AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.155
Data decisione, Autorità: 26.09.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00155
Lugano 26 settembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Efrem Beretta, quest'ultimo in sostituzione del Giudice Raffaello Balerna, astenuto
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 4 luglio 1996 di
patr. da: st.leg. __________
contro
la decisione 18 giugno 1996, no. 3038, del Consiglio di Stato che annulla la licenza edilizia 17 aprile 1996 rilasciatale dal municipio di __________ per ristrutturare ed innalzare la casa d'abitazione che sorge sulla part. no. __________ RT nel nucleo di __________;
viste le risposte:
9 luglio 1996 del Consiglio di Stato;
21 agosto 1996 del municipio di __________;
23 agosto 1996 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. La ricorrente __________ è proprietaria di una vecchia casa d'abitazione (part. no. __________ RF), situata a __________, nel nucleo di __________ a ridosso dello stabile di proprietà della resistente __________ (part. no. __________ RF).
L'8 gennaio 1996 la ricorrente ha chiesto al municipio di __________ il permesso di ristrutturare la costruzione, innalzando il tetto di 40 cm sul lato NW e di 1 m sul lato opposto (SW) allo scopo di ricavare ulteriori vani abitabili al secondo piano (2 camere + servizi).
Alla domanda si è opposta la vicina qui resistente, contestando l'innalzamento perché avrebbe otturato due finestrelle che danno luce ai suoi locali.
B. Raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, il 17 aprile 1996 il municipio di __________ ha rilasciato alla ricorrente la licenza richiesta, respingendo l'opposizione.
C. Il provvedimento è stato tuttavia annullato dal Consiglio di Stato, che con giudizio 18 giugno 1996 ha accolto il ricorso inoltratogli dalla vicina opponente.
Dopo aver rilevato che la costruzione in esame non rispetta la distanza minima di 3 m verso edifici con aperture e che il contrasto con il diritto posteriore pregiudica gli interessi della vicina qui resistente, il Governo ha in sostanza escluso che l'innalzamento potesse essere autorizzato in applicazione dell'art. 39 RLE. Non trattandosi di un difetto facilmente emendabile, la licenza è stata annullata.
D. Contro il predetto giudizio governativo la soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della licenza annullata.
Secondo la ricorrente, nella zona del nucleo le prescrizioni sulle distanze sarebbero applicabili soltanto in caso di nuove costruzioni. Erronee sarebbero quindi le deduzioni tratte dal Consiglio di Stato.
La fattispecie, argomenta, sarebbe retta dall'art. 36 lett. a NAPR, che al pari del capoverso seguente, ammette modiche sopraelevazioni degli edifici esistenti nel nucleo.
A torto, prosegue poi l'insorgente, il Governo avrebbe omesso di considerare l'art. 14 NAPR, che permette in modo generale di sopraelevare gli edifici costruiti prima dell'entrata in vigore del PR anche se non rispettano le norme sulle distanze.
La ricorrente conclude rilevando che la finestrella di cui la resistente si prevale per esigere il rispetto di una distanza di 3 m dal suo stabile sarebbe abusiva. Anche da questo profilo il Consiglio di Stato avrebbe violato il diritto accogliendo l'impugnativa inoltratagli dall'opponente.
E. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, e dalla vicina __________, che contesta partitamente le tesi dell'insorgente.
L'impugnativa è invece condivisa dal municipio di __________ che conferma le osservazioni presentate in prima istanza.
Considerato, in diritto
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Data la natura delle questioni poste a giudizio, l'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm). Le prove chieste dall'insorgente (sopralluogo, testi, richiamo atti) non appaiono in effetti atte a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. La situazione dei luoghi ed i limiti dell'intervento in contestazione emergono peraltro chiaramente dagli atti. L'accertamento dell'illegittimità dell'apertura (finestrella) praticata sulla facciata dell'edificio della resistente, operato dal giudice civile decenni orsono, è d'altro canto irrilevante dal profilo dell'applicazione delle normative di diritto pubblico, che regolano il caso qui in esame.
