AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.116
Data decisione, Autorità: 26.06.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00116 DP 107/96 leo
Lugano 26 giugno 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 maggio 1996 di
__________ rappr. da: studio legale __________
contro
la decisione 30 aprile 1996 del Consiglio di Stato (n. 2086) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 12 aprile 1994 con cui il municipio di __________ gli ha negato il permesso sostituire un prefabbricato e di trasformare in cantiere nautico il deposito della sua impresa di costruzioni situato fuori della zona edificabile (part. n. __________ RFD);
viste le risposte:
23 maggio 1996 del Consiglio di Stato;
31 maggio 1996 del Dipartimento delle finanze e dell'economia;
29 maggio 1996 del Dipartimento del territorio;
4 giugno 1996 del comune di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il ricorrente __________ è proprietario di un vasto terreno situato sul piano del __________ in territorio di __________, fuori della zona edificabile, a S della strada cantonale che porta verso __________, in un comprensorio che il piano del paesaggio del PR comunale riserva allo sfruttamento agricolo del suolo (part. n. __________ RFD, mq 5080).
Sul fondo, utilizzato per lunghi anni come deposito dell'impresa di costruzioni del ricorrente, sorgono un capace magazzino (sub A: mq 486), una lunga tettoia addossata ai confini E e S ed altri manufatti minori (impianto di betonaggio, piegatoio, carpenteria).
In seguito alla cessazione dell'attività dell'impresa di costruzioni, a partire dall'inizio del 1995 sul fondo si è insediata la ditta , che ha trasformato il sedime in uno stabilimento per il deposito, la manutenzione e la riparazione di imbarcazioni (stando alle insegne pubblicitarie: "").
B. Senza chiedere alcun permesso, nella primavera del 1995 __________ ha istallato sul fondo un nuovo prefabbricato in lamiera al posto di un vecchia baracca di legno (sub D), che sarebbe andata distrutta a causa di una manovra maldestra di un veicolo della sua impresa.
Su richiesta del municipio, l'8 giugno 1995 il ricorrente ha chiesto il rilascio di un permesso in sanatoria per il prefabbricato collocato abusivamente. La domanda di costruzione precisava che il manufatto sarebbe stato adibito ad ufficio, spogliatoio e deposito.
Alla domanda si è opposto il Dipartimento del territorio, ritenendo in sostanza che la trasformazione del deposito dell'impresa in un cantiere nautico fosse da configurare alla stregua di un cambiamento di destinazione contrario agli art. 24 LPT e 71 LALPT, oltre che incompatibile con la zona di pianificazione cantonale istituita dal Consiglio di Stato per lo studio della circonvallazione __________.
Preso atto del preavviso negativo dell'autorità cantonale, il 5 ottobre 1995 il municipio di __________ ha negato all'insorgente il rilascio della licenza in sanatoria per il prefabbricato, precisando nel contempo di non autorizzare nemmeno "il cambiamento di destinazione d'uso in cantiere nautico degli impianti preesistenti".
C. Con giudizio 30 aprile 1996 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta risoluzione municipale, respingendo il ricorso contro di essa inoltrato da __________.
Esperito un approfondito sopralluogo, il Governo ha anzitutto ritenuto che la nuova utilizzazione del fondo fosse da considerare alla stregua di un cambiamento della precedente destinazione.
Valutata l'importanza del cambiamento attuato, il Consiglio di Stato ha poi escluso che la trasformazione potesse essere considerata parziale e beneficiare pertanto di un'autorizzazione eccezionale retta dagli art. 24 cpv. 2 LPT e 75 LALPT. Non essendo dati i requisiti posti dall'art. 24 cpv. 1 LPT, il Governo ha quindi avallato il diniego dell'autorizzazione in sanatoria per l'insediamento del cantiere nautico e per la posa del prefabbricato.
D. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Riassunti i fatti, l'insorgente rileva anzitutto che il fondo non era destinato soltanto a deposito della sua impresa di costruzioni, ma che era anche utilizzato per la preparazione del calcestruzzo, dei ferri e delle opere di carpenteria necessarie sui cantieri. Fatta questa precisazione, il ricorrente nega poi che sul fondo vengano ora esercitate attività cantieristiche. Il fondo verrebbe ora semplicemente utilizzato per il deposito e la manutenzione di imbarcazioni. Non implicando un'alterazione apprezzabile delle ripercussioni ambientali e non richiamando nemmeno l'applicazione di norme diverse da quelle applicabili all'uso precedente, la modifica delle condizioni d'utilizzazione non sarebbe quindi configurabile come un cambiamento di destinazione rilevante dal profilo edilizio.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il Dipartimento del territorio, che non formulano osservazioni. Ad identica conclusione perviene il municipio di __________, che contesta partitamente le tesi del ricorrente con argomenti di cui si dirà nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
Incontestabili sono invero la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa.
Grazie alla minuziosa istruttoria esperita dal Consiglio di Stato, il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza procedere ad una nuova visita in luogo. La documentazione planimetrica e fotografica raccolta dalla precedente istanza permette in effetti a questo Tribunale di formarsi un idea sufficientemente precisa della situazione dell'oggetto della contestazione e dell'attività svolta dalla ditta che vi si è insediata.
2.1. Prima di stabilire cosa si debba intendere per "cambiamento di destinazione" è opportuno chiarire il concetto di "destinazione".
Con questo termine si intende generalmente quell'insieme di caratteristiche che definiscono l'identità di una costruzione dal profilo della sua utilizzazione. Si tratta quindi di un aspetto qualitativo che permette di identificare un'opera edilizia attraverso lo scopo per la quale viene edificata.
Alla destinazione il diritto pianificatorio attribuisce particolare rilevanza. Per il principio della conformità di zona sancito dall' art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, l'autorizzazione a costruire può infatti essere rilasciata soltanto per edifici e impianti conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione, ossia per opere edilizie la cui destinazione si integra nella funzione assegnata alla zona in cui sono ubicati.
Il concetto di "destinazione", in quanto riferito alle costruzioni, è diverso dal concetto di "funzione" al quale vien fatto capo in ambito pianificatorio per caratterizzare le singole zone di utilizzazione. Pur essendo entrambi volti a definire finalità relative all'uso del territorio, i due concetti sono sostanzialmente diversi. La funzione delle zone di utilizzazione si limita infatti a definire in modo generico la tipologia degli insediamenti ammissibili nei diversi comparti in cui è suddiviso il territorio. Opera distinzioni in base a semplici categorie di possibili utilizzazioni. La destinazione delle costruzioni precisa invece lo scopo specifico delle singole opere edilizie all'interno della funzione fissata dalla zona in cui sono ubicate, definendo esattamente le modalità di utilizzazione del singolo edificio (cfr. art. 9 cpv. 1 lett. c RLE).
2.2. Per cambiamento di destinazione rilevante dal profilo del diritto pianificatorio si intende generalmente una modifica delle condizioni di utilizzazione di un edificio o di un impianto esistente atta a produrre ripercussioni diverse e localmente percettibili sull'ordinamento delle utilizzazioni (DFGP; Commento alla LPT, ad art. 22 N. 12; Scolari, Commentario della LE, ad art. 39 N. 16 seg.; Zimmerlin, Baurecht des Kt. Aargau § 150 N. 2 d; Mäder, Das Baubewilligungsverfahren, Zürcher Schriften zum Verfahrensrecht, N. 209 seg.; Barblan, Bewilligungserfondernis und Zulässigkeitsvoraussetzungen für Zweckänderung von Bauten ausserhalb des Bauzonen nach dem Recht des Bundes und der Kantone, 56). Dottrina e giurisprudenza considerano rilevanti ed atte ad implicare l'avvio di una procedura di rilascio del permesso di costruzione, sia le modifiche dell'utilizzazione che comportano l'applicazione di norme edilizie diverse da quelle applicabili l'uso preesistente, sia le modifiche che determinano un'intensificazione o comunque un'alterazione apprezzabile delle ripercussioni ambientali (STA 28.2.92 in re comune di C.; 27.3.92 in re B.F. SA; 3.1.94 in re comune di S.).
