AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.177
Data decisione, Autorità: 24.09.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00177
Lugano 24 settembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 agosto 1996 di
contro
la decisione 6 agosto 1996, no. 3943, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 6 maggio 1996 rilasciata dal municipio di __________ a __________ per la costruzione di 5 casette di vacanza sulle part. no. - RFD;
viste le risposte:
5 settembre 1996 del municipio di __________;
10 settembre 1996 di __________ - 12 settembre 1996 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 7 marzo 1996 il resistente __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire 5 minuscole casette di vacanza su un terreno situato ad __________ in località __________, all'interno dell'ansa formata da un tornante della strada cantonale (part. no. - RFD; zona R2). Quattro di queste casette sono a pianta quadrata di m 7.50 x 7.50, la quinta, più piccola, misura invece appena m 5 x 5.50. Tutte sono strutturate su due livelli e dotate di un tetto a doppia falda.
Le 4 case più a monte sono allineate lungo il ciglio della strada cantonale, dal quale distano 4 m. La quinta casa è invece situata più a valle a 4 m da una stradina comunale. Sul retro di ciascuno delle 4 case più a monte, nella fascia di terreno che le separa dalla strada cantonale, è prevista la formazione di un posteggio longitudinale, che si immette sulla pubblica via attraverso un accesso largo almeno 5 m.
Alla domanda di costruzione si è tempestivamente opposta la ricorrente __________, proprietaria di un fondo situato sul lato opposto della strada cantonale (part. n. __________ RFD), contestando, fra l'altro, la distanza dei posteggi e degli accessi dalla strada cantonale, a suo avviso insufficiente.
B. Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, che per i posteggi ha concesso una deroga alle distanze prescritte dalla strada cantonale, il 6 maggio 1996 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta.
C. Con giudizio 6 agosto 1996 il Consiglio di Stato ha confermato l'autorizzazione, respingendo il ricorso contro di essa inoltrato dalla vicina opponente.
Disattese le eccezioni procedurali sollevate dall'insorgente, il Governo ha in sostanza ritenuto che il progetto fosse conforme alle disposizioni di PR relative agli indici, alle distanze ed all'aspetto estetico delle costruzioni. Le costruzioni rispetterebbero le distanze prescritte dalla strada cantonale. Una deroga non sarebbe quindi nemmeno necessaria.
D. Contro il predetto giudizio governativo la soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando, in via subordinata, la riforma della controversa licenza.
Con succinta motivazione, la ricorrente contesta le distanze dei posteggi e degli accessi dalla strada cantonale, paventando che la presenza di queste opere induca in futuro l'autorità a realizzare a spese del suo fondo un eventuale futuro allargamento della strada.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, il municipio di __________ ed il rilasciatario della licenza, senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
Data la natura delle questioni poste a giudizio, l'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Scopo principale delle distanze sulle strade è quello di tutelare la sicurezza delle circolazione, di assicurare la possibilità di future correzioni stradali e di dare all'ambiente circostante un aspetto decoroso ed ordinato. Le distanze dalle strade si applicano per principio anche alle costruzioni sotterranee ed a quelle a livello del terreno, come i posteggi (cfr. Scolari, Commentario della LE, ad art. 29 N 3 seg.). Sfuggono a questi vincoli soltanto le opere di cinta.
2.2. Nel caso concreto, il PR di __________ non prevede alcuna linea di arretramento dalla strada cantonale. Torna quindi applicabile la distanza di 4 m dal ciglio stradale prescritta dall'art. 13 cifra 5 NAPR.
All'interno di questa fascia di arretramento il progetto approvato prevede la formazione di un accesso veicolare e di un posteggio scoperto per ognuna delle 4 case allineate lungo il ciglio a valle della strada cantonale.
Ora, è pacifico che questi stalli, insistendo sulla fascia di arretramento, non rispettano la distanza minima dalla strada prescritta dalla norma in questione. Ciò non significa tuttavia ancora che la licenza debba essere senz'altro rifiutata.
Una deroga non entra in considerazione, poichè l'art. 13 cifra 5 NAPR non prevede la possibilità di concederne. Nè tale possibilità può essere dedotta dall'art. 25 LE, come - a torto - hanno ritenuto i competenti servizi dipartimentali. La norma in questione, volta essenzialmente a salvaguardare la futura pianificazione, è infatti applicabile soltanto "fino all'introduzione dei PR": Non è quindi applicabile ad Osco, che sin dal 1985 dispone di un PR approvato.
Esclusa la possibilità di autorizzare i posteggi mediante la concessione di una deroga, va tuttavia ammessa la possibilità di autorizzarli a titolo precario. Anche se non sono date le premesse per concedere una deroga, in situazioni come quella in esame, dottrina e giurisprudenza ammettono in effetti la possiblità di autorizzare costruzioni di modesta importanza a titolo precario: istituto, questo, che pone rimedio alle conseguenze eccessivamente gravose derivanti da una rigida applicazione della legge, permettendo al privato di realizzare e mantenere provvisoriamente opere edilizie di secondaria importanza non conformi al diritto sintanto che l'evolversi delle circostanze non induca l'ente pubblico ad esigerne la rimozione (Scolari, op. cit., ad art. 29 LE N. 12 seg.; Mäder, Das Baubewilligungsverfahren, Zürcher Schriften zum Verfahrensrecht, N. 497, pag. 265 seg.):
Da questo profilo, il ricorso può quindi essere parzialmente accolto, riformando la licenza edilizia nel senso che i posteggi sono autorizzati soltanto a titolo precario. In caso di allargamento della strada, potranno essere soppressi senza particolari indennità ed i proprietari delle case di vacanza potranno essere costretti a spostarli, a loro spese, altrove sul loro terreno.
Scopo principale della norma è quello di salvaguardare la fluidità e la sicurezza della circolazione, permettendo ai veicoli di effettuare le manovre di accesso ai posteggi al di fuori della carreggiata.
3.2. In concreto, l'insorgente sembra adombrare l'ipotesi che i posteggi non rispettino questa prescrizione. L'obiezione è tuttavia infondata, poichè gli stalli, anche se non distano 5 m dal ciglio della strada, sono liberamente agibili attraverso un accesso adeguatamente dimensionato, che permette ai veicoli di effettuare le manovre di entrata ed uscita senza intralciare la circolazione sulla pubblica via.
Sulla scorta di quanto precede, il ricorso va parzialmente accolto, subordinando la licenza impugnata alla condizione che i posteggi lungo la strada cantonale sono autorizzati soltanto a titolo precario. La decisione governativa va riformata di conseguenza.
Le spese e la tassa di giustizia vanno suddivise fra le parti in eguale misura, in considerazione della reciproca soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 13, 42 NAPR di Osco; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 6 agosto 1996 del Consiglio di Stato, no. __________, è annullata e riformata nel senso che:
1.2. la licenza edilizia 6 maggio 1996 rilasciata dal municipio di __________ a __________ è confermata alla condizione che i posteggi vengano realizzati a titolo precario.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 600.-- sono a carico della ricorrente e del resistente in ragione di metà ciascuno.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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