AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.124
Data decisione, Autorità: 20.11.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00124
Lugano 20 novembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 28 maggio 1996 di
__________ rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 8 maggio 1996 (no 2347) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 16 gennaio 1996 con la quale il municipio di __________ ha ordinato la rettifica dei comignoli realizzati sul tetto della costruzione sita al mappale no __________ RFD di __________;
viste le risposte:
31 maggio 1996 del Municipio di __________;
11 giugno 1996 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 5 marzo 1995 __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di riattare e riordinare una casa d'abitazione situata nel centro storico della città (part. n. __________ RFD), sostituendo il tettto dello stabile e modificandone parzialmente la foggia.
I piani annessi alla domanda di costruzione prevedevano inoltre di posare sul tetto canne fumarie dotate di sfiatatoi a fessure multiple, in sostituzione dei vecchi e caratteristici comignoli ricoperti da spioventi in tegole a doppia falda. Le modifiche di questi manufatti non erano evidenziate con i colori giallo e rosso.
Con decisione 28 aprile 1995 il Municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta.
B. Ritenendo che i comignoli non fossero stati realizzati in modo conforme ai piani approvati, il 13 novembre 1995 l'Ufficio tecnico comunale (UTC) ha invitato il progettista a presentare una notifica di variante.
Riallacciandosi a questa richiesta, il 24 novembre 1995 il progettista ha trasmesso all'UTC un piano con l'indicazione dei comignoli esistenti e dei comignoli eliminati. Il 28 seguente lo stesso progettista ha inoltre trasmesso all'UTC una copia dei piani approvati, sottolineando come i comignoli eseguiti corrispondessero a quelli raffigurati dai piani approvati.
C. Con decisione 16 gennaio 1996 il Municipio di __________ ha notificato alla ricorrente un rapporto di contravvenzione per aver sostituito i caratteristici comignoli dell'edificio con canne fumarie coronate da torrini prefabbricati.
Nei considerandi del rapporto di contravvenzione, il municipio ha pure respinto la notifica in sanatoria, ritenendo che "i vistosi comignoli modificati" fossero "atipici ed evidentemente deturpanti".
Con lo stesso provvedimento il municipio ha infine ordinato alla ricorrente di ripristinare i comignoli con i tettucci caratteristici del centro storico.
Contro l'ordine di ripristino impartitole __________ si è aggravata davanti al Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento.
D. Con decisione 8 maggio 1996 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa.
Respinte le censure d'ordine sollevate dall'insorgente, il Governo ha anzitutto escluso che il municipio avesse autorizzato la sostituzione dei comignoli preesistenti. Fatta questa premessa, il Consiglio di Stato ha poi ritenuto che i manufatti realizzati violassero le disposizioni di natura estetica poste a tutela del centro storico. A suo avviso, sarebbero contrari all'art. 32 NAPPCS, che impone il mantenimento ed il restauro di singoli oggetti di pregio artistico od artigianale, come cornici, colonne, capitelli ed inferriate. Trattandosi di un difetto insanabile, ne ha quindi dedotto che l'ordine di ripristino fosse da confermare.
F. Contro il succitato giudizio governativo __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiededo che venga annullato assieme al controverso ordine di ripristino.
L'insorgente sottolinea anzizutto di aver realizzato i comignoli conformemente a quanto previsto nella domanda di costruzione approvata il 28 aprile 1995.
Sostiene poi che nel piano particolareggiato del centro storico non vi è norma alcuna che impedisca la posa di comignoli del genere di quelli realizzati e che il comune avrebbe ripetutamente autorizzato manufatti simili a quelli oggetto della contestazione.
G. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal municipio di __________, che non presentano particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
La legittimazione attiva di __________ è indiscutibilmente data (art. 21 cpv. 1 LE).
Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine.
Data la natura delle contestazioni, il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
L'insorgente contesta di essersi scostata dai piani approvati.
Ai fini del giudizio, occorre anzitutto verificare il fondamento di quest'eccezione.