Alla luce del concetto di "destinazione" sopra illustrato sono tuttavia da considerare come cambiamento di destinazione anche tutte le modifiche delle condizioni di utilizzazione di un'opera edilizia che incidono in misura non trascurabile sulla sua identità dal profilo qualitativo, alterando gli scopi per le quali sono state autorizzate e realizzate.
La questione a sapere se una determinata modifica delle condizioni di utilizzazione di un'opera edilizia costituisca cambiamento di destinazione va risolta indipendentemente dalla questione a sapere se tale modifica sia ancora conforme alla funzione attribuita alla zona di situazione. L'esistenza di un cambiamento di destinazione non dipende dalla sua rilevanza dal profilo della funzione prevista per la zona di utilizzazione, ma dall'importanza della modifica delle condizioni di utilizzazione della costruzione dal profilo della sua identità qualitativa. La trasformazione di un'officina di fabbro in una falegnameria integra quindi gli estremi di un cambiamento di destinazione anche se entrambe le utilizzazioni sono artigianali, rimangono nei limiti della funzione assegnata alla zona in cui l'edificio è situato e non alterano in misura apprezzabile le ripercussioni ambientali. Determinante è la modifica dell'identità della costruzione dal profilo qualitativo. Analoghe considerazioni valgono ad esempio per la trasformazione di un albergo in un centro d'accoglienza per profughi (STA 28.2.92 in re comune di C.) o per la trasformazione di una residenza primaria in una residenza secondaria.
2.2. Nel caso in esame, il deposito dell'impresa di costruzioni del ricorrente è stato trasformato in un deposito per natanti. Alle attività collaterali che caratterizzavano la precedente utilizzazione del fondo (preparazione del calcestruzzo, lavori di carpenteria, piegatura dei ferri) sono subentrate altre attività legate alla manutenzione ed alla riparazione delle imbarcazioni.
La modifica delle condizioni di utilizzazione, contrariamente a quanto assume l'insorgente, non è trascurabile. Essa altera in effetti in misura percettibile l'identità delle costruzioni che sorgono sul fondo del ricorrente.
Dal profilo qualitativo, tra il deposito di macchinari ed automezzi di un'impresa di costruzioni del proprietario del fondo ed il deposito di imbarcazioni per conto di terzi non sussistono particolari relazioni di affinità. Sostanziali differenze intercorrono pure fra le attività di manutenzione e di riparazione dei macchinari, che venivano svolte per conto proprio dall'impresa del ricorrente e le analoghe attività, che vengono ora svolte dalla nuova locataria del fondo per conto della sua clientela. Comportando una destinazione economica completamente nuova, comprendente addirittura aspetti commerciali ed amministrativi (nautic shop, uffici), l'attuale utilizzazione non può essere considerata come una continuazione della precedente. Considerata la sua incidenza sull'identità del fondo dal profilo qualitativo, la modifica delle condizioni di utilizzazione posta in essere dal ricorrente va quindi configurata alla stregua di un cambiamento di destinazione.
Irrilevante in questo contesto è la circostanza che il fondo si trovi fuori della zona edificabile. La controversa modifica delle condizioni di utilizzazione integrerebbe gli estremi di un cambiamento di destinazione anche se avesse per oggetto un fondo situato all'interno della zona edificabile.
3.1. In deroga al principio della conformità di zona sancito dall'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, fuori delle zone edificabili possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici ed impianti soltanto tale ubicazione è imposta dalla loro destinazione (art. 24 cpv. 1 lett. a LPT: ubicazione vincolata) e se non vi si oppongono interessi preponderanti (art. 24 cpv. 1 lett. b LPT).
Il diritto cantonale può inoltre permettere interventi minori, quali la rinnovazione, la trasformazione parziale o la ricostruzione di edifici ed impianti esistenti fuori delle zone edificabili in contrasto con la funzione prevista per la zona di utilizzazione, a condizione che risultino compatibili con le importanti esigenze della pianificazione territoriale (art. 24 cpv. 2 LPT).
