AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.158
Data decisione, Autorità: 27.08.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00158 DP 149/96 leo
Lugano 27 agosto 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 luglio 1996 di
rappr. da: avv. __________
Contro
la decisione 26 giugno 1996 del Consiglio di Stato (n. 3218) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 2 aprile 1996 rilasciata dal municipio di __________ a __________ e __________ per la costruzione di una casa d'abitazione bifamiliare in località __________ (part. n . __________ RFD);
viste le risposte:
12 luglio 1996 di __________;
16 luglio 1996 del Consiglio di Stato;
17 luglio 1996 del municipio di __________;
19 agosto 1996 del Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 6 giugno 1995 il municipio di __________ ha rilasciato ai resistenti __________ e __________ __________ il permesso di costruire una casa d'abitazione bifamiliare in località __________ (part. n. __________ RF), a lato della strada cantonale (via __________); l'accesso era prospettato attraverso una striscia di terreno (part. n. __________ RFD), in proprietà coattiva dei fondi delle parti in lite;
con decisione 22 agosto 1995 il Consiglio di Stato ha confermato la licenza, respingendo l'impugnativa contro di essa inoltrata dal vicino __________, che si era invano opposto al suo rilascio contestando l'adeguatezza dell'accesso, semplicemente ipotizzato attraverso la predetta coattiva;
che con sentenza 27 novembre 1995 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la licenza, accogliendo il ricorso contro di essa inoltrato dall'opponente per i motivi addotti senza successo davanti alle precedenti istanze; in sostanza, questo tribunale ha ritenuto che l'accesso non dovesse essere soltanto ipotizzato, ma dovesse essere effettivamente previsto ed autorizzato;
che il 22 gennaio 1996 __________ e __________ hanno inoltrato al municipio di __________ una nuova domanda di costruzione, che prevedeva di formare un posteggio doppio a valle della prevista casa bifamiliare, con accesso diretto su via __________
che, raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, il 2 aprile 1996 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione del vicino __________, che contestava nuovamente l'adeguatezza dell'accesso;
che con giudizio 26 giugno 1996 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente; in sostanza, il Governo ha ritenuto che l'accesso dalla strada cantonale fosse del tutto conforme al diritto applicabile;
che contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa licenza;
che, rievocati i fatti, l'insorgente eccepisce una violazione dell'art. 47 LStr; a suo avviso, l'accesso dal posteggio alla strada cantonale comprometterebbe la sicurezza della circolazione: nelle circostanze concrete andrebbe imposta la realizzazione dell'accesso attraverso la proprietà coattiva;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, dal municipio di __________ e dai resistenti __________, che contestano succintamente le tesi dell'insorgente;
considerato, in diritto
che il ricorso è ricevibile in ordine giusta gli art. 21 LE, 43 e 46 PAmm;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm): la situazione dei luoghi è nota a questo Tribunale sin dalla precedente vertenza;
che giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. b LPT il permesso di costruzione può essere rilasciato soltanto se il fondo è adeguatamente urbanizzato: in particolare, se dispone di un accesso sufficiente, ovvero commisurato alle esigenze poste dalla prevista utilizzazione (art. 19 LPT);
che l'accesso è sufficiente quando è garantito in fatto e in diritto, quando permette ai servizi pubblici di soccorso di raggiungere il fondo, quando è compatibile con le condizioni di traffico delle strade di collegamento e quando non pregiudica la sicurezza della circolazione (cfr. STA 27.11.1995 in re __________ e DFGP, Commento alla LPT, ad art. 19 N. 12 seg.);
che a norma dell'art. 47 LStr:
"La formazione di accessi ai fondi è autorizzata se è compatibile con la destinazione della strada e con la sicurezza del traffico.
Se la formazione è possibile su diverse strade, l'accesso deve di regola essere fatto su quella gerarchicamente inferiore.
Due o più proprietari possono essere obbligati a formare un accesso comune nell'interesse della sicurezza e della fluidità del traffico.
che nell'evenienza concreta, l'accesso del fondo dei ricorrenti su via __________ costituisce senz'altro un accesso sufficiente ai sensi delle disposizioni succitate; in effetti:
· è realizzabile sia dal profilo tecnico, sia dal profilo giuridico,
· permette a chiunque, in particolare ai mezzi pubblici di soccorso, di raggiungere il fondo e di accedere alla costruzione, distante appena una decina di metri dal posteggio,
· è compatibile con le condizioni di traffico di via __________, una strada larga, non gravata da importanti flussi veicolari, perfettamente in grado di sopportare i pochi movimenti di veicoli indotti dalla nuova costruzione,
· non compromette minimamente la sicurezza della circolazione: la strada, larga e quasi rettilinea, permette di effettuare in tutta sicurezza le manovre di entrata e di uscita dal posteggio;
che la valutazione dell'adeguatezza dell'accesso operata dall'autorità regge perfettamente alle inconsistenti critiche dell'insorgente; non procede, in particolare, da un esercizio abusivo del potere d'apprezzamento che le succitate disposizioni conferiscono all'autorità decidente;
che non è peraltro dato di vedere il motivo per cui l'accesso attraverso la strada coattiva - ipotizzata, ma lungi dall'essere realizzata - offrirebbe maggiori garanzie dal profilo della sicurezza della circolazione e della fluidità del traffico;
che la rinuncia dell'autorità cantonale a prevalersi della facoltà concessale dall'art. 47 cpv. 3 LStr per obbligare le parti a realizzare un acceso comune attraverso la coattiva non viola il diritto: l'interesse alla sicurezza della circolazione ed alla fluidità del traffico nelle circostanze concrete non è tale da imporre, per il momento almeno, una simile soluzione;
che anche da questo profilo non si può rimproverare all'autorità cantonale di aver esercitato scorrettamente il potere discrezionale riservatole dalla norma in questione; la valutazione operata appare perfettamente sostenibile;
che, dato che l'autorizzazione d'accesso non è irrevocabile, questa soluzione potrà comunque sempre ancora essere eventualmente imposta in futuro, qualora le circostanze che attualmente giustificano il provvedimento dovessero modificarsi al punto tale da esigere la realizzazione di un accesso collettivo attraverso la proprietà in coattiva;
che, così stando le cose, il ricorso, palesemente infondato, va senz'altro respinto;
visti gli art. 19, 22 LPT; 47 LStr; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 800.-- è a carico del ricorrente che rifonderà fr. 900.-- alla controparte a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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