AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.200
Data decisione, Autorità: 13.11.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00200
Lugano 13 novembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 12 settembre 1996 di
contro
la risoluzione 20 agosto 1996 (n. 4058) con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso 27 marzo 1996 degli insorgenti avverso la decisione 8 marzo 1996 con cui il municipio di __________ ha rilasciato a __________ la licenza edilizia per aprire quattro finestre sulla facciata dello stabile al mapp. __________ ubicata a confine con il mapp. __________;
la decisione del Consiglio di Stato;
viste le risposte:
25 settembre 1996 del Consiglio di Stato;
27 settembre 1996 del municipio di __________;
28 settembre 1996 di __________ e
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Con domanda di costruzione 19 gennaio 1996 __________ ha sollecitato al municipio di __________ il rilascio della licenza edilizia per poter aprire quattro finestre sulla facciata dello stabile al mapp. __________ ubicata a confine con il mapp. __________, in sostituzione dell'esistente vetrocemento. Il mapp. __________, di cui __________ é comproprietario, é posto nella zona del nucleo centrale (Nc); il confinante mapp. __________, di proprietà dei ricorrenti ed inedificato (mq 3055 di prato), occupato transitoriamente da un parcheggio per 20 automobili, é invece assegnato alla zona residenziale intensiva (Ri).
b) Entro il termine di pubblicazione l'arch. __________ e __________ hanno presentato opposizione. Essi hanno contestato la legittimità dell'apertura di finestre a confine con la loro proprietà appoggiandosi agli art. 29 e 30 NAPR, che regolamentano rispettivamente le distanze da confine e tra edifici, ed hanno inoltre eccepito la disattenzione dell'art. 57 NAPR, che determina l'areazione e l'illuminazione dei locali. Gli opponenti hanno altresì evidenziato che mancavano delle indicazioni sia sull'inquinamento fonico cui era esposto lo stabile al mapp. __________ sia sull'isolamento acustico delle finestre; tanto più che essi prospettavano di edificare a breve termine il confinante mapp. __________.
c) In data 27 febbraio 1996 il dipartimento del territorio ha notificato al municipio il proprio avviso, favorevole, sulla domanda di costruzione, precisando che le finestre avrebbero dovuto soddisfare le esigenze minime di isolamento acustico fissate nell'allegato 1 dell'OIF. Quanto all'inquinamento fonico gravante il mapp. __________ l'avviso indicava che, secondo quanto comunicato dalla sezione protezione acqua e aria, nel luogo in cui era prevista l'apertura delle finestre il rumore provocato dalle strade (viale __________ e via __________) era inferiore ai limiti di esposizione al rumore fissati nell'OIF per una zona con il grado di sensibilità II.
d) Con risoluzione 8 marzo 1996 il municipio ha rilasciato la licenza edilizia e respinto l'opposizione. Dopo aver richiamato l'avviso cantonale per quanto concerneva l'aspetto ambientale, l'Esecutivo ha rinviato quo all'asserita disattenzione delle distanze da confine alla risoluzione 22 agosto 1995, con cui il Consiglio di Stato aveva già respinto un ricorso degli insorgenti sulla identica fattispecie, ove veniva affermato che nel diritto pubblico comunale non sussisteva una base legale per vietare l'apertura di finestre a confine dell'altrui proprietà. Giudizio che - com'é noto alle parti
B. a) L'arch. __________ e __________ sono insorti avverso la predetta decisione municipale con ricorso 27 marzo 1996 al Consiglio di Stato, al quale hanno domandato di annullarla, ribadendo le censure di cui all'opposizione, previa denuncia di una sua carente motivazione.
b) Dopo aver chiesto un complemento istruttorio al municipio di __________ ed alla sezione protezione acqua ed aria, con risoluzione 20 agosto 1996 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso. Esso ha anzitutto respinto la censura circa l'insufficiente motivazione della decisione municipale. Il Consiglio di Stato ha indi riconfermato, sotto il profilo delle distanze, le considerazioni svolte nella sua risoluzione 22 agosto 1995 ed ha inoltre disatteso l'asserita violazione dell'art. 57 NAPR. Ha infine respinto la contestazione di carattere ambientale, appoggiandosi ai calcoli allestiti dalla sezione protezione acqua ed aria il 20 giugno 1996, giusta i quali il livello sonoro riconducibile al rumore stradale ed a quello dei posteggi provvisori al mapp. __________ risulta inferiore ai limiti di esposizione al rumore fissati dall'OIF.
C. L'arch. __________ e __________ hanno impugnato l'anzidetta risoluzione governativa innanzi a questo Tribunale con gravame 12 settembre 1996, attraverso il quale chiedono il suo annullamento oltre a quello della decisione del municipio di __________ 8 marzo 1996. Essi riprendono le censure già sottoposte all'esame del Consiglio di Stato, ad eccezione di quelle riferite all'insufficiente motivazione ed alla violazione dell'art. 57 NAPR. Chiedono inoltre l'esperimento di un sopralluogo.
Il Consiglio di Stato, il municipio di __________ e __________ hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale é data (art. 21 cpv. 1 LE). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il gravame é dunque ricevibile in ordine. Esso può inoltre essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm): il sopralluogo chiesto dai ricorrenti non appare infatti necessario ai fini della decisione del gravame.
2.1. I ricorrenti contestano la possibilità, per il resistente, di aprire delle finestre lungo l'edificio che egli possiede a confine con la loro proprietà. A torto, tuttavia.
