AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.117
Data decisione, Autorità: 26.06.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00117 DP 108/96 leo
Lugano 26 giugno 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 maggio 1996 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 23 aprile 1996 del Consiglio di Stato (n. 1984) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 10 novembre 1995 rilasciata dal municipio di __________ a __________ e __________ per la ristrutturazione del __________ (part. n. __________ RFD);
viste le risposte:
28 maggio 1996 di __________ e __________;
29 maggio 1996 del Dipartimento del territorio;
29 maggio 1996 del Consiglio di Stato;
30 maggio1996 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. I resistenti __________ e __________ sono comproprietari del __________, situato a __________ in via __________ (part. n. __________ RFD; zona R3). L'esercizio pubblico è costituito da un immobile alto m 14,68, strutturato su quattro livelli fuori terra, sovrastati da un attico adibito ad appartamento.
La ricorrente è invece proprietaria di una casa d'abitazione situata sul fondo confinante verso W con quello dei resistenti (part. n. __________ RFD).
Il 18 settembre 1995 i resistenti hanno chiesto al municipio il permesso di integrare nella struttura alberghiera l'appartamento al piano attico, suddividendolo in tre camere ed una suite.
La domanda di costruzione prevedeva inoltre di coprire la soletta dell'attico con un tetto a quattro falde, di posare una struttura leggera sulla terrazza dell'attico per ripararla dalle intemperie e di spostare due posteggi sulla vicina part. n. __________ RFD per dare maggior agio a quelli esistenti davanti all'albergo.
Alla domanda si è opposta la vicina qui ricorrente, contestando l'intervento dal profilo della modinatura mancante, delle altezze e degli indici, superiori a quelli ammessi dalle NAPR.
B. Raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, il 10 novembre 1995 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione della vicina.
C. Con giudizio 23 aprile 1995 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo a sua volta l'impugnativa contro di esso inoltratagli da __________.
Disattese le censure d'ordine (motivazione carente, modinatura mancante), il Governo ha in sostanza ritenuto che il fatto che l'attuale costruzione superi l'altezza massima e l'indice di sfruttamento ammessi dalle norme di zona non ostasse al rilascio della licenza, poiché né la posa del tetto a falde, né il cambiamento di destinazione dell'attico aggraverebbero i momenti di contrasto.
D. Contro il predetto giudizio governativo la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla licenza impugnata.
La ricorrente ripropone in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza con riferimento all'altezza ed all'indice di sfruttamento dello stabile. A suo avviso, l'intervento travalicherebbe i limiti dei lavori ammissibili su costruzioni esistenti in contrasto con il diritto entrato in vigore in epoca successiva alla loro realizzazione. Il cambiamento di destinazione dell'attico e la posa di un tetto a falde configurerebbero una trasformazione sostanziale anche se non determinano né un incremento della SUL né un aumento dell'altezza dello stabile.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________, che non formulano particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono i beneficiari della licenza, che contestano partitamente le tesi della ricorrente, rilevando fra l'altro di aver rinunciato alla posa del tetto a falde.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva della ricorrente, già opponente, e la tempestività dell'impugnativa sono invero pacificamente date.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
La norma in questione si prefigge essenzialmente di permettere il mantenimento di opere edilizie legittimamente realizzate, ma venute a trovarsi in contrasto con il diritto entrato in vigore in epoca successiva.
Al pari del previgente art. 33 RLE 1974, anche l'attuale disposizione di regolamento si riallaccia alla garanzia della proprietà, intesa come tutela delle situazioni acquisite, per assicurare la possibilità di mantenere e riparare le costruzioni non conformi al nuovo diritto. Lo scopo della norma è soltanto quello di sancire la legittimità degli interventi volti a preservare queste opere dal decadimento conseguente all'usura del tempo; non è anche quello di perpetuarne l'esistenza oltre i normali limiti di durata. Esclusi sono quindi i lavori di trasformazione sostanziali, ossia gli interventi che incidono nella sostanza di queste costruzioni, alterandone l'identità. In linea di massima, non sono di conseguenza permessi nemmeno interventi radicali, implicanti costi sproporzionati rispetto al valore (residuo) di tali costruzioni.
