AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.126
Data decisione, Autorità: 02.12.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00126
Lugano 2 dicembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 5 giugno 1996 di
rappr. da: St. leg. __________
contro
la decisione 15 maggio 1996 (no. 2467) del Consiglio di Stato che respinge, per quanto ricevibile, l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 27 febbraio 1996 con la quale il municipio di __________ ha ribadito il diniego di rilasciare una licenza edilizia in sanatoria per la posa di una recinzione su dei fondi situati in zona __________ ed ha ordinato la rimozione delle opere di cinta abusivamente edificate sul perimetro dei predetti fondi;
viste le risposte:
18 giugno 1996 del Consiglio di Stato;
20 giugno 1996 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Nella primavera del 1995 la ricorrente __________, proprietaria della part. no. __________ RFD situata ai __________ ha fatto eseguire delle opere di recinzione lungo il perimetro di alcuni fondi contigui, senza esservi autorizzata dalla competenti autorità.
Il municipio di __________, preso atto dell'intervento, ha imposto alle comproprietarie della part. no. __________ (figlie della ricorrente) di sospendere i lavori di recinzione in corso su tale fondo e di presentare una notifica di costruzione in sanatoria.
A quest'ultimo ordine ha adempiuto la ricorrente, la quale, per il tramite dell'architetto __________, ha inoltrato il 27 settembre 1995 la notifica di costruzione per la posa di una recinzione alta 120 cm attorno ai mappali __________ (recte: __________ !), __________, __________ e __________, così come indicato nel piano allegato all'istanza.
B. Con lettera 12 ottobre 1995, il municipio di __________ ha comunicato a __________ di non poterle concedere la licenza per la posa della recinzione, non essendo l'intervento prospettato (ed in parte già eseguito) conforme a quanto prescritto dall'art. 19 NAPR.
Nello scritto non sono stati indicati i rimedi di diritto a disposizione dell'interessata per impugnare la risoluzione.
Con decisione 20 dicembre 1995 il municipio ha confermato il contenuto di quanto precedentemente comunicato alla ricorrente, ribadendo di non poterle rilasciare il permesso edilizio.
Benché la decisione indicasse esplicitamente i rimedi di diritto esperibili, la stessa non è stata oggetto di ricorso.
C. Con decisione 27 febbraio 1996, il municipio di __________, dopo aver ulteriormente confermato il diniego della licenza edilizia, ha ordinato alla signora __________ la rimozione delle opere di cinta abusivamente edificate sul perimetro dei fondi n.ri __________, __________, __________ e __________.
D. Con giudizio 15 maggio 1996 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento municipale, respingendo, nella misura in cui lo ha reputato ricevibile, il ricorso interposto dalla signora
In sostanza il Governo ha ritenuto che per quanto diretto contro il diniego della licenza edilizia il gravame fosse irricevibile, essendo il diniego della licenza ormai cresciuto in giudicato. Per quanto invece diretto contro l'ordine di demolizione, l'Esecutivo cantonale ha considerato la risoluzione immune da violazioni di legge.
E. Contro il predetto giudizio governativo, __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di una licenza edilizia in sanatoria per la posa di una recinzione su parte del perimetro delle part. n.ri __________, ____________________ __________ e __________ RFD di __________
Sostiene che con la risoluzione 27 febbraio 1996, il municipio ha nuovamente preso posizione sulla domanda di costruzione 27 settembre 1995: si tratterebbe in concreto di un giudizio di accertamento che riapre le vie ricorsuali contro la decisione di diniego della licenza edilizia.
Afferma quindi che la licenza in sanatoria deve esserle concessa in virtù dell'eccezione prevista dall'art. 19 lett. b) NAPR, sussistendo la necessità di proteggere gli alberi da frutta presenti sulle particelle dalle incursioni di cinghiali. Aggiunge che al divieto di recinzione si oppongono pure le disposizioni di diritto federale e cantonale in materia di protezione delle culture dai possibili danni causati dalla selvaggina. Asserisce che parte delle opere di cinta presenti sui fondi in oggetto esistono da sempre per cui non ricadono sotto il divieto sancito dalle NAPR.
Sostiene poi che l'ordine di demolizione impartito dal municipio è in contrasto con quanto stabilito dall'art. 19 NAPR e dall'art. 3 lett. e) RLE, nella misura in cui quest'ultima disposizione non sottopone ad alcun genere di permesso la posa di recinzioni aventi un'altezza massima di 1 metro e che comunque i costi connessi all'abbassamento di 20 cm dell'attuale recinzione sarebbero manifestamente sproporzionati rispetto al risultato che ne scaturirebbe.
Asserisce inoltre che l'ordine di demolizione non è sufficientemente chiaro da permetterle di capire quali opere debbano essere rimosse per ottemperare al volere del municipio
F. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il municipio __________ con argomenti che saranno, per quanto necessario, ripresi qui appresso.
Considerato, in diritto
Il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Sotto questo punto di vista la decisione governativa risulta senz'altro corretta e come tale va confermata.
Infatti, per costante giurisprudenza, i gravami inoltrati contro provvedimenti che si limitano a confermare precedenti risoluzioni avverso le quali non è stato interposto ricorso vanno respinti siccome inammissibili (Borghi, Giurisprudenza amministrativa ticinese, no. 319 e 718; DTF 97 I 916; 100 Ia 294; STA 24 agosto 1992 in re __________; STA 30 ottobre 1992 in re __________ e LLCC).
Ammettere il contrario significherebbe rendere illusoria la disciplina dei termini di ricorso, pregiudicando senza ragionevole motivo la sicurezza del diritto (STA 30 ottobre 1992 in re Camponovo e LLCC).
Nel caso concreto, il punto 1. del dispositivo della decisione 27 febbraio 1996 costituisce, a non averne dubbio, una chiara conferma della precedente risoluzione municipale 20 dicembre 1995, cresciuta in giudicato, alla quale viene fatto tra l'altro esplicito riferimento.
Va ancora detto che anche volendola considerare come il seguito di un riesame, la decisione municipale 27 febbraio 1996, in quanto confermativa di una risoluzione anteriore già cresciuta in giudicato, non può di principio essere impugnata (Knapp, Précis de droit administratif, IV ed., no. 1142; DTF 105 Ia 20 e segg.).
State quanto precede, ogni argomentazione addotta contro il diniego della licenza in sanatoria è inammissibile e quindi su tale specifica questione l'impugnativa va disattesa.
I provvedimenti di ripristino presuppongono l'esistenza di una violazione materiale delle disposizioni edilizie concretamente applicabili. Nell'opera realizzata senza permesso o in contrasto con il permesso ricevuto devono essere ravvisati gli estremi di una disattenzione insanabile dell'ordinamento edilizio.
Tali provvedimenti, volti a ristabilire una situazione conforme al diritto, devono rispettare il principio di proporzionalità. Difformità insignificanti legittimano un intervento dell'autorità soltanto se pregiudicano gli interessi dei vicini tempestivamente insorti a difesa dei loro diritti.
Il principio di proporzionalità può essere invocato anche dal costruttore in mala fede: questi deve tuttavia attendersi che l'autorità attribuisca un peso accresciuto all'interesse per il ripristino di una situazione conforme al diritto.
3.2. La ricorrente sostiene che la misura di demolizione, così come decisa dal municipio, è lesiva dell'art. 3 cpv. 1 lett e) RLE e dell'art. 19 NAPR.
La censura è inammissibile in quanto mira ancora una volta a rimettere in discussione la correttezza della precedente decisione, cresciuta in giudicato, con la quale l'esecutivo di __________ ha negato il rilascio della licenza in sanatoria.
In questa sede può essere oggetto di ricorso unicamente la legittimità del provvedimento esecutivo, non certo il provvedimento nella sua sostanza in quanto corrispondente alla decisione cresciuta in giudicato (Borghi, op. cit., no. 718).
Abbondanzialmente va comunque rilevato che anche se tale contestazione fosse ricevibile, la stessa andrebbe respinta in quanto infondata nel merito. Infatti l'esenzione dal permesso, sancita dall'art. 3 cpv. 1 lett. e) RLE, non dispensa affatto da un esecuzione dei lavori conforme alla legge (art. 3 cpv. 3 RLE) e quindi dall'osservanza delle disposizioni del regolamento edilizio comunale o del piano regolatore in punto, ad esempio, al divieto di recinzione dei fondi (cfr. Scolari, Commentario alla legge edilizia, art. 39 no. 19a).
3.3. La ricorrente sostiene pure che il provvedimento impugnato non è sufficientemente chiaro e non le permette di capire quali manufatti concerne.
L'ordine di demolizione deve essere formulato in modo chiaro e preciso affinché non esistano dubbi al momento dell'esecuzione. Non è sufficiente la decisione che si limita, come nel caso in esame, ad ordinare genericamente la rimozione delle opere eseguite in contrasto con la legge, con il regolamento edilizio o con il piano regolatore; occorre invece indicare esattamente quali opere o parti di opere debbono essere rimosse e eventualmente in quale modo debbano essere rettificate. Nel corso del procedimento esecutivo non possono essere compiute indagini sul modo con cui la prestazione deve essere eseguita (Scolari, op. cit., art. 57, no. 26).
Nel caso di specie l'ordine impartito dal municipio non adempie ai requisiti di chiarezza testé menzionati, in quanto, oltre che a elencare in modo inesatto i fondi toccati dal provvedimento (è stata la part. no. __________ e non la __________ ad essere stata eventualmente cintata !), tralascia di indicare con esattezza quali siano le opere da eliminare.
Una simile precisazione si impone già per il fatto che, come sembra ammettere anche il municipio, sui fondi in oggetto esistono attualmente delle vecchie recinzioni, che, non essendo state modificate dai recenti interventi posti in essere dalla ricorrente, beneficiano della tutela riservata alle situazioni acquisite (art. 39 LE) e quindi non dovrebbero venire colpite dall'ordine di demolizione.
Inoltre l'ordine di demolizione, così come è stato genericamente formulato, non può essere esaminato dal punto di vista della sua legalità, non essendone del tutto chiari i contenuti.
Su tale questione dunque il gravame va accolto.
Per questi motivi,
visti gli art. 39, 43 LE; 3 cpv. 1 lett. e) RLE; 19 NAPR dei __________; 3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza la decisione 15 maggio 1996 (no. 2467) del Consiglio di Stato:
1.1. per quanto attiene al diniego della licenza edilizia in sanatoria per le opere di recinzione sui mappali ____________________, __________, __________ e __________ RFD di __________, è confermata ai sensi dei considerandi;
1.2. per quanto attiene all'ordine di demolizione delle opere di recinzione abusive, è annullata e gli atti sono rinviati direttamente al municipio di __________, affinché provveda a riformulare tale ordine indicando con maggior precisione i manufatti che dovranno essere rimossi.
Data la parziale soccombenza del Comune __________, quest'ultimo rifonderà alla ricorrente fr. 200.-- a titolo di ripetibili.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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