2.2. L'art. 29 NAPR fissa la distanza verso i confini che devono rispettare i fabbricati principali (lett. a) e le costruzioni accessorie (lett. b), istituisce indi delle deroghe (lett. c) ed una normativa specifica per le zone di nucleo (lett. d). L'art. 30 NAPR determina invece le distanze che gli edifici (fabbricati principali e costruzioni accessorie) devono rispettare tra di essi (lett. a e b) ed istituisce parimenti una regolamentazione specifica per le zone del nucleo (lett. c). Nessuna delle predette disposizioni regolamenta dunque la realizzazione di aperture negli edifici. Come hanno rettamente considerato le due istanze inferiori nessuna disposizione del diritto edilizio pubblico comunale vigente a __________ vieta pertanto la formazione di aperture a confine con l'altrui proprietà: donde la loro legittimità. Come hanno ulteriormente argomentato le predette istanze, la contestazione di simili interventi spetta semmai ai giudice civile in applicazione degli art. 125 segg. LAC. Contrariamente a quanto assumono gli insorgenti, i quali si riallacciano invero ad un passo inesatto della sentenza del Tribunale federale pubblicata in RDAT I-1995 N. 25 consid. 4c, pag. 52, 8.a riga, quelle disposizioni non diventano inapplicabili a partire dall'entrata in vigore del PR: l'art. 51 LE, il quale ha ripreso quanto già disponeva l'art. 63bis dell'or abrogata LE 1973, fa infatti coincidere con l'entrata in vigore del PR la sola inapplicabilità delle distanze previste all'art. 124 LAC, ovvero di quelle concernenti la costruzione di nuove fabbriche. Non anche di quelle consegnate agli art. da 125 a 128 (e se del caso 129) LAC, concernenti l'apertura di finestre (cfr. il messaggio del Consiglio di Stato proponente l'introduzione dell'art. 63bis nella LE 1973, pubbl. in RVGC, sessione ordinaria autunnale 1974, pag. 781 segg., 787; inoltre Jacomella/Lucchini, I rapporti di vicinato nel Cantone Ticino, 1996, pag. 64 seg.). La circostanza secondo cui il PR di __________ non regolamenta quest'ultimo aspetto depone poi ulteriormente a favore della regolamentazione della materia da parte del solo diritto civile.
2.3. Su questo punto il ricorso deve dunque essere respinto.
Per quanto concerne invece la legislazione di protezione dell'ambiente, appoggiandosi all'art. 36 cpv. 2 OIF i ricorrenti rimproverano alle autorità inferiori di aver ignorato, in sede di valutazione dei rumori che gravano la facciata dell'edificio interessata dalla controversa apertura di finestre, l'inquinamento fonico che verrà cagionato dal traffico che risulterà dai numerosi posteggi dei quali sarà dotata la costruzione che essi intendono edificare al mapp. __________ e la cui domanda di costruzione é stata pubblicata nel periodo 31 luglio/15 agosto 1996. A torto, però. In effetti, anche volendo concedere ai ricorrenti - come d'altra parte sembra corretto - che l'apertura di nuove finestre presso locali destinati al soggiorno prolungato di persone (ovvero sensibili al rumore giusta l'art. 2 cpv. 6 OIF) sia parificabile, dal profilo della protezione contro il rumore, all'erezione di un nuovo edificio e sottostia di conseguenza all'ossequio dei valori limite di immissione in applicazione degli art. 22 cpv. 1 LPAmb (nella fattispecie sono, dunque, al massimo due le finestre interessate: quella relativa alla camera al primo piano ed eventualmente quella riguardante la cucina al pianterreno), la costruzione prospettata dagli stessi é tuttavia stata pubblicata 5 mesi dopo il rilascio dell'avviso cantonale sulla domanda qui in esame, ove il dipartimento affermava il soddisfacimento di quel requisito. Il dipartimento non ha dunque violato l'art. 36 cpv. 2 OIF trascurando di considerare l'evoluzione delle immissioni foniche discendente dalla messa in esercizio della costruzione progettata dai ricorrenti, già per il semplice motivo che la ignorava. Questa soluzione trova ulteriore conforto se si tien presente che la domanda di costruzione qui avversata consiste oltretutto - com'é noto - nella semplice ripresentazione di quella inoltrata 10 mesi prima, il 22 marzo 1995, la cui licenza edilizia era stata annullata da questo Tribunale, dietro ricorso dei qui insorgenti (che già prospettavano di edificare il loro fondo), con sentenza 27 ottobre 1995, poiché era stata indebitamente seguita la procedura di semplice notifica. Del resto la prevedibile evoluzione delle immissioni foniche di cui all'art. 36 cpv. 2 OIF presuppone a non averne dubbio la debita presa in considerazione - e quindi il rispetto - della licenza edilizia rilasciata dal municipio, qui impugnata, per la creazione delle controverse aperture, dal momento che queste condizionano l'inquinamento fonico che potrà essere provocato sul mapp. __________ dalla realizzazione e messa in esercizio della costruzione che i ricorrenti prospettano di erigere al mapp. __________: errano quindi, ad arte, gli insorgenti quando pretendono il contrario.
Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve dunque essere respinto. La tassa di giudizio deve essere posta a carico dei ricorrenti con vincolo di solidarietà tra di essi (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. da 21 LE, 22 LPAmb, 2 OIF, 18, 28, 46 PAmm, le NAPR di __________
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giudizio, di fr. 800.--, é posta a carico dei ricorrenti in solido.
Contro la presente decisione, nella misura in cui é fondata sul diritto pubblico federale, é dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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