2.2. In concreto, il municipio nega di aver autorizzato la ricorrente a sostituire i vecchi e caratteristici comignoli del suo stabile con canne fumarie terminanti con sfiatatoi prefabbricati.
A torto, poichè i piani approvati con la licenza edilizia del 28 aprile 1995 prevedevano chiaramente la sostituzione dei comignoli con manufatti sostanzialmente identici per foggia, dimensioni e posizione a quelli realizzati dall'insorgente.
Lo si evince senza alcuna difficoltà dal confronto del "piano delle facciate esistenti" con il piano delle facciate relativo al riordino dell'edificio. In effetti, mentre il rilievo della situazione preesistente riporta correttamente i comignoli con i tipici tettucci a due falde, i piani approvati indicano chiaramente l'intenzione di sostituire la parte terminale di questi manufatti con sfiatatoi a fessure multiple orizzontali. Il confronto tra le varie facciate riprodotte dai piani permette di escludere che si tratti di un'interpretazione erronea, attribuibile alla prospettiva.
Vero è che la modifica dei comignoli non è stata evidenziata in giallo ed in rosso, come prescrive l'art. 12 cpv. 2 RLE. Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, l'omissione non può tuttavia nuocere alla ricorrente. All'autorità comunale non poteva in effetti sfuggire che il rifacimento completo del tetto e la modifica delle falde avrebbe inevitabilmente comportato la demolizione dei comignoli preesistenti con conseguente rifacimento di nuovi manufatti. Nè poteva sfuggire che la foggia dei nuovi comignoli era sostanzialmente diversa da quella dei vecchi.
Quest'ultimi non erano d'altro canto soltanto abbozzati, come a torto reputa la precedente istanza. I piani erano sufficientemente precisi ed evidenziavano in modo adeguato la nuova forma che i comignoli avrebbero assunto. Il confronto tra i piani approvati (1) ed il rilievo dello stabile preesistente (2) non lasciava dubbi in merito alle modalità dell'intervento sui comignoli:
Avendo l'autorità comunale approvato i piani senza riserve e senza chiedere ragguagli in proposito, la ricorrente poteva in buona fede ritenersi autorizzata a sostituire e modificare non soltanto il tetto, ma anche i comignoli.
Così stando le cose, l'ordine di ripristino appare del tutto ingiustificato. A torto pretende in particolare l'autorità comunale che la ricorrente ripristini i tettucci a falde dei comignoli preesistenti, allorchè ne ha autorizzato la modifica con elementi piatti. Con questa pretesa, dimostra soltanto di non aver letto con la necessaria attenzione i piani annessi alla domanda di costruzione.
L'unica differenza che può essere riscontrata tra i piani approvati ed i manufatti effettivamente realizzati riguarda le dimensioni degli sfiatatoi terminali. I piani approvati prevedevano in effetti di dotare i comignoli di un elemento terminale di dimensioni leggermente superiori alla sezione della canna fumaria. Gli elementi posati risultano per contro di dimensioni leggermente inferiori a quest'ultima. La differenza è tuttavia insignificante. In quanto tale non è atta a giustificare un ordine di rettifica. Tanto meno quando si consideri che dal profilo dell'estetica e delle norme disapplicate in sede di rilascio della licenza il risultato non sarebbe certamente migliore.
Dato l'esito, il comune viene dispensato dal pagamento di un tassa di giustizia. Le ripetibili vanno invece poste a suo carico.
Per questi motivi,
visti gli art. 43 LE; 3, 18, 28, 43, 60, 61, 65 PAmm; 5, 32 NAPPCS di __________,
dichiara e pronuncia:
§ di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione 8 maggio 1996 del Consiglio di Stato (n. 2347).
1.2. l'ordine di rettifica 16 gennaio 1996 del municipio di __________.
Non si prelevano nè spese, nè tassa di giustizia.
Il comune di __________ rifonderà alla ricorrente fr. 800.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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