità comunale di perseguire penalmente anche il ricorrente. Tanto meno l’ha menomato nell’esercizio dei suoi diritti di difesa.
3.1. Giusta l’art. 46 LE, le contravvenzioni alla legge edilizia, ai piani regolatori ed ai regolamenti comunali sono punite dal municipio con multe d’importo variabile a seconda della gravità dell’infrazione e della colpa del trasgressore.
3.2. In concreto, l'autorità comunale rimprovera all’insorgente di aver cambiato abusivamente la destinazione del locale deposito, rendendolo abitabile mediante accurate rifiniture ed attraverso un collegamento con il resto dell’abitazione. Secondo il municipio la trasformazione abusiva avrebbe determinato un inammissibile sorpasso dell’indice di sfruttamento, già esaurito dal resto della costruzione.
Gli addebiti mossi all’insorgente sono infondati.
Che il locale in questione sia ora abitabile e quindi computabile nella SUL è pacifico. Nemmeno l’insorgente lo nega. Altrettanto incontestabile è il sorpasso dell’indice di sfruttamento.
Nessun rimprovero può tuttavia essere mosso al ricorrente per aver rifinito accuratamente ed allacciato al riscaldamento tale vano. La licenza edilizia non poneva alcuna limitazione al riguardo. Malgrado l’ampia porta-finestra vetrata, che già da sola rendeva il locale idoneo all’uso abitativo, il municipio ne ha autorizzato la realizzazione senza computo sulla SUL. Non avendo l'autorità comunale posto condizioni di sorta in merito alla sistemazione interna, ben poteva il ricorrente ritenersi abilitato rifinirlo come meglio gli aggradava senza che per questo ne venisse cambiata la destinazione. In mancanza di specifiche condizioni circa l’arredo interno del locale, nulla gli impediva in particolare di concludere che per assicurarne l’esclusione dal computo della SUL bastasse mantenerlo separato dal resto dell'abitazione.
Così stando le cose, il municipio non può pertanto pretendere che la sistemazione interna del locale avrebbe dovuto essere diversa al fine di assicurare l’esclusione del locale dal calcolo dell’indice di sfruttamento.
Nessun addebito può d’altro canto essere mosso al ricorrente in relazione alla realizzazione di un collegamento diretto fra il locale ed il soggiorno retrostante. Non è infatti provato che tale collegamento sia stato realizzato dal ricorrente o dalla sua impresa. Al contrario, tutto induce a credere che lo stesso sia stato praticato dagli acquirenti della costruzione. Emerge infatti chiara dagli atti di causa la preoccupazione del ricorrente di tenere quel locale separato dal resto dell’abitazione, proprio per evitare di conglobarlo nel calcolo della SUL.
Dato che il comune non è comparso in difesa di suoi interessi specifici, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Le ripetibili seguono invece la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 37 cpv. 1, 38 cpv. 1, 46 LE; 3, 18, 28, 31, 46, 60, 61, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è accolto.
Non si prelevano né tasse, né spese.
Il comune di __________ rifonderà a __________ fr. 600.-- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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