AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.135
Data decisione, Autorità: 15.07.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00135 DP 126/96 leo
Lugano 15 luglio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 giugno 1996 di
rappr. da: avv. __________
contro
la risoluzione 15 maggio 1996 (n. 2456) con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso 26 gennaio 1996 dell'insorgente avverso la decisione 11 gennaio 1996 con cui il municipio di __________ ha respinto il suo reclamo contro la tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti relativa al periodo 7 marzo-31 dicembre 1995 concernente il ristorante __________;
viste le risposte:
25 giugno 1996 del municipio di __________;
26 giugno 1996 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Il 7 marzo 1995 il dipartimento delle istituzioni, sezione enti locali, ha approvato una modifica degli art. 31 lett. d) ed e) e 34 del regolamento per il servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti (RRR) del comune di __________. La prima disposizione determinava le tasse annue minime e massime per il servizio da prelevare presso gli utenti (le lettere d) ed e) riguardavano alberghi e ristoranti rispettivamente), la seconda concerneva invece l'entrata in vigore del RRR, che é stata stabilita alla data di approvazione dello stesso da parte dell'autorità cantonale.
b) Fondandosi sull'art. 31 RRR il 4 aprile 1995 il municipio di __________ ha promulgato un'ordinanza, pubblicata all'albo nel periodo 10-24 aprile 1995, attraverso la quale ha determinato le tasse per ciascuna categoria di utenti. Per quanto concerne i ristoranti con alloggio la tassa é stata fissata in fr. 50.--/letto, fr. 24.--/posto interno e fr. 12.--/posto esterno. L'entrata in vigore dell'ordinanza é stata stabilita al 7 marzo 1995.
B. a) In data 31 ottobre 1995 il municipio di __________ ha notificato a __________, titolare della patente d'esercizio pubblico concernente il ristorante __________, la tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti relativa al ristorante anzidetto per il periodo 7 marzo-31 dicembre 1995, di fr. 6'039,50, calcolata in applicazione dell'art. 31 RRR e dell'ordinanza municipale 4 aprile 1995. Ai fini della determinazione dei posti letto, dei posti interni ed esterni il municipio si é riferito alla patente d'esercizio pubblico rilasciata al ricorrente il 12 aprile 1989 dall'allora ufficio di polizia amministrativa, la quale indicava 16 letti, 156 posti interni e 200 posti esterni.
b) __________ ha inoltrato un reclamo al municipio di __________ avverso quella tassazione, facendo notare che il numero dei letti assommava a 14 e che il numero dei posti interni ed esterni non corrispondeva al numero effettivo delle sedie. Egli ha quindi sollecitato il municipio a verificare il numero dei letti e dei posti in collaborazione con l'ufficio permessi e passaporti ed a emettere una nuova tassazione sulla scorta di quegli accertamenti. Con decisione 11 gennaio 1996 il municipio ha tuttavia respinto il reclamo, per il motivo che i parametri di calcolo della tassa erano stati desunti dalla patente dell'esercizio pubblico.
C. a) Con ricorso 26 gennaio 1996 __________ ha impugnato quella decisione municipale davanti al Consiglio di Stato, ribadendo le motivazioni già esposte in sede di reclamo. Egli ha annesso al gravame un adeguamento della patente dell'esercizio pubblico rilasciatagli dall'ufficio permessi e passaporti il 13 dicembre 1995, dal quale risultava che i letti erano 14, i posti interni 95 e quelli esterni 120.
b) Con risoluzione 15 maggio 1996 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, per il motivo che l'accertamento della struttura dell'esercizio effettuata dall'ufficio permessi e passaporti e relativo adeguamento della patente aveva avuto luogo posteriormente all'emissione della tassa e che pertanto la nuova patente, come aveva osservato il municipio nella risposta al ricorso, avrebbe potuto far stato per il conteggio della tassa solo a partire dall'esercizio 1996.
D. Con ricorso 7 giugno 1996 __________ é insorto innanzi a questo Tribunale contro il testé menzionato giudicato governativo, chiedendo il suo annullamento. Il ricorrente riprende le stesse argomentazioni che aveva sviluppato davanti alle istanze inferiori. Chiede inoltre l'esperimento di un sopralluogo ed il richiamo dal municipio di __________ degli incarti concernenti gli interventi edilizi effettuati presso l'esercizio pubblico.
Il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ hanno sollecitato la reiezione del gravame.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale é data (art. 208 cpv. 1 LOC). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 209 lett. b LOC, 43 PAmm). Il gravame é pertanto ricevibile in ordine.
Il ricorrente sollecita in primo luogo l'esperimento di un sopralluogo ed il richiamo dal municipio di __________ degli incarti concernenti gli interventi edilizi effettuati presso l'esercizio pubblico. Questi ultimi documenti sono invero già stati spontaneamente annessi dall'Esecutivo alla risposta di causa. In applicazione dell'art. 18 cpv. 1 PAmm il Tribunale non ritiene invece necessario di procedere al sopralluogo, dal momento che - come si vedrà in seguito - quel mezzo di prova non appare rilevante o comunque indispensabile ai fini del giudizio.
Come risulta dall'esposizione dei fatti il municipio di __________ ha fondato il conteggio della tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti sui dati relativi ai letti ed ai posti risultanti dalla patente d'esercizio pubblico rilasciata il 12 aprile 1989 a favore del ricorrente da parte dell'allora ufficio polizia amministrativa. La sussistenza di un'identica struttura dell'esercizio pubblico era inoltre stata confermata da parte dell'ufficio permessi e passaporti al municipio di __________ l'11 gennaio 1995. Il calcolo dell'avversato tributo operato dal municipio di __________ appare pertanto corretto. Invano il ricorrente pretende di poter modificare quella conclusione appellandosi alla nuova patente rilasciatagli il 12 dicembre 1995 da parte dell'ufficio permessi e passaporti. In effetti quella modifica riduttiva della patente può spiegare effetti solo posteriormente alla sua emissione: fino a quella data il ricorrente poteva invece legittimamente disporre di più letti e posti di quanti siano stati stabiliti nella nuova patente. Donde il diritto del municipio di tassarlo di conseguenza.
Sulla scorta di quanto precede il ricorso di __________ deve essere respinto. La tassa di giudizio deve essere posta a carico dell'insorgente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 207, 208 LOC, 18, 28, 43, 46, 55, 60 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giudizio, di fr. 500.--, é posta a carico del ricorrente
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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