AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.145
Data decisione, Autorità: 27.08.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00145 DP 136/96 leo
Lugano 27 agosto 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 20 giugno 1996 di
contro
la decisione 11 giugno 1996 del Consiglio di Stato (n. 2888) che annulla la licenza edilizia 22 gennaio 1996 rilasciata dal municipio di Minusio al comune per la riattazione del ristorante __________ (part. n. __________ RFD) e per la formazione di 10 nuovi posteggi (part. n. __________ RFD);
viste le risposte:
3 luglio 1996 del Consiglio di Stato;
7 luglio 1996 di __________
8 luglio 1996 dell'arch. __________
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il comune di __________ è proprietario di uno stabile situato in località __________ in prossimità del nucleo del paese (part. n. __________ RFD).
L'edificio, costruito all'inizio del secolo, era adibito ad esercizio pubblico (ristorante __________). E' stato acquistato dal comune nel 1964 nell'intento di insediarvi un centro per persone anziane e bisognose. La destinazione originaria è stata abbandonata nel 1978. La patente d'esercizio pubblico è stata annullata nel 1980 per cessazione dell'attività.
Il fondo è stato incluso nel PR in una zona AP/EP con la specifica "superfici varie disponibili". Dopo la chiusura dell'esercizio, la costruzione è stata utilizzata per alcuni anni come sede provvisoria per le scuole, come sede di società e come magazzino/deposito. Da tempo è in disuso.
B. Nel 1990 il municipio ha chiesto al consiglio comunale di stanziare un credito di fr. 580'000.-- per ristrutturare lo stabile. Il relativo messaggio è stato tuttavia rinviato all'esecutivo comunale con l'invito a ristudiare le possibili utilizzazioni dell'immobile.
Con messaggio del 7 settembre 1990 il municipio ha proposto al consiglio comunale di indire un pubblico concorso per locare la proprietà a terzi, disposti a ripristinarne la funzione originaria, a trasformarla in un centro sociale e di reintegrazione per persone handicappate o ad utilizzarla come centro culturale/ricreativo.
Il legislativo comunale ha accolto la richiesta, ma ha invitato il municipio, una volta esperita la procedura di concorso, a precisare l'utilizzazione prevista. Fra le varie proposte di utilizzazione inoltrate dai concorrenti (centro culturale, scuola privata, esercizio pubblico, centro sociale/foyer per invalidi) il consiglio comunale, analogamente sollecitato dal municipio a determinarsi al riguardo, ha optato per il ripristino della destinazione originaria (ris. CC 10.4.1995).
C. Il 2 ottobre 1995 l'esercente __________, vincitore del concorso indetto dal municipio, ha chiesto per il tramite dell'arch. __________ il permesso di ristrutturare lo stabile in discussione, ripristinandone la destinazione originaria. La domanda prevedeva di riattare in un primo tempo soltanto il pianterreno e di realizzare 10 posti auto sul fondo contermine (part. n. __________ RFD) pure incluso nella zona AP/EP.
Alla domanda si sono opposti innumerosi vicini, qui resistenti, contestando l'intervento soprattutto dal profilo della conformità di zona. In sostanza, gli opponenti ritenevano inammissibile riattivare un esercizio pubblico situato su un fondo riservato ad opere d'interesse pubblico.
D. Raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, il 22 gennaio 1996 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni.
E. Con giudizio 11 giugno 1996 il Consiglio di Stato ha tuttavia annullato il provvedimento accogliendo il ricorso contro di esso inoltrato dagli opponenti.
In sostanza, il Governo ha ritenuto fondate le censure sollevate da questi ultimi in relazione al principio della conformità di zona sancito dall'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT.
F. Contro il predetto giudizio governativo, il comune di __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo il ripristino della licenza rilasciata per la ristrutturazione dello stabile.
In sostanza, l'insorgente pone l'accento sulla chiara volontà espressa dal legislativo comunale di ripristinare la destinazione originaria dell'edificio. Destinazione alla quale il comune non avrebbe mai rinunciato, rinnovando di anno in anno la garanzia di massima ottenuta nel 1987 per il rilascio di una nuova patente d'esercizio pubblico.
G. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono i vicini opponenti, ribadendo le contestazioni sollevate con successo in prima istanza.
Il beneficiario della licenza si limita invece a dichiarare di condividere l'impugnativa.
