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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.138
Data decisione, Autorità: 30.07.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00138 DP 129/96 cm
Lugano 30 luglio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Monica Campana Liebi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 6 giugno 1996 di
contro
la decisione 22 maggio 1996 (no 2591) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso 7 maggio 1996 interposto dall'insorgente avverso la decisione 18/19 aprile 1996 con cui il consiglio consortile del consorzio per i centri di attrezzature sportive e ricreativo-balneari dei comuni della __________ e della __________ ha stanziato un credito di fr. 800'000.-- per lo studio di un progetto definitivo per la realizzazione di infrastrutture consortili;
richiamato l'art. 48 LPAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 18/19 aprile1996 il consiglio consortile del consorzio per i centri di attrezzature sportive e ricreativo-balneari dei comuni della __________ e della __________ ha deciso lo stanziamento di un credito di fr. 800'000.-- per lo studio di un progetto definitivo per la realizzazione di infrastrutture consortili;
che il 7 maggio 1996 __________, cittadino di __________, ha interposto ricorso davanti al Consiglio di Stato chiedendo che la decisione consortile fosse annullata;
che il Governo, con risoluzione 22 maggio 1996, ha respinto il gravame per carenza di legittimazione attiva del ricorrente;
che __________ con ricorso 6 giugno 1996 ha impugnato la decisione dell'esecutivo davanti al Tribunale cantonale amministrativo postulando che gli fosse riconosciuta la legittimazione a impugnare la decisione del consiglio consortile per dei motivi che non appare necessario riassumere;
Considerato, in diritto
che, giusta l'art. 38 LCCom, per quanto riguarda i ricorsi contro le decisioni degli organi consortili sono applicabili per analogia le norme del titolo ottavo della legge organica comunale (LOC);
che pertanto la competenza di questo Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC) e il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPAmm);
che l'art. 209 LOC conferisce la legittimazione a ricorrere ai cittadini attivi del comune (lett. a) ed a chi dimostra un interesse legittimo (lett. b);
che in materia di consorzi di comuni la legittimazione a ricorrere contro le decisioni degli organi consortili può essere riconosciuta unicamente ai comuni ed a chi dimostra un interesse legittimo giusta l'art. 209 lett. b LOC;
che in effetti i consorzi di comuni sono corporazioni di diritto pubblico (art. 1 cpv. 2 LCCom) aventi personalità giuridica (art. 9 LCCom) e i cui membri sono (e possono essere) solo i comuni medesimi (art. 1 cpv. 1 LCCom);
che, di conseguenza, va negata la legittimazione ricorsuale al singolo cittadino di un comune consorziato, poiché egli non fa parte, ovvero non è membro, del consorzio (cfr. STA 20 settembre 1993 in re __________ e referenze ivi citate: pubblicata in RDAT I-1994 no 15);
che del resto la cosiddetta actio popularis è data solo contro le decisioni rese da organi comunali (cfr. Rampini, interesse legittimo e giurisdizione amministrativa: pubblicato in RDAT 1978, pag. 204 seg. cifra 2; Scolari, Commentario alla legge edilizia, ad art. 43 no 9);
che, stante quanto precede, in materia di consorzi retti dalla LCCom non vi è spazio alcuno per l'applicazione dell'art. 209 lett. a LOC in difetto di analogia tra lo statuto del cittadino (ossia di chi ha i diritti politici in materia comunale; art. 11 cpv. 2 LOC) verso il comune e quello dello stesso cittadino verso un consorzio di cui fa parte il comune medesimo (cfr. STA 20 settembre 1993 citata);
che, per ciò che concerne il caso concreto, il ricorrente non ha dimostrato di essere portatore di un interesse legittimo ai sensi della giurisprudenza (su tale concetto cfr. STA 24 agosto 1992 in re comune di __________ pubblicata in RDAT I-1993 no 22 consid. 1);
che, per quanto risulta dagli atti, l'insorgente non è toccato dalla decisione impugnata più di qualsiasi altro cittadino o della collettività;
che, stante quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;
che tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza;
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 9 ,38 LCCom, 11, 208, 209, 46, 48 LPAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 200.-- (duecento) sono poste a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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