AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.189
Data decisione, Autorità: 16.09.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00189 DP 180/96 cm
Lugano 16 settembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Monica Campana Liebi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 30 agosto 1996 di
rappr. da: __________
contro
la decisione 26 agosto 1996 (no 101/96) del Dipartimento delle istituzioni - Ufficio permessi e passaporti - che ha sospeso dal 27 settembre 1996 al 1° ottobre 1996 la patente relativa al __________
viste le osservazioni 4 settembre 1996 del Dipartimento;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Nel corso del 1996 la Polizia comunale di __________, nell'ambito di normali controlli inerenti la chiusura dei locali pubblici, ha potuto accertare che il __________ è rimasto aperto per ben sette volte oltre l'orario consentito (01.00) e precisamente in data:
25 maggio 1996, ore 01.30, 5 avventori,
3 giugno 1996, ore 01.45, 5 avventori,
29 giugno 1996, ore 01.30, 8 avventori,
30 giugno 1996, ore 01.20, 12 avventori,
3 luglio 1996, ore 01.25, 4 avventori.
10 agosto 1996, 01.25, 20 avventori.
B. In data 9 luglio 1996 il Dipartimento delle istituzioni, per il tramite dell'Ufficio permessi e passaporti, preso atto delle anzidette ritardate chiusure, ha avvertito la __________, titolare della patente relativa al __________ in parola, che qualora tali infrazioni si fossero ripetute avrebbe provveduto a sospenderle la patente, ciò che avrebbe conseguentemente comportato la chiusura del locale.
C. Preso atto che l'esercizio pubblico in oggetto in data 10 e 11 agosto 1996 è nuovamente rimasto aperto oltre l'orario consentito, il 19 agosto 1996 il Dipartimento ha quindi comunicato alla __________. che avrebbe provveduto a sospenderle la patente dal 27 settembre 1996 al 1° ottobre 1996.
D. Con risoluzione 26 agosto 1996 il Dipartimento ha così formalmente risolto che la patente N. __________ Cat. B 2) relativa al __________ fosse sospesa a far tempo dal 27 settembre 1996 fino al 1° ottobre 1996 con la conseguente chiusura dell'esercizio pubblico.
E. Contro tale giudizio la __________ si è aggravata al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo in via principale che la risoluzione venga annullata ed in via subordinata che la sospensione della patente venga posticipata al mese di novembre.
A sostegno dell'impugnativa adduce in sostanza che, pur ammettendo di non aver sempre rispettato l'orario di chiusura, la stessa è comunque sempre avvenuta soltanto 5/10 minuti oltre l'orario consentito. A suo modo di vedere la sanzione inflitta risulta pertanto sproporzionata alle infrazioni commesse.
F. Il ricorso è avversato dal Dipartimento, il quale adduce che non è veritiero che l'esercizio pubblico sia rimasto aperto soltanto 5/10 minuti oltre l'orario autorizzato; sostiene poi che il provvedimento adottato rispetta compiutamente il principio di proporzionalità.
Considerato, in diritto
La nuova Legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994, in vigore dall'8 marzo 1996, oltre a modificare in modo sostanziale il previgente regime normativo ha pure introdotto delle novità a livello procedurale.
Per ciò che interessa maggiormente questa sede, va sottolineare che in base a quanto sancito dall'art. 71 cpv. 1 Les pubb 1994, le decisioni del Dipartimento vanno impugnate entro 15 giorni davanti al Consiglio di Stato e non più davanti al Tribunale cantonale amministrativo, come in precedenza.
Giusta l'art. 71 cpv. 1 Les pubb. 1994, la stessa avrebbe quindi dovuto essere impugnata davanti al Consiglio di Stato.
Ne consegue che questo Tribunale non è competente ad evadere il ricorso interposto dall' insorgente contro la decisione dipartimentale in oggetto.
Il gravame va pertanto trasmesso d'ufficio all'autorità competente, vale a dire al Consiglio di Stato, giusta quanto disposto dall'art. 4 PAmm.
Per questi motivi,
visti gli art. 68 cpv. 1 lett. b, 71 cpv. 1 Les pubb 1994; 3, 4, 28, 60 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Gli atti vengono trasmessi al Consiglio di Stato, __________.
Non si prelevano né tasse né spese.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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