Giusta l'art. 34 NAPR di __________, nelle aree definite "nucleo tradizionale" sono ammessi:
"a) gli interventi di riattamento o trasformazione degli edifici strutturati con elementi di valore storico o ambientale a condizione che vengano rispettati il carattere architettonico, la volumetria e le altezze dei singoli corpi di fabbrica.
Dovranno in particolare essere mantenute o ripristinate le caratteristiche delle facciate (aperture, balconi, loggiati) e dovrà essere rispettato, nelle sue linee generali, lo schema d'organizzazione interna dell'edificio mantenendo o ripristinando, nella misura del possibile, gli elementi strutturali verticali e orizzontali (solette, muri portanti, corpi scala).
Deve essere, inoltre, riproposta o rispettata la forma originaria del tetto.
Nell'ambito di tali interventi possono essere eccezionalmente concessi ampliamenti di portata limitata a condizione che:
l'intervento sia motivato da evidenti esigenze oggettive (igiene, sicurezza, ecc.);
sia rispettato l'allineamento storico determinato dall'edificio in oggetto e dagli edifici ad esso contigui;
non risultino sostanzialmente modificate le caratteristiche spaziali e ambientali del contesto edilizio.
b) La demolizione e ricostruzione degli edifici funzionalmente non abitabili e completamente sprovvisti di elementi di valore storico-artistico e ambientale.
Sulle singole possibilità di demolizione e ricostruzione, il Municipio, sentito il parere dell'autorità cantonale competente, deciderà caso per caso.
Le nuove volumetrie dovranno rispettare gli allineamenti storici e le contiguità esistenti lungo le contrade e dovranno essere compatibili, architettonicamente, con l'aspetto tradizionale del nucleo.
L'altezza dovrà essere, in generale, quella dell'edificio primitivo.
Ev. alzamenti sono ammessi eccezionalmente a condizione che non venga in ogni caso superata l'altezza degli edifici tipici dell'ambiente circostante.
Ev. ampliamenti planimetrici sono concessi solo alle condizioni enunciate per gli eventuali ampliamenti concessi alla lettera a).
Per un corretto inserimento nel contesto ambientale si dovrà avere una particolare cura nella scelta dei materiali da utilizzare, nella scelta dei tinteggi esterni, e nelle soluzioni di dettaglio relative agli elementi architettonici delle facciate (davanzali, inferriate, serramenti, porte d'entrata, gelosie, ecc.).
I tetti dovranno essere a falde con pendenze analoghe (in ogni caso non inferiori al 35 %) a quelle degli edifici circostanti.
c) Nuove costruzioni, limitatamente al nucleo di __________, nelle aree libere di contorno alle parti edilizie storiche o tradizionali di valore ambientale, solo se esse costituiscono un prolungamento organico dell'edificazione esistente.
Per le nuove volumetrie valgono le disposizioni enunciate alla lettera b).
Le distanze da rispettare sono:
da un fondo: a confine o a ml. 1.50;
verso un edificio senza aperture: in contiguità o a ml 3.00;
verso un edificio con aperture: ml 3.00.
Il Municipio, sentito il parere dell'autorità cantonale competente, può imporre caso per caso distanze maggiori per un miglior inserimento della costruzione."
L'art. 34 NAPR classifica gli interventi ammissibili nella zona dei nuclei tradizionali in tre diverse categorie.
La prima (lett. a) ha per oggetto gli edifici ancora integri e strutturati con elementi di valore storico o ambientale.
La seconda categoria (lett. b) interessa invece gli edifici funzionalmente non abitabili e completamente sprovvisti di elementi di valore storico-artistico o ambientale.
L'ultima (lett. c) disciplina invece l'edificabilità delle aree libere di contorno alle parti edilizie storiche o tradizionali di valore ambientale del nucleo di __________.
