AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.130
Data decisione, Autorità: 02.09.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00130 DP 121/96 cm
Lugano 2 settembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 5 giugno 1996 di
__________ rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 15 maggio 1996 (n. 2454) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 5 ottobre 1995 con cui la Delegazione del Consorzio intercomunale della __________ lo destituisce per motivi disciplinari dalla carica di cuoco presso il Centro sociale per anziani "__________" di __________;
viste le risposte:
18 giugno 1996 del Consiglio di Stato;
27 giugno 1996 della Delegazione consortile;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il ricorrente __________ è stato assunto, a partire dal 1. dicembre 1993, dal Consorzio intercomunale della __________ ed __________ quale cuoco presso il centro sociale per anziani di __________ ("__________"). La nomina è avvenuta con un periodo di prova di un anno.
B. Con raccomandata 16 dicembre 1994, il presidente della Delegazione consortile e il direttore del "__________" hanno comunicato al ricorrente di voler prolungare il suo periodo di prova sino al 30 giugno 1995, visto che sino a quel momento il lavoro svolto presso la cucina dell'infrastruttura consortile non era stato del tutto soddisfacente.
Con lettera 23 dicembre 1994, __________ si è opposto a tale misura.
Il 28 dicembre 1994, la Delegazione consortile ha quindi risolto di disdire il rapporto di lavoro con l'insorgente a partire dal 31 marzo 1995, argomentando che da una valutazione complessiva dell'attività svolta presso il "__________", era emersa la sua non idoneità a ricoprire la delicata funzione, per la quale era stato assunto.
C. Contro la predetta decisione il ricorrente è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.
L'Esecutivo cantonale, con sentenza 7 giugno 1995, ha accolto il gravame, ritenendo illegale il licenziamento per il fatto che, in base alle disposizioni del Regolamento organico dei dipendenti del Consorzio (ROD), un simile provvedimento avrebbe potuto essere adottato soltanto per motivi disciplinari, previa un'inchiesta amministrativa atta a chiarire eventuali manchevolezze del dipendente.
D. Il 26 giugno 1995 la Delegazione consortile ha risolto di avviare un'inchiesta disciplinare nei confronti del ricorrente per ripetuti ritardi nell'inizio dei turni di lavoro, per condotta reprensibile nei confronti del direttore del "__________" e di altri dipendenti dello stesso, nonché per una serie d'inosservanze al capitolato d'oneri e di violazioni ai doveri di servizio, di cui si dirà più nel dettaglio in seguito. La Delegazione consortile ha altresì comunicato al __________ di aver deciso di sospenderlo con effetto immediato dall'impiego e dallo stipendio per tutta la durata dell'inchiesta.
Contro quest'ultimo punto della risoluzione, __________ ha interposto ricorso davanti al Consiglio di Stato.
Con decisione 13 dicembre 1995, il Governo cantonale ha respinto detto gravame, ritenendo, sulla base di un giudizio di verosimiglianza, adeguato e conforme al principio di proporzionalità il provvedimento assunto dal Consorzio nei confronti del suo dipendente.
E. Terminata l'inchiesta amministrativa, la Delegazione consortile ha risolto con decisione 5 ottobre 1995 di licenziare per motivi disciplinari __________ a far tempo dal 26 giugno 1995 ed ha confermato il provvedimento di sospensione dall'impiego e dallo stipendio precedentemente pronunciato.
A motivazione della propria decisione, la Delegazione consortile ha addotto in sostanza che le continue e ripetute trasgressioni del dipendente ai suoi doveri di servizio non consentono più la continuazione del rapporto di lavoro. Secondo la Delegazione consortile, il comportamento arrogante ed irriguardoso mantenuto dal __________ nei confronti di superiori gerarchici e colleghi, nonché i suoi gravi inadempimenti agli obblighi di lavoro hanno ormai irrimediabilmente perturbato i fondamenti di fiducia e di lealtà sui quali si deve sorreggere il rapporto di servizio.
