AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.137
Data decisione, Autorità: 30.07.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00137 DP 128/96 cm
Lugano 30 luglio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 giugno 1996 di
contro
la risoluzione 22 maggio 1996 (n. 2575) con cui il Consiglio di Stato ha evaso ai sensi dei considerandi il ricorso 18 gennaio 1996 di __________ avverso la decisione 11 gennaio 1996 con cui il municipio di __________ ha respinto il reclamo del resistente contro la tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti relativa al periodo 7 marzo-31 dicembre 1995 concernente l'albergo __________;
viste le risposte:
18 giugno 1996 del Consiglio di Stato;
24 giugno 1996 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Il 7 marzo 1995 il dipartimento delle istituzioni, sezione enti locali, ha approvato una modifica degli art. 31 lett. d) ed e) e 34 del Regolamento per il servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti (RRR) del comune di __________. La prima disposizione determinava le tasse minime e massime per il servizio da prelevare presso gli utenti (le lettere d) ed e) riguardavano alberghi e ristoranti rispettivamente), la seconda concerneva invece l'entrata in vigore del RRR, che é stata stabilita alla data di approvazione dello stesso da parte dell'autorità cantonale.
b) Fondandosi sull'art. 31 RRR il 4 aprile 1995 il municipio di Ascona ha emanato un'ordinanza, pubblicata all'albo nel periodo 10-24 aprile 1995, attraverso la quale ha determinato le tasse per ciascuna categoria di utenti. L'entrata in vigore dell'ordinanza é stata fissata al 7 marzo 1995.
B. a) In data 31 ottobre 1995 il municipio di __________ ha notificato a __________, titolare della patente d'esercizio pubblico concernente l'albergo __________, la tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti relativa all'albergo anzidetto per il periodo 7 marzo-31 dicembre 1995, di fr. 13'559,35, calcolata in applicazione dell'art. 31 RRR e dell'ordinanza municipale 4 aprile 1995.
b) __________ ha inoltrato un reclamo al municipio di __________ avverso quella tassazione, che é tuttavia stato respinto con decisione 11 gennaio 1996.
c) Con risoluzione 22 maggio 1996 il Consiglio di Stato ha evaso ai sensi dei considerandi il ricorso presentato da __________ contro la decisione municipale 11 gennaio 1996. Dopo aver respinto svariate censure sollevate nel ricorso, che non appare necessario di riassumere, per tutelare il principio di uguaglianza e il divieto d'arbitrio il Consiglio di Stato ha ritenuto di dovere modificare l'ultima frase dell'art. 31 RRR, la quale prevedeva che "la chiusura temporanea legale o volontaria dell'esercizio pubblico non dà diritto ad alcuna esenzione parziale della tassa prevista", stralciando l'aggettivo "legale": in tal modo i titolari di esercizi pubblici legalmente chiusi per un certo periodo dell'anno - com'è il caso per il ricorrente, il cui albergo rimane aperto come da patente d'esercizio solo da marzo a dicembre - avrebbero potuto rivendicare con successo una riduzione della tassa posta a loro carico. Dal momento però che nella fattispecie la tassa impugnata riguardava il servizio prestato nel periodo 7 marzo-31 dicembre 1995, non entrava in linea di conto una sua riduzione. Il dispositivo n. 3 di quella risoluzione indicava la facoltà di aggravarsi contro la stessa innanzi a questo Tribunale.
C. Con ricorso 7 giugno 1996 il comune di __________ é insorto innanzi a questo Tribunale contro il giudicato governativo, chiedendo il suo annullamento ed il ripristino dell'art. 31 RRR come al testo approvato dal dipartimento delle istituzioni, sezione enti locali. Ai fini della soluzione della lite non appare necessario riassumere i motivi addotti dal ricorrente.
Il Consiglio di Stato ha sollecitato la reiezione del gravame. __________ ha comunicato al Tribunale che non intendeva presentare osservazioni.
Considerato, in diritto
Prima di entrare nel merito di una istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm).
Le decisioni del Consiglio di Stato sono definitive, a meno che la legge preveda il ricorso al Tribunale amministrativo o al Gran Consiglio (art. 55 cpv. 3 PAmm; inoltre 60 cpv. 1 PAmm): questa eccezione si verifica, di regola, nel caso in cui il Consiglio di Stato decide quale autorità di ricorso un'impugnativa presentata contro la decisione di un organo comunale (art. 208 cpv. 1 LOC). Nel concreto caso, procedendo alla modifica dell'ultima frase dell'art. 31 RRR, il Consiglio di Stato può però aver agito esclusivamente in qualità di autorità di vigilanza sui comuni ai sensi degli art. 194 segg. LOC. In effetti la verifica della costituzionalità di quella disposizione - e se del caso la sua correzione - esulava dall'oggetto della lite; non appariva dunque necessaria ai fini dell'evasione del ricorso di __________. A tal punto che la tassa prelevata presso quest'ultimo é stata confermata. Ora, le decisioni emanate dal Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza sui comuni sono inappellabili, fatta salva la possibilità, per chi é leso nei suoi legittimi interessi ma ad esclusione del comune, di aggravarsi al Tribunale amministrativo (art. 207 LOC; RDAT I-1992 N. 5 pag. 18). Del resto, poiché l'impugnativa non verte su di una contestazione concretamente implicante l'applicazione dell'art. 31 ultima frase RRR, l'esame del merito del gravame presentato dal comune consisterebbe nel controllo astratto della costituzionalità di detta norma: quel controllo é tuttavia precluso al Tribunale amministrativo (RDAT I-1993 N. 10 consid. 2.2. e rinvii). Il ricorso del comune di __________ deve pertanto essere dichiarato irricevibile. L'erronea indicazione dei rimedi di diritto contenuta nel giudicato governativo impugnato non permette di modificare quella conclusione: la competenza é infatti stabilita dalla legge (art. 2 PAmm).
L'erronea indicazione dei rimedi di diritto di cui alla risoluzione impugnata permette al comune di essere sollevato dal pagamento della tassa di giudizio (art. 18 PAmm). A __________ che non ha presentato osservazioni, non vengono assegnate ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 207, 208 LOC, 2,3, 28, 55, 60 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso é irricevibile.
Non si preleva una tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster