AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.195
Data decisione, Autorità: 03.12.1999, TRAM
Incarto n. 52.1996.00195
Lugano 3 dicembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul reclamo 3 settembre 1996 di
__________, rappr. da avv. __________,
contro
l'inattività del Consiglio di Stato, rispettivamente del Presidente del Consiglio di Stato nella procedura dipendente dal ricorso inoltrato dall'insorgente avverso la licenza edilizia 26 aprile 1996 rilasciata dal municipio di __________ alla __________ per la ristrutturazione di uno stabile situato fuori della zona edificabile (part. n. __________ RFD);
viste le risposte:
5 settembre 1999 del Consiglio di Stato;
9 settembre 1999 della __________;
10 settembre 1999 del Municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 14 febbraio 1996 la ____________________ (__________) ha inoltrato al municipio di __________ una domanda di costruzione in sanatoria per lavori di trasformazione eseguiti abusivamente su un fabbricato al di fuori della zona edificabile (part. n. __________ RF);
che alla domanda si è opposta __________, proprietaria di una casa d'abitazione, situata nelle immediate vicinanze dell'edificio trasformato;
che, raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, il 26 aprile 1996 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione della vicina qui ricorrente;
che l'opponente ha impugnato la licenza davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;
che, su richiesta della società qui resistente, il 30 maggio 1996 il Presidente del Consiglio di Stato ha tolto l'effetto sospensivo al ricorso, autorizzando, in via provvisionale, la continuazione dell'attività lavorativa avviata nello stabile trasformato;
che con giudizio 19 luglio 1996 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato il provvedimento cautelare, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________ __________;
che, nel corso dei mesi di luglio ed agosto 1996, la ricorrente si è rivolta a tre riprese, al servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, segnalando che la __________ aveva ripreso l'attività lavorativa nello stabilimento trasformato e chiedendo un intervento dell'autorità cantonale volto ad imporre il rispetto dell'effetto sospensivo esplicato dal ricorso inoltrato;
che il 3 settembre 1996 __________ __________ ha adito il Tribunale cantonale amministrativo, censurando l'inazione del Consiglio di Stato, rispettivamente del suo Presidente e chiedendo che venisse fatto ordine alla __________ di sospendere immediatamente l'attività dello stabilimento;
che il Presidente del Consiglio di Stato si è rimesso al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo, mentre la __________ ha sollecitato il rigetto dell'impugnativa;
che l'11 settembre 1996 il Consiglio di Stato ha confermato la licenza edilizia, respingendo il ricorso contro di esso inoltrato da __________ __________;
che la soccombente ha impugnato il predetto giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme alla controversa licenza e sollecitando anche in questa sede l'adozione di misure cautelari volte ad inibire l'attività della __________ nello stabile trasformato;
che il 30 ottobre 1996 le parti hanno convenuto davanti al giudice delegato di tenere in sospeso la procedura in vista di un accordo tansattivo;
che, fallite le trattative per una composizione bonale della lite, la ricorrente ha chiesto la riattivazione della procedura;
che con sentenza 30 settembre 1999 il Tribunale cantonale amministrativo ha accolto il ricorso ed annullato la licenza;
che la __________ ha nel frattempo impugnato il predetto giudizio davanti al TF;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 e 45 LE;
che la legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 43 PAmm);
che, giusta l'art. 45 PAmm, l'autorità di ricorso può essere adita in ogni stadio della procedura per denegata e ritardata giustizia;
che il reclamo per ritardata giustizia è dunque ricevibile in ordine;
che l'autorità amministrativa o giudiziaria viola l'art. 4 Cost. allorché, pur essendo competente in materia, rifiuta, omette o ritarda eccessivamente senza giusto motivo il compimento di determinati atti che le sono richiesti;
che siffatta violazione è data quando il ritardo frapposto nell'evasione della pratica travalica i limiti normali posti dalle esigenze amministrative; limiti che dipendono dalle circostanze concrete, segnatamente dai bisogni dell'istruttoria e dalla complessità delle questioni di fatto e di diritto poste a giudizio (____________________, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 45 PAmm, n. 2 seg.);
che, nell'evenienza concreta, l'insorgente rimprovera essenzialmente al Presidente del Consiglio di Stato di essere incorso in un diniego di giustizia, ritardando senza valida giustificazione l'adozione di provvedimenti cautelari volti ad imporre il rispetto dell'effetto sospensivo esplicato dal ricorso inoltrato contro la licenza rilasciata in sanatoria dal municipio di __________ alla __________;
che l'11 settembre 1996 il Consiglio di Stato ha statuito nel merito della vertenza, confermando la licenza impugnata;
che con l'emanazione del giudizio di merito è venuta meno la competenza del Presidente del Consiglio di Stato ad adottare provvedimenti cautelari;
che il ricorso è pertanto divenuto privo d'oggetto;
che l'impugnativa non aveva comunque probabilità di successo, poiché i rimproveri mossi dall'insorgente nei confronti del Presidente del Consiglio di Stato erano infondati;
che in effetti:
· la sentenza con cui il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la decisione con cui il Presidente del Consiglio di Stato ha autorizzato la __________ a svolgere attività lavorative nell'edificio trasformato abusivamente risale al 19 luglio 1996 ed è stata intimata alle parti il 24 seguente;
· il 30 luglio 1996 la ricorrente ha segnalato al Presidente del Consiglio di Stato che la __________ continuava a lavorare;
· in quell'occasione __________ __________ si è limitata a chiedere al Presidente del Governo di intervenire "a far rispettare le decisioni giudiziarie emanate dagli organi competenti", ovvero dal Tribunale cantonale amministrativo, che - sia detto di transenna - si era limitato ad annullare la misura cautelare di cui si è detto sopra, senza sostituirla con un divieto di esercitare attività lavorative nello stabilimento trasformato;
· l'attività è comunque cessata durante il mese di agosto (probabilmente per effetto delle ferie) per poi riprendere verso la fine di quello stesso mese;
· il 27 agosto 1996 __________ __________ notificato al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato che la __________ aveva ripreso l'attività, chiedendo un intervento dell'autorità cantonale a far rispettare i provvedimenti ottenuti in sede di ricorso;
· tre giorni dopo la ricorrente ha nuovamente segnalato al Servizio dei ricorsi che la __________ continuava a lavorare, ribadendo la richiesta formulata in precedenza;
· in nessuna occasione la ricorrente ha chiesto esplicitamente l'adozione di una misura cautelare volta a vietare alla resistente l'esercizio di attività lavorative: si è sempre limitata a chiedere che l'autorità cantonale intervenisse a far rispettare la sentenza 19 luglio 1996 con cui questo tribunale ha annullato un'autorizzazione, senza pronunciare alcun divieto;
che, in queste particolari circostanze, il leggero ritardo frapposto dal Presidente del Governo nell'evasione delle imprecise richieste d'intervento formulate dalla ricorrente non presta il fianco a critiche di sorta;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e dall'assegnazione di ripetibili;
visti gli art. 21, 45 LE; 3, 18, 28, 31, 45, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è privo d'oggetto.
Non si prelevano né spese, né tasse.
Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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