AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.139
Data decisione, Autorità: 27.08.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00139 DP 130/96 cm
Lugano 27 agosto 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 12 giugno 1996 di
rappr. da: __________
contro
la decisione 22 maggio 1996 del Consiglio di Stato (n. 2574) che accoglie l'impugnativa presentata da __________ avverso la risoluzione 5 marzo 1996 con cui il municipio di __________ ha ordinato all'insorgente di demolire gli edifici sub. D e G della part. no. __________ RFD;
viste le risposte:
21 giugno 1996 di __________ - 25 giugno 1996 del municipio di __________;
26 giugno 1996 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che la comunione ereditaria fu __________, qui ricorrente, è comproprietaria di un fondo (part. no. __________ RF) situato a __________ fuori della zona edificabile, sul quale sorgono tre vecchi edifici pericolanti; in particolare:
· una cascina (sub. A) su due piani, la cui parte superiore è utilizzata come deposito agricolo;
· un diroccato (sub. D) di cui restano soltanto i muri perimetrali sino all'altezza del primo piano;
· un rudere (sub. G)
che su sollecitazione del vicino __________, qui resistente, il 15 marzo 1994 il municipio di __________ ha ordinato ai proprietari dei suddetti immobili di demolirli per motivi di sicurezza;
che con giudizio 12 ottobre 1994 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dai proprietari degli edifici;
che dopo aver constatato che i ricorrenti avevano lasciato trascorrere infruttuosamente il termine assegnato loro in sede di sopralluogo per proporre un intervento di messa in sicurezza dell'edificio censito come subalterno A, il Governo ha ritenuto che gli stessi non avessero alcuna reale intenzione di procedere ad un consolidamento;
che su richiesta del vicino __________ il 19 febbraio 1996 la Sezione Enti Locali del Dipartimento delle istituzioni ha invitato il municipio a "prendere tutte le misure necessarie al fine di applicare la risoluzione governativa 12 ottobre 1994";
che con decisione 5 marzo 1996 il municipio di __________ ha ingiunto alla ricorrente di demolire gli edifici sub. G e D: ha invece omesso di sollecitare anche la demolizione dello stabile sub. A, ritenendolo degno di conservazione;
che con giudizio 22 maggio 1996 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso inoltrato da __________ contro la predetta risoluzione, che ha annullato, rinviando gli atti al municipio affinché assegnasse ai proprietari degli edifici un ultimo termine per demolirli;
che, in sostanza, il Governo ha ritenuto che non fossero dati i presupposti per rimettere in discussione l'ordine di demolire gli edifici, impartito dal municipio agli eredi __________ nel 1994 e confermato dallo stesso Consiglio di Stato con la decisione di cui si è detto sopra;
che contro il predetto giudizio governativo la comunione ereditaria soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che narrati i fatti, la ricorrente allega di voler consolidare gli edifici; osservando che l'inventario dei rustici depositato presso la cancelleria comunale definisce il subalterno A come "meritevole 1 D", ossia degno di esser conservato per uso agricolo;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal vicino __________, che ne chiede il rigetto con argomenti di cui semmai si dirà più avanti;
che il municipio rinvia alle osservazioni favorevoli alla ricorrente presentate in prima istanza;
considerato in diritto
che il ricorso è ricevibile in ordine giusta gli art. 21 LE; 43 e 46 PAmm; la decisione governativa impugnata è stata effettivamente intimata soltanto il 29 maggio 1996: il ricorso è quindi tempestivo;
che data la natura delle questioni poste a giudizio l'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); nemmeno la ricorrente sollecita invero l'assunzione di particolari prove;
che la decisione 15 marzo 1994 con cui il municipio di __________ ha ingiunto ai ricorrenti di demolire i tre fabbricati (pericolanti ed in parte già crollati) è cresciuta da tempo in giudicato: la ricorrente l'ha accettata, rinunciando ad impugnare davanti a questo Tribunale il giudizio 12 ottobre 1994 con cui il Consiglio di Stato l'aveva confermata;
che la ricorrente non ha mai chiesto la revisione od il riesame della decisione 15 marzo 1994 del municipio di __________;
che l'ordine di demolizione è stato implicitamente rimesso in discussione dal municipio, che quando è stato sollecitato ad intervenire affinché venisse eseguito, si è limitato ad esigere l'abbattimento di due dei tre edifici (sub. D e G), omettendo di richiamare all'insorgente l'obbligo di demolire anche l'edificio meno malandato (sub. A);
che non avendo la ricorrente contestato l'obbligo di demolire gli edifici in peggiori condizioni (D e G) nemmeno in quella circostanza, la vertenza si riduce alla questione a sapere se il rustico sub A possa sfuggire alla demolizione;
che, da questo profilo, non si può fare a meno di rilevare che nella misura in cui concerne questo stabile, l'ordine di demolizione 15 marzo 1994 impartito dal municipio alla ricorrente è tuttora valido e vincolante;
che in effetti, non è mai stato formalmente revocato; nemmeno con la decisione 5 marzo 1996 con cui il municipio ha sollecitato la demolizione dei rustici (già parzialmente crollati o diroccati) sub. D e G;
che le considerazioni sviluppate dal municipio in questo provvedimento per sottrarre l'edificio sub A in quanto meritevole di conservazione non si sono infatti tradotte in una formale revoca dell'ordine di demolire anche questo stabile;
che, per principio, la legittimità delle decisioni cresciute in giudicato non può essere rimessa in discussione nell'ambito di procedimenti volti ad ottenerne l'esecuzione (cfr. Scolari, Commentario della LE, ad art. 57 N. 31 e rimandi);
che così stando le cose il ricorso può essere respinto senza che occorre verificare se siano dati i presupposti per rivedere o riesaminare l'ordine di abbattere anche questo edificio;
che, comunque, la decisione governativa impugnata andrebbe confermata anche da questo profilo non essendo per nulla dati i presupposti per rivedere un ordine di demolizione giustificato da una situazione di pericolo che la ricorrente non accenna a voler concretamente eliminare;
che la tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza;
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 35; 43, 46, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 500.-- è a carico dei membri della comunione ereditaria fu __________ in solido, che rifonderanno identico importo al resistente __________ a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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