AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.183
Data decisione, Autorità: 24.09.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00183
Lugano 24 settembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 27 agosto 1996 del
contro
la decisione 16 luglio 1996, no. 3681, del Consiglio di Stato che accoglie parzialmente l'impugnativa presentata dal __________ avverso la decisione 9 ottobre 1995 con cui il municipio di __________ ha negato il permesso di riattare, ampliare e cambiare la destinazione di una stalla/fienile situata fuori dalla zona edificabile;
viste le risposte:
8 settembre 1996 di __________
11 settembre 1996 del Dipartimento del territorio;
11 settembre 1996 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il resistente __________ è proprietario di una stalla-fienile in disuso, situata ad __________ in località __________, fuori della zona edificabile (part. no. /).
L'edificio, posto su un terreno in pendio e parzialmente interrato verso monte, è strutturato su due livelli. Tre lati del basamento (stalla) sono in muratura (pietrame). La parte superiore (fienile) e la parte anteriore del basamento sono invece di legno. Il tetto è in piode.
B. Il 18 agosto 1994, __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di trasformare il rustico in una casa di vacanza, ampliandone la volumetria. L'intervento prevedeva in particolare:
di sopraelevare il tetto di 30 cm al colmo e m 1.20 alla radice;
di aprire nella facciata verso valle una porta larga 4 m al piano seminterrato, allo scopo di ricavarne un'autorimessa;
di aprire 4 finestre sulla facciata a valle ed una su ciascuna delle altre pareti;
di realizzare un piano supplementare nel sottotetto;
di ricostruire interamente il tetto;
di consolidare i muri in pietra con altri muri in cemento armato e di isolare tutte le pareti dell'edificio;
di dotare l'edificio di servizi igienici e di una fossa settica.
Alla domanda si è opposto il Dipartimento del territorio con atto del 28 settembre 1994, rilevando che l'intervento travalicava i limiti posti dagli art. 24 LPT e 75 LALPT. L'autorità cantonale ha comunque lasciato aperta la possibilità di rivedere la propria determinazione dopo l'approvazione dell'inventario dei rustici.
C. Il 3 maggio 1995 il Consiglio di Stato ha approvato l'inventario dei rustici, che classifica il rustico del resistente fra gli edifici meritevoli di conservazione (I a).
Il 7 luglio 1995 il municipio di __________ ha quindi ritrasmesso la domanda al Dipartimento del territorio per nuovo esame.
Con determinazione del 31 agosto 1995 il Dipartimento del territorio l'ha preavvisata favorevolmente. Dissentendo da questa valutazione, il municipio ha tuttavia chiesto all'autorità cantonale di riconsiderare il preavviso espresso.
Valutata in modo più attento la trasformazione prospettata, il Dipartimento del territorio è rinvenuto sulla sua precedente determinazione e si è opposto al rilascio della licenza.
Con decisione 9 ottobre 1995 il municipio di __________ ha quindi respinto la domanda.
D. Con giudizio 16 luglio 1996 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso inoltrato da __________ contro la decisione di diniego della licenza. Ha quindi autorizzato la trasformazione alla condizione di contenere l'innalzamento del tetto nel limite di 1 m.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che il caso in esame fosse del tutto eccezionale ed irripetibile e giustificasse una deroga al divieto di ampliamento della volumetria sancito dalle NAPR disciplinanti gli interventi ammissibili sui rustici situati fuori della zona edificabile.
E. Contro il predetto giudizio governativo il comune di __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla licenza concessa dal Consiglio di Stato.
In sostanza, l'insorgente nega che il caso in esame sia eccezionale. Contesta la deroga concessa dal Governo per la sopraelevazione dell'immobile e censura in particolare l'apertura della porta per l'autorimessa a pianterreno.
F. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, ed il resistente __________, che contesta succintamente le tesi dell'insorgente.
Considerato, in diritto
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Date le circostanze, il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm). La documentazione fotografica annessa alla domanda di costruzione permette di prescindere dal sopralluogo chiesto dal ricorrente.
La trasformazione di una stalla / fienile situata fuori della zona edificabile di una casa di vacanze configura di per sé un cambiamento totale della destinazione che non soddisfa il requisito dell'ubicazione vincolata (DTF 110 I b 265 consid. 4, ZBl 1979, pag. 311; DFGP, Commento alla LPT, ad art. 24 N 11 seg.; Bandli, Bauen ausserhalb der Bauzonen, N. 221).
Le autorizzazioni presupponevano (cumulativamente) che:
a) i comprensori fossero stabiliti localmente nel PD cantonale
b) l'edificio non fosse più necessario per usi agricoli
c) l'aspetto esterno e la struttura edilizia basilare restassero sostanzialmente immutati
d) la modificazione non esigesse l'attuazione di nuove infrastrutture per il traffico
e) non vi si opponessero interessi preponderanti.
Analoga facoltà è stata mantenuta dall'emendamento all'art. 24 OPT entrato in vigore il 1. luglio scorso.
