AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.169
Data decisione, Autorità: 03.03.1997, TRAM
Incarto n. 52.96.00169
Lugano 3 marzo 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 5 agosto 1996 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 3 luglio 1996 del Consiglio di Stato (n. 3385) che annulla la licenza edilizia 24 ottobre 1996 rilasciatagli dal municipio di __________ per costruire un'autorimessa nel terrapieno antistante la sua casa d'abitazione (part. n. __________ RFD);
viste le risposte:
20 agosto 1996 del Consiglio di Stato;
21 agosto 1996 di __________;
28 agosto 1996 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il ricorrente __________ è proprietario di una casa d'abitazione, situata a __________, a monte della strada cantonale che porta a Sonvico, su un terreno in pendio (part. n . __________ RFD; zona Re). Diversi locali a pianterreno dello stabile sono occupati dalla ditta __________, attiva nel campo della cosmetica, alla quale il ricorrente è interessato.
Sul lato W della costruzione, davanti all'autorimessa (2 posti auto, 38 mq), v'è un piazzale sorretto su due lati da un muro di sostegno alto sino a circa 3 m; al quale si accede attraverso una stradina privata, che si diparte dalla sottostante strada cantonale.
Il 31 luglio 1995 __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire un'autorimessa di 90 mq nel terrapieno sottostante il piazzale di cui si è appena detto. L'accesso all'opera è previsto attraverso un portone largo 4 m da realizzare nel muro di sostegno. Sul retro dell'autorimessa è inoltre prevista la realizzazione di un cunicolo sotterraneo, lungo 9 m e largo m 2,40, che sfocerebbe in corrispondenza dell'ingresso al magazzino della ditta __________, raggiungibile attraverso un montacarichi.
Alla domanda di costruzione si sono opposti i vicini __________ e __________, contestando l'opera dal profilo dell'accesso, degli indici, delle distanze e delle altezze.
B. Raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, il 24 ottobre 1995 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni dei vicini.
C. Il provvedimento è stato tuttavia annullato dal Consiglio di Stato, che con giudizio 3 luglio 1996 ha accolto i ricorsi contro di esso inoltrati dagli opponenti.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che l'autorimessa fosse sovradimensionata per rapporto alle reali esigenze della casa d'abitazione. A suo avviso, si tratterebbe di un manufatto da destinare all'esercizio di attività commerciali, la cui superficie dovrebbe essere computata come SUL nel calcolo dell'indice di sfruttamento.
Ciò che escluderebbe il rilascio della licenza, avendo il fondo già esaurito le possibilità edificatorie.
L'opera, soggiunge il Consiglio di Stato, non potrebbe essere realizzata nemmeno dal profilo dell'indice di occupazione, poiché lo stesso risulterebbe già superato dalle costruzioni esistenti.
Disattese sarebbero infine anche le norme sulle altezze. L'altezza dell'autorimessa andrebbe infatti sommata a quella della costruzione sovrastante, in quanto formante con quest'ultima costruzione a gradoni.
D. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della licenza rilasciatagli dal municipio.
Rievocati i fatti salienti, l'insorgente contesta in particolare le argomentazioni sviluppate dalla precedente istanza in relazione all'indice di sfruttamento. L'opera, rileva, non sarebbe destinata all'attività commerciale e non sarebbe nemmeno sproporzionata per rapporto alle normali esigenze di una casa d'abitazione come la sua.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene l'opponente __________, che contesta partitamente le tesi dell'insorgente, riproponendo in questa sede anche tutte le censure sollevate in prima istanza.
Il municipio di __________ espone dal canto suo i motivi che l'hanno indotto a rilasciare la licenza in contestazione.
__________ ha invece rinunciato a prendere posizione sul ricorso.
F. Delle risultanze del sopralluogo esperito si dirà semmai più avanti.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende infatti dall'art. 21 LE. La legittimazione dell'insorgente è incontestabile.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti integrati dalla documentazione relativa alla licenza edilizia rilasciata nel 1989 per la costruzione del muro di sostegno del piazzale antistante la casa d'abitazione del ricorrente. Opera, questa, che ha già dato luogo ad un’accesa vertenza fra le stesse parti in lite (cfr. STA 25.7.90 in re __________).
2.1. L'indice di occupazione è definito come il rapporto espresso in per cento tra la superficie edificata e la superficie edificabile del fondo (art. 38 LE). La superficie edificabile è la superficie non ancora sfruttata dei fondi o di parti di fondi nella zona edificabile oggetto della domanda di costruzione.
La superficie edificata è invece la proiezione orizzontale sulla superficie del fondo di tutti gli ingombri degli edifici principali ed accessori. Dal computo di tale superficie sono fra l'altro escluse le autorimesse interrate, sporgenti dal terreno naturale, al massimo su un lato ed aventi una copertura praticabile ricoperta di vegetazione. Requisito, quest'ultimo, che come giustamente ricorda il Consiglio di Stato si giustifica unicamente nei casi in cui le NAPR impongono un superficie verde minima e questa condizione può essere soddisfatta soltanto facendo capo alla superficie dell'autorimessa interrata (cfr. STA 27.11.1986 in re Meier; Scolari, Commentario della LE, ad art. 20-11 N. 17).
Scopo dell'indice di occupazione è quello di contribuire, in concorso con gli altri parametri edificatori, a determinare un equilibrio fra le aree edificate e quelle libere, limitando gli ingombri degli edifici, ossia di quelle opere di sovrastruttura che racchiudono spazi utilizzabili per l'abitazione od il lavoro. Conformemente agli scopi perseguiti da tale parametro non incidono pertanto sull'indice di occupazione tutte le opere che non sporgono dal terreno. Non sono in particolare computabili come superficie edificata le autorimesse sotterranee, sporgenti dal terreno naturale al massimo su un lato.
2.2. In concreto, il ricorrente intende realizzare un'autorimessa nel terrapieno esistente sotto il piazzale antistante la sua casa d'abitazione. Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, il piazzale esistente ed il relativo terrapieno non sono computabili come superficie edificata. Non si tratta in effetti di un ingombro determinato dalla presenza di un edificio. Rettamente, il comune non l’ha del resto preso in considerazione nel conteggio della superficie edificata.
L'escavazione del terrapieno e la realizzazione di un'autorimessa dietro il muro di sostegno determinano tuttavia ingombri computabili almeno in parte come superficie edificata. I vani ricavati sporgono in effetti ampiamente dal terreno naturale su più di un lato. Verso valle, la sporgenza del manufatto dal terreno naturale raggiunge inoltre altezze che si situano tra m 2.90 ed almeno m 1.50 su un fronte di una decina di metri e che si riducono a zero risalendo il pendio verso la casa (cfr. sezione 3 dei piani annessi alla domanda di variante accolta con licenza edilizia del 7.3.1989, acquisiti agli atti in sede di sopralluogo). Ora, simili sporgenze non sono trascurabili al punto di permettere di considerare l'opera alla stregua di una costruzione sotterranea, esclusa dal computo della superficie edificata. Sotterranee, dal profilo delle distanze, sono invero soltanto le opere che non sporgono dal terreno oltre il limite di m 1,50 (art. 42 RLE): limite che in concreto risulta ampiamente superato.
Il fatto che l'autorimessa non modifichi gli ingombri esistenti è irrilevante. La realizzazione di vani utilizzabili come autorimessa all'interno di un terrapieno sporgente oltre il terreno naturale, trasforma infatti un ingombro non computabile come superficie edificata in un ingombro computabile ai fini della determinazione dell’indice di occupazione, in quanto configurabile come edificio.
Evenienza, questa, che si oppone al rilascio della licenza richiesta, considerato come le costruzioni esistenti occupino 328 dei 334 (333.9) mq edificabili del fondo.
Da questo profilo, il ricorso non può quindi essere accolto.
3.1. L’indice di sfruttamento è definito come il rapporto tra la superficie utile lorda (SUL) degli edifici e la superficie edificabile del fondo (art. 37 cpv. 1 LE).
Quale SUL si considera la somma della superfici dei piani sopra e sotto terra degli edifici, incluse le superfici dei muri e delle pareti nella loro sezione orizzontale. Escluse dal computo sono tutte le superfici non utilizzate e non utilizzabili per l’abitazione od il lavoro, come le cantine, i solai, gli essicatoi e le lavanderie delle abitazioni, i locali destinati al posteggio sotterraneo dei veicoli a motore, i corridoi, le scale e gli ascensori che servono unicamente all’accesso di locali non calcolabili nella SUL ed altri vani che non occorre qui menzionare.
Decisive ai fini dell’inclusione della superficie di un determinato locale nella SUL non sono le indicazioni fornite dai piani circa la sua destinazione. Determinante è la sua configurazione, valutata secondo criteri oggettivi, nell’ottica di una sua possibile utilizzazione a scopi abitativi o lavorativi.
Per non essere conteggiata come SUL, la superficie dei vani che beneficiano dell’esenzione sancita dall’art. 38 cpv. 2 LE deve inoltre apparire ragionevolmente commisurata alla superficie dei locali computabili (STA 7.6.88 in re comune di __________).
3.2. In concreto, il ricorrente sostiene di voler destinare il manufatto in contestazione al ricovero di veicoli a motore. Pretende quindi di escluderne la superficie dal computo della SUL.
Il Consiglio di Stato ha invece ritenuto che il nuovo locale, comunque sovradimensionato per rapporto alle esigenze della sovrastante casa d’abitazione, fosse computabile nel calcolo dell’indice di sfruttamento, in quanto destinato all’esercizio di attività commerciali. Considerato che le costruzioni esistenti sul fondo hanno ormai esaurito le possibilità edificatorie date da tale indice, ne ha quindi dedotto che non potesse essere autorizzato.
La tesi del Governo merita di essere tutelata.
L’abbondante spazio a disposizione nell’autorimessa esistente a livello del piazzale ed il cunicolo sotterraneo che collega il vano in oggetto ai locali della ditta __________ dimostrano in effetti chiaramente che questi spazi verrebbero utilizzati non come autorimessa, bensì per lo svolgimento di attività commerciali. Non è altrimenti dato di vedere per qual motivo il ricorrente, intenzionato a dotarsi di ulteriore spazio per il ricovero di veicoli a motore, abbia previsto un collegamento con il magazzino della ditta invece che con l’abitazione.
Anche da questo profilo, la decisione governativa impugnata regge pertanto alla critica del ricorrente.
Infondate sono invece le censure che l'opponente __________ solleva in merito alle distanze dell'opera dal confine ed alla sua altezza.
Verso il fondo sottostante (part. n. 340 RFD) la costruzione rispetta infatti la distanza di 3 m dal confine prescritta dall'art. 37 NAPR per le costruzioni principali. E' quindi conforme al diritto, anche se non può essere considerata accessoria perché supera la lunghezza di m 6 fissata dall'art. 18 cifra 1 NAPR per questo tipo di costruzioni.
L'altezza dell'autorimessa non va nemmeno sommata a quella della costruzione sovrastante. Le due costruzioni rimangono in effetti chiaramente distinte. Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato non formano una costruzione a gradoni. Non si tratta in effetti di una costruzione articolata sulla verticale mediante moduli disposti sul pendio a diversi livelli ed aggregati fra loro in modo da costituire un insieme organicamente strutturato.
La licenza censurata non viola pertanto il diritto nemmeno da questo profilo.
La tassa di giustizia segue la soccombenza.
Dato che l'opponente e qui resistente non è assistita da un patrocinatore si prescinde dall'assegnazione di ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 38 LE; 18, 37 NAPR di Sonvico; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 900.-- è a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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