In particolare al ricorrente sono stati rimproverati ripetuti ritardi nell'inizio dei turni di lavoro, una condotta riprovevole ed insubordinata nei confronti dei superiori, gravi e ripetute inosservanze al capitolato d'oneri come ad esempio la mancata esecuzione dell'inventario del materiale rotto in cucina, la mancata ordinazione in tempo utile di alimentari, l'ordinazione di merce non a concorso, la mancata segnalazione a chi di dovere della presenza di un notevole quantitativo di pane raffermo e di patate avariate, l'ordinazione di un'eccessiva quantità di bibite ed il mancato controllo delle loro scadenze, un'insufficiente pulizia della cucina, la disattenzione delle prescrizioni impartite dalla responsabile del settore cure in relazione alla preparazione dei pasti e alle necessità alimentari degli ospiti della Casa per anziani, il mancato rispetto del divieto di fare accedere persone non autorizzate alla cucina del "__________", nonché di aver provveduto all'ordinazione di merce per consumi privati, di aver effettuato delle chiamate private con il telefono della cucina e di aver espresso le proprie critiche circa l'organizzazione del settore cucina, senza rispettare le vie di servizio.
F. Contro la predetta decisione, __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento e postulando la concessione dell'effetto sospensivo al gravame, al fine di permettere la sua reintegrazione nell'impiego e nel salario durante il periodo della vertenza.
In quella sede l'insorgente ha contestato puntualmente i singoli rimproveri mossigli dalla Delegazione consortile. In particolare ha sostenuto che le cause degli inconvenienti riscontrati nella cucina, vanno ricercate essenzialmente nella cattiva organizzazione del "__________", nella confusione circa le mansioni da svolgere e nella mancanza di personale. Ha aggiunto di non essere l'unico responsabile del reparto cucina, essendovi pure un altro cuoco di pari grado.
Ha sostenuto di essere vittima di una cospirazione finalizzata all'ottenimento, nei più brevi tempi, del suo licenziamento.
G. Con giudizio 15 maggio 1996, il Consiglio di Stato ha respinto la predetta impugnativa.
Il Governo cantonale ha ritenuto sufficientemente provati dall'inchiesta i vari rimproveri all'indirizzo del ricorrente ed ha quindi considerato come giustificato e proporzionato il provvedimento disciplinare adottato dal Consorzio, visto che le varie violazioni ai doveri di servizio perpetrate dall'insorgente hanno ormai definitivamente compromesso il necessario rapporto di fiducia che normalmente dovrebbe sussistere tra datore di lavoro e dipendente.
H. Contro la predetta decisione governativa __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinvio della stessa all'istanza inferiore per un nuovo giudizio.
Chiede pure di essere messo al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Riprendendo le argomentazioni già sviluppate davanti alla precedente istanza di giudizio, afferma che quest'ultima ha accertato i fatti in modo inesatto e incompleto, dato che non ha praticamente preso in considerazione le varie contestazioni da lui sollevate avverso le accuse mosse dalla Delegazione consortile.
Sostiene pure che non sussiste in ogni caso da parte sua una colpa tanto grave da giustificare un provvedimento così radicale come quello in contestazione, tanto più che in passato non erano mai state adottate delle misure disciplinari nei suoi confronti. Afferma quindi che con la decisione impugnata è stato violato il principio di proporzionalità.
I. All'accoglimento del ricorso si oppone la Delegazione consortile. che contesta le tesi dell'insorgente con argomenti di cui si dirà semmai più avanti.
Dal canto suo il Consiglio di Stato propone la reiezione del gravame.
Considerato, in diritto
La legittimazione attiva del ricorrente discende dai combinati art. 38 LCons, 209 LOC e 43 PAmm ed è nel caso di specie pacificamente data.
Di conseguenza il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza che si rendano necessari ulteriori accertamenti (art. 18 PAmm).
Le violazioni dei doveri di servizio, riconducibili ad azioni od omissioni poste in essere con intenzione o negligenza, sono sanzionate con provvedimenti disciplinari. Lo scopo perseguito da queste misure afflittive è principalmente quello di ristabilire all'interno dell'amministrazione l'ordine perturbato da comportamenti trasgressivi da parte di dipendenti, ripristinando in tal modo il buon funzionamento dell'amministrazione pubblica e la fiducia in esso riposta dagli amministrati.
Le sanzioni disciplinari sono di diverso tipo e vanno in genere dal semplice ammonimento alla destituzione.
Nel caso di specie, giusta l'art. 52 ROD, la violazione dei doveri di servizio, la trascuranza o l'inadempimento delle mansioni affidate vengono punite dalla Delegazione consortile con l'ammonimento, la multa sino a fr. 300.--, la sospensione dall'impiego e dallo stipendio per un periodo fino a 3 mesi oppure con il licenziamento.
Nella scelta e nella commisurazione del provvedimento da applicare, occorre tenere adeguatamente conto della gravità oggettiva dell'infrazione e del grado di colpa del trasgressore, rispettando il principio di proporzionalità (cfr. Imboden /Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. 54 B I e seg.; Hinterberger, Disziplinarfehler und Disziplinarmassnahmen im Recht des öffentlichen Dienstes, pag. 364 e segg.).
Quello della destituzione è di regola il provvedimento disciplinare maggiormente incisivo e viene pertanto adottato a carico di quei dipendenti che intenzionalmente violano i loro doveri di servizio in modo tanto grave, sia dal profilo oggettivo, sia dal profilo soggettivo, da compromettere in modo irrimediabile la fiducia in loro riposta dall'autorità. Il provvedimento disciplinare estintivo del rapporto di servizio deve quindi essere determinato da una condotta intenzionale, gravemente trasgressiva dei doveri inerenti alla posizione giuridica del dipendente pubblico (RDAT 1985, no. 28). Il licenziamento disciplinare può anche essere giustificato da una serie trasgressioni che, considerate singolarmente non rivestono particolare rilevanza, ma che nel loro complesso denotano un'attitudine del dipendente inconciliabile con i doveri di servizio. Di principio, in questi casi, la destituzione deve essere preceduta da sanzioni minori e da un'esplicita comminatoria di licenziamento (Bellwald, Die disziplinarische Verantwortlichkeit der Beamten, pag. 156 e seg.).
Per il fatto che con il licenziamento non viene tanto perseguito lo scopo di correggere il comportamento trasgressivo del dipendente, quanto piuttosto quello di tutelare il corretto ed efficiente funzionamento del servizio pubblico, dottrina e giurisprudenza evidenziano il carattere prettamente afflittivo di questo provvedimento, che lo distingue dalle altre misure disciplinari solitamente previste dalle leggi (DTF 101 Ia 308 e seg.; Knapp, La violation du devoir de fidélité, cause de cessation de l'emploi des fonctionnaires fédéraux, in: ZSR 103/1984 I pag. 501).
Viste le conseguenze particolarmente gravose per il dipendente, il licenziamento disciplinare va considerato in ogni caso come l'estremo rimedio per ristabilire un efficiente e ordinato svolgimento dell'attività amministrativa (Hinterberger, op. cit. pag. 323).
Per contro inadempienze non addebitabili a colpa del dipendente non possono dare luogo a dei provvedimenti disciplinari. A carico dei dipendenti inadempienti, segnatamente per incapacità, possono nondimeno essere adottate misure volte a salvaguardare l'efficienza dell'ente pubblico ed a ripristinare la fiducia in esso riposta dalla collettività.
Le inadempienze di un dipendente possono giustificare l'adozione simultanea di sanzioni disciplinari e di provvedimenti amministrativi. Le prime correlate alle violazioni dei doveri di servizio riconducibili a colpa del dipendente, i secondi volti invece a ristabilire all'interno dell'amministrazione l'ordine perturbato da prestazioni lavorative carenti, non imputabili a colpa del dipendente (RDAT 1994 I No. 19, pgg. 35 e 36).
3.1. Ripetuti ritardi nell'inizio dei turni di lavoro.
La Delegazione consortile ha rimproverato all'insorgente di aver iniziato in ritardo il turno di lavoro per ben 90 volte tra il marzo 1994 e il maggio 1995. In base alle cartelle di timbratura risulta che per 70 volte il ritardo è stato compreso tra 1 e 5 minuti, 17 volte tra 6 e 15 minuti, 2 volte fra 16 e 30 minuti e in un'occasione il ritardo è stato superiore a 51 minuti.
L'addebito va relativizzato. Infatti in 70 dei 90 episodi menzionati dalla Delegazione, il ritardo accumulato dal ricorrente è stato alquanto contenuto (inferiore a 5 minuti) per cui non si può oggettivamente parlare di gravi violazioni ai doveri di servizio. Per il resto si deve considerare che il ricorrente ha iniziato il proprio turno di lavoro con un ritardo superiore ai 6 minuti in venti occasioni su di un totale di oltre 500 turni, vale a dire in nemmeno il 4% dei casi.
Va altresì rilevato che mai prima dell'inizio dell'inchiesta disciplinare al __________ sono stati rivolti dei rimproveri in proposito.
La Delegazione consortile non ha dimostrato che da simili ritardi siano derivati degli inconvenienti di rilievo per il buon andamento del servizio in cucina, visto che oltretutto l'ente pubblico ha riconosciuto che il ricorrente ha sistematicamente recuperato il tempo perso, fermandosi più a lungo sul posto di lavoro al termine del proprio turno di lavoro.
Nella valutazione complessiva dei fatti non si deve neppure tralasciare di considerare che, come emerge dagli atti, l'insorgente, pur non essendo certo un esempio di puntualità, ha in più occasioni iniziato il proprio turno di lavoro con un buon anticipo rispetto all'orario prescritto.
3.2. Condotta riprovevole e insubordinazione.
Si tratta, come ha giustamente riconosciuto il ricorrente, del rimprovero più grave rivoltogli dalla Delegazione consortile.
Secondo quest'ultima il __________ avrebbe mantenuto un atteggiamento spiccatamente aggressivo, arrogante e provocatorio nei contatti con i suoi superiori gerarchici.
L'inchiesta ha permesso di appurare che effettivamente in più di un'occasione la condotta del ricorrente verso i suoi superiori e verso i suoi colleghi di cucina, è stata piuttosto sgarbata e irrispettosa.
Va tuttavia rilevato che, da quanto si può desumere dall'incarto, in nessuna occasione (scritta o orale) il comportamento dell'insorgente, seppur brusco e poco conciliante, ha raggiunto toni particolarmente offensivi o ha dato luogo a gravi episodi di insubordinazione. Occorre ancora rilevare che la maggior parte dei cosiddetti atti di insubordinazione rimproverati al ricorrente sono cronologicamente posteriori alla (in seguito annullata) decisione di licenziamento 28 dicembre 1994 della Delegazione consortile e testimoniano quindi della situazione di grave conflittualità sorta tra il __________ stesso e i suoi superiori in seguito al citato episodio: ora, stando così le cose, si devono riconoscere al ricorrente delle attenuanti per il suo comportamento, verosimilmente condizionato dalla tensione instauratasi dopo il mancato licenziamento.
Si deve pertanto concludere che, benché il predetto addebito trovi sostanziale conferma nelle risultanze dell'inchiesta, la gravità dello stesso va parzialmente relativizzata.
3.3. Mancata esecuzione dell'inventario del materiale rotto di cucina.
Il compito di inventariare il materiale rotto è stato attribuito al ricorrente e all'altro cuoco del "__________", signor __________, con l'introduzione del nuovo capitolato d'oneri, avvenuta il 6 marzo 1995.
Per ciò che attiene alla posizione dell'insorgente, risulta dagli atti che egli, alla stessa stregua del suo collega __________, ha omesso di allestire l'inventario del 30 marzo 1995. Per l'allestimento dei successivi inventari, non può essere mosso alcun addebito al ricorrente visto che questi è stato sospeso a far tempo dal 26 giugno 1995.
3.4. Mancata ordinazione in tempo utile di alimentari e ordinazione di merce non a concorso.
Non risulta dagli atti che il ricorrente abbia eseguito delle ordinazioni di merce presso ditte che non fossero fornitrici ufficiali del "__________".
Anche nel caso citato dalla Delegazione consortile e relativo al negozio __________ di __________ non sussistono affatto elementi che permettano di concludere che il __________ abbia acquistato presso il predetto emporio della merce destinata alla casa per anziani. Dalla lettera 6 aprile 1995 dell'economo - contabile, signor __________, ai cuochi __________ e __________, emerge infatti che in quell'occasione l'ordinazione della merce fu eseguita correttamente presso la __________ di __________, ditta fornitrice ufficiale del Centro, e che, per ragioni logistiche, la consegna non poté avvenire direttamente a __________, presso la casa per anziani, ma unicamente presso il negozio __________ di , dove fu poi ritirata. Per contro il ricorrente ha ammesso che in alcune occasioni si sono verificate delle ordinazioni sbagliate. Non si può comunque concludere che ciò fosse la regola e, d'altra parte, come ha ammesso la stessa Delegazione consortile, da simili inconvenienti non sono comunque derivati dei danni per il "". A tale proposito non sono riscontrabili dunque violazioni ai doveri di servizio da parte del ricorrente.
3.5. Mancata segnalazione a chi di competenza dell'accumulo di un notevole quantitativo di pane raffermo e di un certo quantitativo di patate avariate.
Per quanto riguarda l'episodio delle patate, lo stesso non va addebitato al personale di cucina, poiché, come emerge dagli atti, lo stesso è dipeso da una fornitura non conforme da parte della ditta __________
Per quanto invece concerne invece la questione del quantitativo di pane raffermo rinvenuto presso la cucina del Centro, il ricorrente ha nell'occasione omesso di chiedere ai propri superiori delucidazioni circa il modo con cui eliminare tale accumulo: nell'occasione egli è dunque venuto meno ad un suo compito, derivante dal fatto di essere, unitamente al suo collega __________, responsabile della cucina del Centro.
3.6. Ordinazione eccessiva di bibite per il bar e mancato controllo delle scadenze.
Risulta provato unicamente che il ricorrente ha omesso di verificare le date di scadenza delle bibite, tant'è che ne sono state trovate 150 bottiglie non più atte al consumo. Tale compito gli competeva, in quanto già nel primo capitolato d'oneri consegnato al __________ era previsto che egli dovesse eseguire il controllo di tutta la merce consegnata alla cucina.
Anche se ciò non muta la sostanza delle colpe imputabili al ricorrente, è bene comunque precisare che tale compito competeva anche all'altro cuoco attivo presso il Centro.
3.7. Mancata pulizia della cucina.
Le varie testimonianze raccolte nel corso dell'inchiesta disciplinare, hanno dimostrato che, sin dall'apertura del "__________", i locali della cucina hanno sempre lasciato a desiderare quanto a pulizia e ordine. Tale circostanza è dimostrata pure dalla documentazione fotografica agli atti.
È evidente che la responsabilità per tale stato di degrado sia da imputare ai due cuochi __________ e __________, i quali già in base al primo capitolato d'oneri erano le persone incaricate dell'osservanza delle norme d'igiene in cucina, nonché della pulizia e dell'ordine all'interno della stessa.
Ne consegue che su tale aspetto, i rimproveri mossi al ricorrente sono sostanzialmente giustificati. Infatti, al di là di tutte le giustificazioni apportate dall'insorgente, l'inchiesta disciplinare ha messo in evidenza lo scarso impegno dimostrato dal __________ (e dai suoi collaboratori) nell'organizzare la pulizia e la disinfezione della cucina e dei locali ad essa annessi.
3.8. Disattenzione delle prescrizioni emanate dalla responsabile del settore cure in relazione alla preparazione dei pasti destinati agli ospiti del Centro.
Secondo la delegazione consortile, i vari elementi raccolti nel corso dell'inchiesta disciplinare, dimostrerebbero che il lavoro svolto dal __________ nella preparazione dei pasti ha lasciato spesso a desiderare da un punto di vista qualitativo e che egli non ha mai tenuto conto delle particolari esigenze dietetiche degli ospiti del Centro.
Ora, nel caso di specie, emerge in modo piuttosto chiaro dalla copiosa documentazione dell'incarto, che le cause di tutto ciò sono da ricondurre in parte alla carente disponibilità del ricorrente a collaborare con i propri colleghi e superiori, in parte all'insufficiente preparazione professionale del __________ per ciò che concerne i fondamenti dell'alimentazione di persone anziane e malate secondo principi dietetici (cfr. deposizioni __________ __________ e __________ __________). Tuttavia, una simile inettitudine a svolgere i compiti derivanti dalla funzione di cuoco all'interno di una casa per anziani, non ha alcuna rilevanza nell'ambito di un procedimento disciplinare poiché, come si è accennato al considerando no. 2, lo scopo di quest'ultimo è quello far luce su presunti atteggiamenti trasgressivi tenuti da pubblici dipendenti e se del caso di adottare le necessarie misure atte a ristabilire l'ordine. Esulano, per contro, dai limiti di una inchiesta disciplinare eventuali rimproveri al dipendente riconducibili alla sua oggettiva inettitudine professionale nello svolgere le mansioni per le quali è stato assunto.