A differenza di quanto stabiliva l'ordinamento abrogato, l'art. 39 RLE ammette tuttavia "trasformazioni più importanti", a condizione che "il contrasto col nuovo diritto non pregiudichi in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini". La facilitazione introdotta a favore degli interventi che eccedono i semplici lavori di riparazione e di manutenzione, ma non integrano ancora gli estremi della trasformazione sostanziale, ossia non incidono in misura significativa sull'identità della costruzione esistente, è da interpretare alla luce del principio di proporzionalità. Non ha una portata propria analoga a quella dell'art. 70 cpv. 2 LALPT: norma, che - a determinate condizioni - permette di ampliare edifici e impianti esistenti in contrasto con la destinazione di zona.
Per "contrasto che non pregiudichi in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini" occorre quindi intendere una difformità di rilevanza trascurabile dal profilo degli interessi suddetti. Tale insomma da far apparire sproporzionato il divieto di effettuare interventi che eccedono la semplice manutenzione, senza tuttavia alterare la sostanza della costruzione.
Torna quindi applicabile l'art. 39 RLE.
3.1. Il 21 novembre 1995 i ricorrenti hanno comunicato al municipio di rinunciare alla posa del tetto a falde. Su questo punto il ricorso è quindi privo d'oggetto.
Di transenna, si può comunque rilevare che il ricorso sarebbe stato accolto, poiché la posa di un tetto a falde su un edificio che supera di gran lunga l'altezza massima consentita dalle NAPR, costituisce senz'ombra di dubbio una "trasformazione più importante" di un semplice lavoro di manutenzione, ovvero un intervento che in quanto tale può essere autorizzato solo "se il contrasto con il nuovo diritto non pregiudica in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini. Condizione, questa, che con ogni evidenza non è soddisfatta. Non tanto perché il tetto a falde, pur non modificando l'altezza dell'immobile, crea un ingombro supplementare che si ripercuote negativamente sul fondo della ricorrente, quanto piuttosto perché il superamento dell'altezza massima consentita dal nuovo diritto (m 14,68 invece di 10,50) costituisce un contrasto che pregiudica in modo apprezzabile l'interesse della vicina opponente.
3.2. Per lo stesso motivo, non può nemmeno essere autorizzato il cambiamento di destinazione dell'attico. Pur trattandosi di un intervento che può essere considerato alla stregua di una "trasformazione più importante" a sensi dell'art. 39 RLE, la modifica dell'utilizzazione non può essere autorizzata, poiché il contrasto fra l'altezza dello stabile e quella ammessa dalle NAPR pregiudica in modo apprezzabile l'interesse della vicina qui ricorrente. Poco importa che non si tratti di una trasformazione sostanziale, che interessi soltanto una porzione ridotta dall'immobile e che non modifichi né la SUL, né il numero di posteggi necessari, né l'aspetto esterno della costruzione. Il significativo contrasto esistente fra l'altezza dello stabile e quella massima consentita (sorpasso del 40 %!) ed il conseguente pregiudizio arrecato all'interesse della vicina escludono la possibilità di autorizzare qualsiasi intervento eccedente il semplice lavoro di manutenzione o di riparazione.
La possibilità di eliminare il contrasto esistente a livello di indici trasferendo l'eccedenza sui fondi vicini non giova ai resistenti. Il contrasto con il nuovo diritto esistente a livello di altezza rimane ed è tale da impedire il rilascio di autorizzazioni per lavori eccedenti la manutenzione e la riparazione.
3.3. Conforme al diritto e nemmeno contestata è la formazione di due nuovi posteggi sulla part. n. __________ RFD.
Ferme queste premesse, il ricorso, in quanto non privo d'oggetto, va quindi parzialmente accolto, annullando la decisione governativa impugnata e la licenza edilizia nella misura in cui autorizzano la posa di un tetto a falde e la trasformazione dell'attico.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE, 39 RLE; 38 NAPR; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 23 aprile 1995 (n. 1984) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. la licenza edilizia è confermata limitatamente alla formazione di due nuovi posteggi sulla part. n. __________ RFD.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 800.-- sono a carico dei resistenti in solido, che rifonderanno alla ricorrente fr. 1'200.-- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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