Considerato, in diritto
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
Date le circostanze, il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2.2. Nel caso in esame, i fondi dedotti in edificazione sono inclusi in una zona assoggettata a vincoli per attrezzature ed edifici pubblici (AP/EP). Il relativo piano delle attrezzature e degli edifici pubblici li assegna alla categoria delle "superfici varie disponibili" senza precisare ulteriormente la loro destinazione. E' comunque chiaro ed incontestato che questi fondi sono riservati per la realizzazione di opere d'interesse pubblico, ovvero di beni amministrativi, destinati al soddisfacimento delle esigenze primarie della collettività. Nemmeno l'insorgente contesta che l'edificabilità di questi fondi sia retta dall'art. 42 NAPR, disciplinante gli interventi edilizi ammissibili sulle superfici riservate alla costruzione di edifici od attrezzature d'interesse pubblico, quali edifici amministrativi, scuole, case per anziani, posteggi e via dicendo.
2.3. Sino al 1978, lo stabile in discussione era utilizzato come esercizio pubblico. Dopo di allora è stato utilizzato per scopi vari di natura precaria (sede scolastica, sede di società, magazzino). Negli ultimi dieci anni è caduto progressivamente in disuso.
Anche ammettendo che abbia mantenuto la sua destinazione originaria, malgrado l'annullamento della patente d'esercizio pubblico, è comunque certo che questa destinazione non è conforme alla funzione assegnata a questi fondi dal PR entrato in vigore nel 1984.
Il fatto che si tratti di un esercizio pubblico appartenente all'ente pubblico non permette ancora di annoverarlo nella categoria dei beni d'interesse pubblico. Si tratta sempre ancora di un bene patrimoniale del comune, ovvero di un bene privo di uno scopo pubblico diretto (cfr. art. 178 LOC).
In quanto tale, la sua destinazione non è conforme alla funzione (AP/EP) assegnata alla zona di utilizzazione. Incontestabilmente, si tratta quindi di un edificio esistente in contrasto con la destinazione di zona.
2.4. All'interno delle zone edificabili, le eccezioni al principio della conformità di zona sancito dall'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT sono disciplinate dal diritto cantonale (art. 23 LPT).
In quest'ottica, l'art. 70 LALPT dispone che edifici o impianti la cui destinazione non è conforme alla funzione prevista per la zona di utilizzazione possono essere conservati. Possono essere autorizzati solo lavori di manutenzione indispensabili.
Per motivi d'interesse pubblico, il PR può comunque prevedere misure più restrittive.
A tal proposito, l'art. 23 NAPR di __________ prevede che "per le costruzioni esistenti nelle zone edificabili in contrasto con le norme di zona, sono autorizzate le opere di manutenzione e di miglioria, i riattamenti e le trasformazioni a condizione che vengano rispettate le volumetrie e la destinazione venga adeguata a quella prevista dalle norme di zona".
2.5. Il controverso intervento edilizio prevede in concreto lavori che vanno ben oltre la semplice manutenzione. Non si tratta in effetti di assicurare la semplice conservazione dell'immobile, ma di ripristinare un'attività abbandonata da quasi un ventennio e di riattare uno stabile assai deperito a causa del prolungato disuso. Si tratta inoltre di costruire dieci posteggi riservati non alla collettività, ma alle necessità specifiche dell'esercizio pubblico.
Comportando il ripristino ed il consolidamento di una destinazione non conforme alla funzione prevista dalla zona di utilizzazione, si deve necessariamente escludere che siano date le premesse degli art. 70 LALPT e 23 NAPR per rilasciare la licenza.
Poco importa che il ripristino della primitiva destinazione sia stato voluto dal legislativo comunale. L'avallo dato dal consiglio comunale all'operazione non permette di scostarsi dai vincoli di PR. Non permette, in particolare, di concedere al comune facilitazioni che non verrebbero mai accordate ad un privato. Tutt'al più può costituire una premessa per avviare una procedura di variante del PR volta ad escludere i fondi del comune dalla zona AP/EP, per integrarli nella zona limitrofa.
La tassa di giustizia va posta a carico del comune soccombente, che è insorto a difesa dei suoi interessi patrimoniali.
Per questi motivi,
visti gli art. 22, 23 LPT; 70 LALPT; 21 LE; 23, 42 NAPR di Minusio; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 1'000.-- sono a carico del comune di __________.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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