Per gli edifici della prima categoria sono per principio ammessi soltanto interventi di tipo conservativo (riattamento o trasformazione) volti al recupero ed alla valorizzazione della sostanza edilizia esistente. Ampliamenti di portata limitata (verticali od orizzontali) possono essere eccezionalmente concessi soltanto a determinate condizioni, sulle quali si ritornerà in dettaglio più avanti.
Gli edifici della seconda categoria possono invece essere demoliti e ricostruiti nel rispetto delle preesistenze, secondo le indicazioni del municipio. Ampliamenti sono ammessi soltanto in casi eccezionali ed a condizioni restrittive.
Nuove costruzioni possono infine essere autorizzate soltanto su determinati terreni del nucleo di __________, a condizione che vengono rispettate le distanze prescritte dalla lett. c della norma in esame.
Gli art. 34 lett. b) e c) NAPR non tornano applicabili, perché non si tratta né di una demolizione / ricostruzione di un edificio funzionalmente non abitabile e completamente sprovvisto di elementi di valore storico o ambientale, né di una nuova costruzione su un'area libera di contorno.
Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, le distanze prescritte dall'art. 34 lett. c) NAPR non sono applicabili. Come ben si può dedurre dal testo della norma, queste distanze sono applicabili soltanto alle nuove costruzioni nelle aree libere di contorno delle parti edilizie storiche o tradizionali del nucleo di __________.
non risultino sostanzialmente modificate le caratteristiche spaziali ed ambientali del contesto edilizio;
sia rispettato l'allineamento storico determinato dall'edificio in oggetto e dagli edifici contigui;
l'intervento sia motivato da evidenti esigenze oggettive (igiene, sicurezza ecc.).
Le prime due condizioni sono chiaramente soddisfatte. L'innalzamento del tetto di un metro al massimo è di portata limitata (sia in assoluto, sia per rapporto alla costruzione esistente), non modifica sostanzialmente le caratteristiche spaziali ed ambientali del contesto edilizio in cui si inserisce l'immobile e rispetta gli allineamenti.
Insoddisfatta è invece l'ultima delle condizioni sopra elencate. Nulla permette infatti di ritenere che l'ampliamento sia "motivato da evidenti esigenze oggettive", ovvero da necessità che scaturiscono dalla costruzione stessa, prescindendo dalla situazione personale del proprietario.
Nemmeno la ricorrente indica quali bisogni di natura oggettiva giustificherebbero l'innalzamento in contestazione. L'unica ragione apparente è riconducibile all'intenzione della proprietaria qui ricorrente di ricavare nuovi spazi abitabili da un sottotetto del tutto inagibile.
Una simile esigenza non è tuttavia di natura oggettiva. Potrebbe al limite esserlo se si trattasse di rendere funzionali spazi esistenti, oggettivamente utilizzabili a scopi abitativi. Qui invece si tratta di creare due nuovi locali in un sottotetto concepito e strutturato come semplice intercapedine e non come spazio utile od utilizzabile. Non può quindi essere considerata alla stregua di una necessità evidente, derivante dall'oggetto stesso. E' una semplice scelta personale della ricorrente, destinata ad incrementare le possibilità di utilizzazione dell'immobile. Non è un'opzione che qualsiasi proprietario sarebbe costretto a fare in considerazione della particolare situazione dell'edificio. Non basta quindi a giustificare il rilascio di un'autorizzazione in deroga al principio del mantenimento delle volumetrie esistenti chiaramente insito nell'art. 34 lett. a NAPR.
Invano si richiama l'insorgente all'art. 14 NAPR. Questa norma di carattere generale e volta a permettere la sopraelevazione di edifici esistenti in contrasto con le norme sulle distanze entrate successivamente in vigore, non prevale evidentemente sulla regola speciale sancita dall'art. 34 lett. a NAPR.
Né giova alla causa dell'insorgente dimostrare che la finestrella è abusiva. Non essendo comunque applicabili al caso concreto le distanze prescritte dall'art. 34 lett. c NAPR, la questione relativa alla legittimità di questa apertura dal profilo del diritto civile è del tutto irrilevante.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 6, 14, 34 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 800.-- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 1'200.-- alla controparte a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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