Secondo la giurisprudenza, una trasformazione parziale può consistere in un aumento della volumetria o in una modifica delle condizioni di utilizzazione. L'intervento è parziale se non comporta significativi cambiamenti dell'aspetto esteriore della costruzione e della sua destinazione originaria, rispettivamente se non ingenera effetti sostanzialmente nuovi sull'utilizzazione del suolo, sull'urbanizzazione e sull'ambiente. La nuova utilizzazione non deve inoltre divergere in misura sostanziale da quella originaria e non deve implicare una destinazione economica completamente nuova (cfr. DTF 20. 5. 96 in re Bianchi; 119 I b 227, consid. 3a; 115 I b 472 consid. 2; Barblan, op. cit. 159 seg.; Thomas Müller, Die erleichterte Ausnahmebewilligung, 124 seg.).
Per il diritto cantonale, permessi per trasformazioni parziali di costruzioni esistenti fuori della zona edificabile possono essere eccezionalmente accordati, se l'intervento è indispensabile per la continuazione dell'utilizzazione attuale ed è compatibile con le importanti esigenze della pianificazione territoriale (art. 75 LALPT).
3.2. In concreto, la trasformazione del deposito per macchinari dell'impresa di costruzioni del ricorrente in un deposito per l'invernaggio, la manutenzione e la riparazione di imbarcazioni non può essere considerato alla stregua di un cambiamento parziale di destinazione.
Dal profilo quantitativo, la modifica dell'utilizzazione interessa infatti la maggior parte del fondo. Esclusi dal cambiamento sono soltanto il capannone principale ed alcune porzioni del sedime occupate dai macchinari dell'impresa in attesa di miglior collocazione. Da questo profilo, la modifica non è quindi parziale.
Analoga conclusione va tratta dal profilo qualitativo. Il cambiamento delle modalità di utilizzazione incide infatti sostanzialmente sull'identità dello stabilimento preesistente. La nuova destinazione stravolge in misura radicale la precedente utilizzazione, poiché implica una destinazione economica completamente nuova. Le attività imprenditoriali e commerciali svolte sul sedime del ricorrente per conto di una clientela vasta ed indeterminata non hanno nulla in comune con le attività di appoggio, che venivano svolte in precedenza nell'interesse della ditta del ricorrente. Anche da questo profilo non si è quindi in presenza di una trasformazione parziale.
Ricadendo sotto l'art. 24 cpv. 1 LPT, ne discende che l'intervento non può essere autorizzato, già perché non risulta soddisfatto il requisito dell'ubicazione vincolata. Un deposito per l'invernaggio, la manutenzione e la riparazione di imbarcazioni non esige invero un'ubicazione fuori della zona edificabile.
Insoddisfatto è pure il requisito posto dall'art. 24 cpv. 1 lett. b LPT. All'insediamento della nuova attività si oppongono infatti gli interessi prevalenti relativi alla conservazione del territorio agricolo.
Ma anche volendo ammettere che il cambiamento di destinazione sia soltanto parziale, ovvero non sovverta in misura radicale la precedente utilizzazione, l'autorizzazione in sanatoria andrebbe comunque negata. La modifica non può infatti essere considerata indispensabile per la continuazione dell'utilizzazione precedente (art. 75 LALPT). Perpetuando un insediamento non conforme alla funzione agricola della zona in cui è incluso il fondo del ricorrente e ponendosi in manifesto contrasto con i vincoli istituiti dalla zona decretata dal Consiglio di Stato a tutela della pianificazione viaria in quel particolare comparto di territorio, la trasformazione appare inoltre manifestamente incompatibile con le importanti esigenze della pianificazione territoriale.
Nemmeno da questo profilo, il ricorso può pertanto essere accolto.
Per gli stessi motivi, non essendo dati i presupposti per autorizzare il cambiamento di destinazione attuato dal ricorrente, anche la licenza in sanatoria per il manufatto posato abusivamente dev'essere negata.
Per questi motivi,
visti gli art. 22, 24, 27 LPT; 75 LALPT; 25, 26 NAPR di Muzzano; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 800.- sono a carico del ricorrente, che rifonderà fr. 1'200.- al comune resistente a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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