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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.150
Data decisione, Autorità: 27.08.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00150 DP 141/96 leo
Lugano 27 agosto 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 26 giugno 1996 di
__________ rappr. da: avv. __________
contro
la deciione 5 giugno 1996 del Consiglio di Stato (n. 2827) che respinge l'impugnativa presentata dal ricorrente avverso la risoluzione 14 marzo 1996 con la quale il Municipio di __________ ha rinunciato ad aggiudicare un'area messa a concorso per l'organizzazione di un parco divertimenti;
viste le risposte:
9 luglio 1996 del Consiglio di Stato;
10 luglio 1996 del Municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che nella seduta del 13 novembre 1995 il consiglio comunale di __________ ha autorizzato il municipio a concedere in locazione a terzi il piazzale della __________ (part. n. __________ RFD): bene patrimoniale di proprietà del comune (cfr. STA 24.8.92 in re comune di __________);
che la risoluzione del legislativo comunale specificava che la locazione era ammessa anche per l'organizzazione di parchi divertimenti, che l'aggiudicazione doveva avvenire per pubblico concorso, che doveva essere fissata una pigione minima e che restava riservata al municipio la facoltà di rinunciare a qualsiasi aggiudicazione;
che il 29 gennaio 1996 il Municipio di __________ ha indetto un pubblico concorso per la locazione del piazzale in questione affinché vi venisse organizzato un parco divertimenti dal 14 al 30 giugno 1996;
che tra le diverse condizioni il bando di concorso fissava un'offerta minima di fr. 30'000.-, precisando che nel caso in cui l'offerta minima non fosse stata raggiunta da nessun partecipante, il Municipio si riservava la facoltà di assegnare lo svolgimento del parco divertimenti al miglior offerente, oppure di rinunciare definitivamente all'assegnazione;
che in tempo utile sono state inoltrate due offerte: quella del ricorrente, limitata al periodo dal 20 al 30 giugno 1996, e quella del giostraio __________, entrambe per l'importo di fr. 10'000.--;
che, viste le offerte, il 14 marzo il Municipio di __________ ha deciso di rinunciare all'organizzazione di un parco divertimenti per l'anno 1996;
che con giudizio 5 giugno 1996 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta decisione municipale, respingendo l'impugnativa contro di essa inoltrata dall'opponente;
che contro il predetto giudizio governativo __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando l'assegnazione del parco divertimenti; dei motivi addotti a sostegno dell'impugnativa si dirà per quanto necessario nei seguenti considerandi;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal Municipio di __________ con argomenti che verranno semmai ripresi più avanti;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono pacificamente date dagli art. 208, 209 LOC; 43 e 46 PAmm: il ricorso è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che il bando di concorso configura in sostanza un invito rivolto ad una cerchia determinata od indeterminata di potenziali concorrenti ad inoltrare offerte per la stipulazione di un determinato contratto: offerente è il singolo concorrente, accettante è invece chi indice il concorso;
che per il principio dell'autonomia contrattuale, chi indice un concorso non è obbligato a deliberare sulle offerte inoltrate, ma è libero di rinunciarvi (DTF 46 II 372; Berner Kommentar zum OR, ad Art. 8 N 64);
che a maggior ragione questa libertà dev'essergli riconosciuta, quando l'ente banditore se la riserva espressamente come nel caso concreto;
che il bando di concorso, unitamente alle condizioni che incorpora o per la natura giuridica delle stesse, è immediatamente produttivo di effetti giuridici esterni e, pertanto, suscettibile di impugnativa immediata e a sé stante;
che, in concreto, l'insorgente non ha contestato il bando nel termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione (art. 213 LOC);
che, inoltrando la propria offerta senza riserve, ne ha pertanto accettato le condizioni; si è quindi sottomesso anche alla clausola che riservava al municipio la facoltà di prescindere da qualsiasi aggiudicazione;
che, contestando la decisione del municipio di rinunciare ad assegnare l'uso temporaneo dell'area messa a concorso, l'insorgente disattende manifestamente il principio della buona fede che vincola anche il privato nei confronti della pubblica amministrazione (Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed. N. 74 B II, pag. 458);
che l'esito non sarebbe diverso nemmeno nel caso in cui si volesse ammettere che la mancata indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso contro il bando di concorso permetta all'insorgente di contestare ancora in questa sede la clausola con cui il municipio si è riservato la facoltà di rinunciare a qualsiasi aggiudicazione;
che già per questi motivi il ricorso può essere respinto senza che occorra esaminare il fondamento delle censure sollevate dal ricorrente con riferimento alla libertà di commercio e di industria ed alla parità di trattamento fra organizzatori di parchi divertimento ed tenutari di circhi equestri;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti gli art. 208, 209 LOC; 18, 43, 46 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 500.- sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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