Grazie al cpv. 2 di questa norma i Cantoni possono ora autorizzare, siccome d'ubicazione vincolata, la modificazione dell'utilizzazione di edifici esistenti, protetti perchè elementi tipici del paesaggio, se il paesaggio e gli edifici formano un'unità degna di protezione e se sono stati posti sotto protezione nell'ambito di un piano di utilizzazione (lett. a), il carattere particolare del paesaggio dipende dal mantenimento di tali edifici (lett. b) e la conservazione a lungo termine della sostanza edificata può essere assicurata soltanto con la trasformazione dell'utilizzazione (lett. c).
In base al nuovo cpv. 3 di tale norma, i Cantoni possono inoltre autorizzare, siccome d'ubicazione vincolata, la modificazione dell'utilizzazione di edifici ed impianti esistenti, non caratteristici del paesaggio, se sono degni di protezione e posti sotto protezione dell'autorità competente (lett. a) e se la conservazione a lungo termine della sostanza edificata può essere assicurata soltanto con la trasformazione dell'utilizzazione (lett. b).
Ai presupposti elencati dal vecchio art. 24 cpv. 3 OPT per il rilascio di autorizzazioni fondate su tale norma si è aggiunta quale ulteriore condizione che il PD deve ora anche contenere i criteri che permettono di valutare se il paesaggio nonchè edifici ed impianti sono degni di protezione ai sensi dei capoversi 2 e 3 (cfr. art. 24 cpv. 4 lett. b OPT).
"1.1. per la riattazione o la trasformazione degli edifici meritevoli di conservazione:
a) gli interventi devono riflettere le caratteristiche dell'edilizia rurale del luogo;
b) Facciate: i muri perimetrali devono essere mantenuti nella loro forma originale. Non è consentito l'innalzamento di muri perimetrali se non per ristabilire la quota della corona originaria.(...)
Di regola, finestre e prese di luce originali in facciata vanno mantenute. Modifiche d'apertura o nuove aperture sono ammesse solo in via eccezionale, quando non sia assicurato un minimo di ventilazione e di illuminazione.(....)
c) Aperture: nuove aperture, nel caso la trasformazione concessa lo richiedesse, dovranno assumere le dimensioni e le dimensioni di quelle degli edifici esistenti tipici della zona.
.......
e) Tetti: il rifacimento del tetto è concesso, esso deve rispettare l'orientamento del colmo, la pendenza delle falde, la sporgenza e le quote originali.(....)
f) Ampliamenti: La trasformazione di edifici meritevoli di con-servazione non deve comportare aggiunta alcuna, nemmeno in forma di costruzione accessoria (art. 24 OPT). Una deroga all'altezza dell'edificio per assicurare le minime esigenze di abitabilità dei locali può essere concessa da parte del Dipartimento.
E' in effetti certo che la prevista trasformazione non può comunque essere autorizzata perché manifestamente non risponde nè alla condizione che impone il mantenimento dell'aspetto esterno e della struttura edilizia basilare (previgente art. 24 cpv. 3 lett. c OPT, rispettivamente attuale 24 cpv. 4 lett. d OPT), nè all'obbligo di mantenere la pendenza delle falde e le quote originali del tetto (art. 1 cifra 1.1. lett. e NINAPR), nè al divieto di ampliamenti sancito dall'art. 1 cifra 1.1. lett. f NINAPR).
Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, non sono date le premesse per concedere una deroga al divieto di innalzare l'edificio discendente dalla norma predetta. La deroga non è infatti concessa per assicurare le esigenze minime di abitabilità di locali esistenti, ma per ricavare nuovi spazi abitativi mediante l'inserimento di una soletta nella parte superiore dell'edificio, utilizzata in passato come fienile. La situazione del rustico non presenta d'altro canto alcunché di eccezionale, che giustifichi un trattamento privilegiato, diverso da quello riservato ad altre costruzioni dello stesso genere, che sono state riattate e trasformate mantenendo la struttura originaria, articolata su due livelli.
Le modifiche imposte dal Consiglio di Stato (riduzione dell'innalzamento da m 1.20 a m 1) non sanano per nulla i difetti del progetto inoltrato. Anche se limitata ad un metro, la sopraelevazione prevista altera infatti la fisionomia dell'edificio in misura ben maggiore di quanto non si possa dedurre da una lettura sommaria e superficiale dei piani. L'ampliamento modifica in modo significativo le proporzioni fra l'altezza e la larghezza della facciata principale. L'inserimento di un terzo livello stravolge inoltre la stessa concezione architettonica dell'edificio. Specialmente perché si traduce nell'altrettanto inammissibile apertura di ben 4 ampie finestre sulla facciata principale.
Palesemente contraria alle disposizioni succitate è infine l'apertura di un'enorme porta basculante a pianterreno: un vero e proprio sfregio, che denota una preoccupante mancanza di sensibilità estetica e che contribuisce ad accogliere il ricorso in esame.
Per questi motivi,
visti gli art. 22, 24 LPT, 71 LALPT; 24 OPT; 1 NINAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è accolto.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 800.- sono a carico del resistente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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