3.9. Accesso alla cucina di persone non autorizzate.
È stato accertato che in alcune occasioni, dei famigliari del ricorrente sono entrati nella cucina del "__________".
Dalle testimonianze agli atti, non è però possibile determinare in quale misura il __________ abbia permesso ciò anche dopo l'emanazione della direttiva interna che ha reso esplicito a tutti tale divieto.
Dal canto suo il ricorrente ha ammesso d'aver violato questa direttiva in due occasioni, permettendo a sua moglie di entrare in cucina per delle necessità urgenti.
3.10. Ordinazione di merce per consumi privati.
L'insorgente ha ammesso di aver eseguito alcune comande di merce a scopi privati presso due fornitori del "__________". Non risulta comunque che tali ordinazioni siano state addebitate al centro.
Ciò non toglie comunque che il __________, così facendo, abbia violato il chiaro divieto impartito dalla Direzione del Centro con la circolare del 28 luglio 1994.
3.11. Effettuazione di telefonate private mediante l'apparecchio della cucina.
Il ricorrente ha pure ammesso tale addebito, che va tuttavia fortemente ridimensionato in quanto, come ha ammesso l'economo signor __________ nel corso dell'inchiesta, successivamente all'emanazione della circolare del 13 febbraio 1995, il __________ ha compiuto delle telefonate private per il modesto importo di fr. 2,50.
3.12. Violazione delle disposizioni del ROD, relative alla vigilanza disciplinare.
Al ricorrente può essere rimproverato al massimo di non aver correttamente seguito le vie di servizio per esprimere le proprie critiche riguardo all'operato dei suoi superiori. Tuttavia, vista la situazione di conflittualità, anche personale, creatasi con il direttore del "__________", è comprensibile che il __________ abbia cercato di esporre le proprie ragioni direttamente davanti alla Delegazione consortile, ossia davanti all'autorità che lo ha assunto e che come tale rappresenta a tutti gli effetti il suo datore di lavoro.
Pur tenendo conto dell'esigenza del Consorzio di allontanare
dal "__________" un dipendente di questo genere, la sanzione della destituzione per motivi disciplinari appare nondimeno eccessiva sia per rapporto alla gravità oggettiva delle trasgressioni imputabili al ricorrente, sia per rapporto alle sue colpe effettive. Già durante il primo anno di prova, al manifestarsi delle prime manchevolezze, il Consorzio avrebbe dovuto assumere le opportune misure amministrative e dare subito avvio ad un procedimento disciplinare, senza attendere che il ricorrente si rendesse autore di ulteriori inosservanze ai doveri di servizio per quindi colpirlo addirittura con un provvedimento di destituzione.
Nel medesimo giudizio o con giudizio separato si pronuncia inoltre sulle conseguenze pecuniarie derivanti da tale accertamento, sia nel caso in cui l'autorità competente non intenda più riassumere il funzionario licenziato, sia nel caso in cui questi non intenda più essere assunto, sia in caso di riassunzione (art. 69 cpv. 2 PAmm).
Visto quanto esposto ai precedenti considerandi, accertata l'ingiustificata destituzione di __________ dalla carica di cuoco presso la casa per anziani "__________" di __________, questo Tribunale annulla di conseguenza la decisione qui impugnata.
Le conseguenze pecuniarie derivanti da ciò saranno se del caso regolate con separato giudizio dato che gli atti non forniscono sufficienti elementi per esprimersi su tale questione già nella presente sede.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili seguono invece la soccombenza (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 5, 19, 51, 52, 53, 55 ROD; 208 e 209 LOC; 38 LCons.; 3, 18, 28, 30, 31, 68, 69 70 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione15 maggio 1996 (n. 2454) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. è accertato che la destituzione per motivi disciplinari di __________, è ingiustificata;
1.3. si rinvia le parti a separata sede per un eventuale giudizio circa le conseguenze pecuniarie dell'ingiustificato licenziamento di __________.
Non si prelevano né tasse, né spese.
Il Consorzio intercomunale della __________ e del__________ __________ "__________" rifonderà al ricorrente __________, fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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