AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.180
Data decisione, Autorità: 23.09.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00180
Lugano 23 settembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 24 agosto 1996 di
__________ patr. da: avv. ____________________
contro
la decisione 26 giugno 1996, no. 3226, del Consiglio di Stato che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 4 novembre 1993 del Dipartimento delle opere sociali in tema di onorari del medico delegato per il controllo dell'abitabilità di edifici;
viste le risposte:
4 settembre 1996 del Consiglio di Stato;
11 settembre 1996 del Dipartimento delle opere sociali;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Sino alla fine di luglio di quest'anno, il ricorrente, dott. , era il medico delegato e scolastico del circondario __________ () con studio a __________.
In questa veste eseguiva visite di controllo per la dichiarazione di abitabilità o inabitabilità di case o locali.
A più riprese, gli onorari esposti ai privati per queste prestazioni hanno dato luogo a contestazioni. Controverse erano in particolare la valutazione in punti delle singole prestazioni e l'indennità chilometrica unitaria applicata per determinare le spese di trasferta.
B. Con risoluzione 30 settembre 1993 la Sezione sanitaria (SSan) del Dipartimento delle opere sociali (DOS) ha comunicato al ricorrente che per i controlli dell'abitabilità di edifici avrebbe potuto esporre un onorario variante da fr. 50.-- a 200.-- a seconda dell'importanza dello stabile. Le spese di trasferta andavano invece determinate in base al decreto esecutivo che regola le indennità e il rimborso spese per i viaggi di servizio dei dipendenti dello Stato (in seguito: DEIVS; cfr. RL 2.5.4.4.1, art. 11: 48.-- cts. al km).
Con decisione 4 novembre 1993, sprovvista dell'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, il DOS ha confermato il provvedimento della SSan, respingendo un reclamo contro di esso inoltrato dal dott. __________.
C. Oltre due anni più tardi, il 14 marzo 1996, il dott. __________ ha impugnato la predetta decisione del DOS davanti al Consiglio di Stato, contestando le indicazioni ivi contenute in merito alla determinazione degli onorari dovuti dai privati per il controllo dell'abitabilità delle costruzioni.
Con giudizio 26 giugno 1996 il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso irricevibile siccome tardivo. Il Governo si è limitato a ricordare che le decisioni sprovviste dell'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso possono comunque essere impugnate soltanto entro limiti di tempo ragionevoli. Limiti che in concreto sarebbero stati ampiamente disattesi.
D. Contro questo giudizio il dott. __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Il ricorrente rivendica in sostanza il diritto di determinare l'onorario per le visite di controllo dell'abitabilità in base al proprio prudente giudizio, in particolare in base al tempo impiegato. Contrariamente a quanto assume l'autorità cantonale la semplice volumetria dell'edificio non sarebbe determinante.
Le spese di trasferta andrebbero invece calcolate in base alla tariffa cantonale per le casse malati.
E. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal Dipartimento delle opere sociali.
Considerato, in diritto
1.2. In concreto, nessuna disposizione di legge prevede la possibilità di impugnare davanti al Tribunale cantonale amministrativo le decisioni con cui il Consiglio di Stato statuisce su ricorsi proposti contro risoluzioni del Dipartimento delle opere sociali aventi per oggetto la tariffa dei medici delegati. Nè la legge sanitaria, nè il decreto esecutivo concernente le tasse per autorizzazioni, controlli, visite e ispezioni previste dalla LSan (RL 6.1.1.2.) prevedono tale eventualità. L'art. 15 del regolamento sui medici delegati e scolastici del 16 gennaio 1991 (in seguito: RMDS, RL 6.1.2.2.), dal canto suo, prevede soltanto la possibilità di adire il Consiglio di Stato.
Il ricorso va quindi dichiarato irricevibile per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo;
(Scolari, Diritto amministrativo, vol. I n. 170 e rimandi).
La questione può tuttavia restare aperta, poichè, anche ammettendo questa possibilità, la petizione, volta a conseguire un semplice accertamento sui criteri di applicazione della tariffa prevista dall'art. 11 lett. d RMDS, andrebbe comunque respinta in ordine per insufficienza dell'interesse vantato dall'attore.
Oggetto del contendere non sono invero singoli casi di applicazione della tariffa. L'interesse di cui il dott. __________ è portatore è quindi di natura generica. In quanto volto a chiarire situazioni giuridiche astratte, non basta per principio per fondare un'azione di accertamento (cfr. Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed. N. 36 B III a). Tanto meno ora che l'attore non è più medico delegato e scolastico.
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 18, 28, 60, 61, 71 PAmm,
dichiara e pronuncia:
L'atto inoltrato dal dott. __________ è irricevibile.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 400.-- sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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