AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.199
Data decisione, Autorità: 17.10.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00199
Lugano 17 ottobre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Monica Campana Liebi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 10 settembre 1996 di
contro
la decisione 2 settembre 1996, no 3/1996, del Dipartimento delle istituzioni - Ufficio permessi e passaporti - che nega all'insorgente l'autorizzazione per l'acquisto di un'arma da fuoco;
vista la risposta 25 settembre 1996 del Dipartimento;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 7 marzo 1996 , socio attivo del __________, ha inoltrato al Dipartimento delle istituzioni un'istanza tendente all'ottenimento di un'autorizzazione per l'acquisto di un'arma da fuoco per esercitazioni di tiro al poligono.
B. Il municipio del comune di __________ e il Comando della Polizia del Cantone Ticino hanno preavvisato negativamente la domanda con scritti datati rispettivamente 21 maggio e 6 agosto 1996.
Entrambe le autorità hanno in pratica ritenuto che l'autorizzazione richiesta andasse negata a causa del carattere del richiedente.
C. Fondandosi sui preavvisi espressi dalle autorità succitate, con decisione 2 settembre 1996 il Dipartimento delle istituzioni ha quindi respinto l'istanza ritenendo che, nelle circostanze concrete, fosse manifestamente inopportuno rilasciare l'autorizzazione richiesta.
D. Avverso il giudizio dipartimentale __________ ha interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
A sostegno dell'impugnativa adduce in sostanza che quanto dichiarato da comune e polizia non corrisponde alla verità.
E. Il ricorso è avversato dal Dipartimento secondo cui, visto il carattere del ricorrente, sussiste il ragionevole dubbio che l'arma da fuoco venga utilizzata per scopi diversi da quello autorizzato.
Considerato, in diritto
La legittimazione attiva del ricorrente è pacifica e discende dall'art. 43 PAmm.
Il ricorso, tempestivo (art. 31 legge sul commercio delle armi), è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm) senza necessità di dover procedere ad ulteriori atti istruttori.
L'art. 5 lett. k) del concordato sancisce espressamente che il permesso d'acquisto d'armi deve essere negato "alle persone delle quali v'è motivo di ritenere che mediante l'uso di armi possano mettere in pericolo la propria o l'altrui incolumità".
In particolare, il Comando di Polizia ha dichiarato che:
"Di carattere irascibile, attaccabriga per un non nulla.
Diverse reclamazioni erano arrivate all'autorità di __________, quando il postulante era netturbino. Con nostro rapporto del 17.5.1994, il __________ veniva segnalato come tipo di accentuata mania persecutoria e psichiatricamente molto turbato.
L'autorità comunale di __________ era intenzionata a segnalare il soggetto al Servizio psicosociale di __________. Essendo prossimo al pensionamento hanno desistito.
Abbiamo avuto conferma che il personaggio non è per nulla cambiato, anzi è peggiorato nel comportamento.
...secondo noi il richiedente non adempie dunque a quelle misure di sicurezza che il caso in oggetto richiede".
Ora, visto il profilo dell'insorgente, di cui questo Tribunale non ha motivo alcuno di dubitare, risulta evidente che lo stesso non offre garanzie sufficienti per poter ritenere che, ottenuta l'autorizzazione, faccia uso dell'arma da fuoco esclusivamente nell'ambito di esercitazioni al poligono.
Le peculiarità caratteriali evidenziate portano infatti a credere e, soprattutto, a non poter ragionevolmente escludere che il ricorrente, incorrendo in uno di quei particolari stati d'animo di cui si è detto, possa diventare pericolo per sé e per gli altri utilizzando segnatamente l'arma per scopi diversi da quello autorizzato (esercitazioni di tiro al poligono).
Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 10, 31 della Legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'arma; 5 del concordato sul commercio di armi e di munizioni,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tasse di giustizia e le spese di fr. 150.-- (centocinquanta) sono poste a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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