AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.201
Data decisione, Autorità: 02.12.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00201
Lugano 2 dicembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Monica Del Tredici, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 12 settembre 1996 di
patr. da: avv. ____________________patr. da: avv. __________
contro
la decisione 28 agosto 1996 del Direttore del Dipartimento delle opere sociali che nega al dott. __________ l'autorizzazione ad esercitare quale medico dentista assistente presso il dott. __________
vista la risposta 28 settembre 1996 del Direttore del Dipartimento delle opere sociali;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che nel 1973 il dott. __________ ha conseguito la laurea in medicina dentaria presso l'Università di __________; che con decisione 12 febbraio 1974 il Consiglio di Stato l'ha autorizzato a svolgere l'attività di medico dentista assistente presso lo studio del dott. __________, sino al 31 gennaio 1975;
che tale autorizzazione é stata rinnovata di anno in anno, cosicché egli é stato alle dipendenze del dott. __________ quale medico dentista assistente sino alla prima metà del 1993;
che con decisione 22 luglio 1993 il Dipartimento delle opere sociali ha autorizzato il dott. __________ a svolgere l'attività di medico dentista assistente presso lo studio del dott. __________, sino al 31 luglio 1994;
che tale autorizzazione é stata rinnovata per la durata di un anno con decisione 29 agosto 1994 del Dipartimento delle opere sociali;
che con istanza 16 marzo 1995 il dott. __________ ha chiesto al Dipartimento delle opere sociali che venisse rilasciata al dott. __________ l'autorizzazione ad esercitare quale medico dentista assistente presso il suo studio dentistico di __________;
che con decisione 15 maggio 1995 il Direttore del Dipartimento delle opere sociali, sentito l'avviso del Medico cantonale e dell'Ordine dei medici dentisti del Canton Ticino e appreso dall'istante, titolare di un secondo studio dentistico nei __________, che la sua presenza nello studio di __________ sarebbe stata in media di 25 ore settimanali, ha negato al dott. __________ l'autorizzazione richiesta;
che il Direttore del Dipartimento ha in sostanza ritenuto che non fossero date le condizioni di cui agli art. 57 e 66 LSan;
che conformemente all'art. 57 LSan portatori di diplomi esteri possono essere autorizzati ad esercitare solo se le circostanze lo richiedono, mentre in base all'art. 66 LSan l'ambulatorio di un operatore sanitario autorizzato all'esercizio indipendente può essere aperto al pubblico solo se il titolare é in servizio;
che con istanza 21 luglio 1995 il dott. __________, ha riformulato la propria richiesta garantendo la propria costante presenza in studio a partire dal mese di settembre;
che con decisione 3 ottobre 1995 il Direttore del Dipartimento delle opere sociali, sentito l'avviso del Medico cantonale e dell'Ordine dei medici dentisti del Canton Ticino, accertata la mancanza di portatori di diplomi di istituti universitari svizzeri e preso atto dell'impegno assunto dal dott. __________ di garantire a decorrere dal 1 settembre 1995 una presenza costante nello studio di __________, ha rilasciato al dott. __________ l'autorizzazione richiesta;
che tale decisione prevedeva la decadenza dell'autorizzazione, accordata sino al 31 luglio 1996, nel caso in cui il titolare non avesse assicurato una presenza effettiva e costante nello studio;
che con istanza 18 giugno 1996 il dott. __________ ha chiesto al Dipartimento delle opere sociali il rinnovo dell'autorizzazione in parola;
che con decisione 28 agosto 1996 il Direttore del Dipartimento delle opere sociali, ritenuto come le segnalazioni pervenute e i ripetuti controlli effettuati avessero dimostrato la presenza solo saltuaria del dott. __________ nello studio di __________, sentito l'avviso del Medico cantonale e dell'Ordine dei medici dentisti del Canton Ticino, ha respinto l'istanza;
che contro la predetta risoluzione __________ e __________ sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio dell'autorizzazione in discussione;
che dei motivi addotti dagli insorgente a sostegno dell'impugnativa si dirà semmai più avanti;
che con risposta 26 settembre 1996 il Direttore del Dipartimento delle opere sociali ha sollecitato, in via principale, la trasmissione dell'impugnativa al Consiglio di Stato per competenza; in subordine ne ha invece chiesto il rigetto;
considerato, in diritto
che prima di entrare nel merito occorre verificare se sia data la competenza del Tribunale cantonale amministrativo;
che, notoriamente, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo non è data per clausola generale, ma secondo il cosiddetto sistema enumerativo;
che giusta l'art. 60 PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato nei casi previsti dalla legge contro decisioni di un Dipartimento, di Commissioni speciali e del Consiglio di Stato;
che l'autorizzazione all'esercizio dipendente o indipendente della professione di medico dentista è di principio rilasciata dal Dipartimento delle opere sociali (art. 55 LSan);
che, di regola, l'autorizzazione può essere rilasciata soltanto ai portatori di un titolo di studio svizzero (art. 56 LSan);
che il Consiglio di Stato, ove le circostanze lo richiedono, può autorizzare all'esercizio dipendente o indipendente di una professione sanitaria portatori di diplomi esteri (art. 57 LSan);
che avvalendosi della facoltà concessagli dall'art. 4 della legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti del 25.6.1928 (RL 2.4.1.6), il Governo ha delegato al Direttore del Dipartimento delle opere sociali la competenza a rilasciare autorizzazioni eccezionali a favore di operatori sanitari sprovvisti di un titolo di studio svizzero (cfr. allegato al regolamento sulla delega di competenze decisionali);
che a norma dell'art. 4 cpv. 4 della legge succitata, contro le decisioni delle istanze subordinate (delegate) è dato il ricorso al Consiglio di Stato, a meno che la legge concretamente applicabile preveda il ricorso diretto al Tribunale cantonale amministrativo;
che questa disposizione dev'essere considerata applicabile anche nel caso, unico e per molti aspetti anomalo, qui in esame, ove il Governo ha delegato una sua competenza non ad una vera e propria istanza subordinata, bensì ad un membro del collegio;
che, non prevedendo la LSan la possibilità di impugnare direttamente davanti al Tribunale cantonale amministrativo le decisioni rese dal Direttore del Dipartimento delle opere sociali in applicazione degli art. 57 LSan e dell'allegato al regolamento sulla delega di competenze decisionali, il ricorso in oggetto dev'essere dichiarato irricevibile;
che l'impugnativa va comunque trasmessa d'ufficio al Consiglio di Stato in virtù dell'art. 4 PAmm;
che, dato l'esito, non si prelevano né spese, né tassa di giustizia;
visti gli art. 57 LSan; 4 LComp Org; 3, 4, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Gli atti sono trasmessi per competenza al Consiglio di Stato.
Non si assegnano ripetibili.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster