AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.164
Data decisione, Autorità: 19.09.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00164 leo
Lugano 19 settembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 25 luglio 1996 di
__________ rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 9 luglio 1996 del Dipartimento delle opere sociali (Direttore del Dipartimento delle opere sociali) che nega all'insorgente il rilascio dell'autorizzazione al libero esercizio della professione di medico psichiatrica;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che nel 1984 il ricorrente dott. __________ ha conseguito la laurea in medicina presso __________;
che nel 1994 ha terminato il periodo di formazione necessario per il conseguimento del titolo di specialista FMH in psichiatria e psicoterapia: titolo che in mancanza del diploma federale non può tuttavia essergli rilasciato;
che il 4 marzo 1995 il ricorrente ha chiesto al Dipartimento delle opere sociali l'autorizzazione al libero esercizio della professione di medico psichiatra limitatamente ai comuni di __________, delle __________ e delle
che dopo aver raccolto il preavviso negativo dell', dell', del __________ e della __________, il 15 maggio 1995 il Dipartimento delle opere sociali ha reso noto al ricorrente di essere intenzionato a respingere l'istanza;
che il 25 marzo 1996 il dott. __________ ha sollecitato l'emissione di una decisione formale;
che con risoluzione 9 luglio 1996 il Direttore del Dipartimento delle opere sociali ha respinto l'istanza, ritenendo in sostanza che il bisogno di assistenza medico-psichiatrica della popolazione dei comuni suindicati fosse adeguatamente coperto dagli specialisti in attività nella regione;
che contro la predetta risoluzione il dott. __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un'autorizzazione all'esercizio della professione di medico psichiatra limitata ai comuni di __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________;
che dei motivi addotti dall'insorgente a sostegno dell'impugnativa si dirà semmai più avanti;
che con risposta del 30 agosto 1996 il Direttore del Dipartimento delle opere sociali ha sollecitato, in via principale, la trasmissione dell'impugnativa al Consiglio di Stato per competenza; in subordine ne ha invece chiesto il rigetto;
considerato, in diritto
che prima di entrare eventualmente nel merito occorre verificare se sia data la competenza del Tribunale cantonale amministrativo;
che, notoriamente, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo non è data per clausola generale, ma secondo il cosiddetto sistema enumerativo;
che giusta l'art. 60 PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato nei casi previsti dalla legge contro decisioni di un Dipartimento, di Commissioni speciali e del Consiglio di Stato;
che l'autorizzazione al libero esercizio della professione di medico è di principio rilasciata dal Dipartimento delle opere sociali (art. 56 LSan);
che, di regola, l'autorizzazione può essere rilasciata soltanto ai portatori di un titolo di studio svizzero (art. 56 LSan);
che il Consiglio di Stato può inoltre eccezionalmente rilasciare autorizzazioni limitate nel luogo e/o nel tempo ad operatori sanitari in possesso di titoli di studio conseguiti all'estero (art. 57 LSan);
che avvalendosi della facoltà concessagli dall'art. 4 della legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti del 25.6.1928 (RU 2.4.1.6), il Governo ha delegato al Direttore del Dipartimento delle opere sociali la competenza a rilasciare autorizzazioni eccezionali a favore di operatori sanitari sprovvisti di un titolo di studio svizzero (cfr. allegato al regolamento sulla delega di competenze decisionali);
che a norma dell'art. 4 cpv. 4 della legge succitata, contro le decisioni delle istanze subordinate (delegate) è dato il ricorso al Consiglio di Stato, a meno che la legge concretamente applicabile preveda il ricorso diretto al Tribunale cantonale amministrativo;
che questa disposizione dev'essere considerata applicabile anche nel caso, unico e per molti aspetti anomalo, qui in esame, ove il Governo ha delegato una sua competenza non ad una vera e propria istanza subordinata, bensì ad un membro del collegio;
che, non prevedendo la LSan la possibilità di impugnare direttamente davanti al Tribunale cantonale amministrativo le decisioni rese dal Direttore del Dipartimento delle opere sociali in applicazione degli art. 57 LSan e dell'allegato al regolamento sulla delega di competenze decisionali, il ricorso in oggetto dev'essere dichiarato irricevibile;
che l'impugnativa va comunque trasmessa d'ufficio al Consiglio di Stato in virtù dell'art. 4 PAmm;
che, dato l'esito, non si prelevano né spese, né tassa di giustizia;
visti gli art. 57 LSan; 4 LComp Org; 3, 4, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Gli atti sono trasmessi per competenza al Consiglio di Stato.
Non si assegnano ripetibili.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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