AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.114
Data decisione, Autorità: 26.03.1997, TRAM
Incarto n. 52.96.00114
Lugano 26 marzo 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 maggio 1996 di
contro
la risoluzione 17 aprile 1996 (n. 1810) con cui il Consiglio di Stato, in accoglimento dei ricorsi del dipartimento del territorio e di __________, ha annullato le licenze edilizie rilasciate il 20 gennaio 1995 dal municipio di __________ in suo favore per la costruzione di un canile e la trasformazione in abitazione del fabbricato esistente al mapp. __________ di __________;
viste le risposte:
30 maggio 1996 del dipartimento del territorio;
31 maggio 1996 del comune di __________;
4 giugno 1996 di __________;
4 giugno 1996 del dipartimento delle finanze e dell'economia;
5 giugno 1996 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ gestisce un salone per cani nel borgo di __________ ed ha gestito, fino a qualche anno fà, un canile al mapp. __________ di quel comune. Il 27 settembre 1994 la predetta ha acquistato all'incanto i mapp. __________ e __________ di quel comune, in precedenza di proprietà di __________ e __________, allo scopo di riunire quelle attività e di trasferire colà la sua residenza. I fondi in rassegna, appartenenti alla zona residua del PR 1972, sono stati attribuiti dal PR approvato dal Governo il 13 dicembre 1994 alla zona agricola; il PD li include inoltre nelle SAC. Il mapp. __________ é censito quale coltivo mentre che sul mapp. __________ insiste pure una costruzione ad un piano, in parte prefabbricata e per il resto in muratura di mattoni, censita quale fabbricato di mq 33 (sub. A) e ripostiglio di mq 59 (sub. B). Con lettera 11 novembre 1991 il municipio di __________ aveva ad ogni buon conto reso attenta la ricorrente che "a tutt'oggi le costruzioni attualmente esistenti sul detto mappale non hanno mai avuto alcuna autorizzazione sia comunale che cantonale e tantomeno un permesso di abitabilità." L'edificio in parola, alla cui origine stanno due baracche ad uso deposito per impresa edile, si era infatti progressivamente consolidato senza alcun permesso a seguito di successivi interventi dei (vari) precedenti proprietari del fondo: a tal punto che __________, che aveva acquistato la particella alla fine del 1989 insieme a __________, era andato ad abitarvi. Ai fini del presente giudizio non appare tuttavia necessario illustrare il contenzioso sorto a seguito di questi fatti, che ha coinvolto soprattutto i predetti proprietari.
B. a) Il 19 novembre 1994 __________ ha inoltrato una domanda di costruzione concernente la realizzazione di un canile al mapp. __________, a confine con il mapp. __________. I progetti annessi alla domanda indicavano che il manufatto si componeva di 10 box, collegati da un corridoio, di una cucina e di un salone; il tutto per una superficie complessiva di circa 114 mq. A lato dei box erano inoltre previsti degli spazi aperti recintati.
b) Alla stessa data la ricorrente ha presentato una domanda di costruzione intitolata "rilievi casa esistente al mappale __________" e che il municipio di __________ ha trattato quale richiesta di trasformazione (in sanatoria) in abitazione del fabbricato colà ubicato. I piani descrivevano l'edificio, di mq 103, come già pronto per essere abitato, fornito di pompa per pescare acqua dal sottosuolo, impianto elettrico e per lo scarico delle acque, suddiviso in soggiorno, cucina, camera, WC+doccia, ripostiglio e box.
c) __________, proprietario di fondi posti nelle vicinanze di quelli edificandi ed inoltre affittuario del mapp. __________, Gioventù Rurale/Gruppo __________ ed il dipartimento del territorio hanno formulato opposizione al rilascio delle licenze edilizie per entrambi i progetti, sia perché non erano conformi alla destinazione agricola delle proprietà sia perché per essi non entrava in linea di conto il rilascio di un'autorizzazione eccezionale fondata sull'art. 24 LPT.
d) Scostandosi dalle predette opposizioni, con due distinte decisioni di data 20 gennaio 1995 il municipio di __________ ha invece concesso a __________ il permesso di costruzione tanto per il canile quanto per la trasformazione in abitazione del fabbricato al mapp. __________.
e) In accoglimento dei ricorsi inoltrati da __________ e dal dipartimento del territorio, con risoluzione 17 aprile 1996 il Consiglio di Stato ha tuttavia annullato le cennate licenze edilizie. Dopo aver considerato che l'esercizio del canile e l'utilizzazione a fini abitativi del fabbricato al mapp. __________ di __________ non fossero conformi alla destinazione della zona agricola, il Governo ha escluso la possibilità di far capo ad un'autorizzazione eccezionale fondata sull'art. 24 cpv. 1 LPT. In primo luogo poiché ad entrambi i progetti faceva difetto la sussistenza del requisito dell'ubicazione vincolata. Inoltre perché al rilascio del permesso si opponevano degli interessi preponderanti, costituiti nella fattispecie dall'assegnazione del fondo alla zona agricola. La concessione dei controversi permessi costituiva pertanto anche una violazione dell'art. 7 cpv. 2 LE, giusta il quale l'avviso del dipartimento é in principio vincolante per il municipio. Il Consiglio di Stato ha infine negato che le licenze potessero essere rilasciate sulla scorta del principio della buona fede.
C. Il 7 maggio 1996 __________ ha notificato al Tribunale di ricorrere contro quel giudicato governativo. Poiché il gravame difettava di motivazione e conclusioni, con ordinanza 9 maggio 1996 il Presidente del Tribunale ha fissato all'insorgente un termine di 10 giorni per rimediarvi in applicazione degli art. 9 e 46 PAmm. Nella motivazione dell'impugnativa, presentata il 19 maggio successivo, l'insorgente rammenta che, prima di acquistare il mapp. __________, ebbe un colloquio con il sindaco di __________ e con il signor __________ dell'ufficio tecnico, i quali le assicurarono la possibilità di spostare su questo fondo il canile ubicato al mapp. __________, per la cui costruzione aveva ottenuto senza problemi l'autorizzazione cantonale a costruire il 31 ottobre 1980. Afferma quindi la necessità di ubicare il canile fuori dalle zone edificabili. Tanto più che il mapp. __________ non é idoneo allo sfruttamento agricolo, in quanto era a suo tempo servito quale discarica di materiale edile. La ricorrente evidenzia quindi che l'esercizio del canile costituisce per essa la principale fonte di reddito: in sua assenza deve far capo all'assistenza pubblica. Ricorda infine che nel 1986 il Consiglio di Stato aveva approvato il rilascio del permesso di costruzione per la costruzione di un canile a favore della società protezione animali di __________ e dintorni su di un terreno pure ubicato fuori delle zone edificabili. L'insorgente postula quindi implicitamente l'annullamento del giudizio governativo.
Il municipio di __________ ha sollecitato l'accoglimento del gravame. Il Consiglio di Stato, il dipartimento del territorio, la sezione dell'agricoltura e __________ hanno invece postulato la sua reiezione.
D. Il 13 agosto 1996 il giudice delegato ha tenuto un'udienza, cui ha fatto seguito un sopralluogo. In quell'occasione le parti hanno chiesto al Tribunale di sospendere la procedura in vista di un componimento bonale della lite. A seguito di screzi sorti con la ricorrente in merito all'utilizzazione del mapp. __________, con scritto 5 novembre 1996 __________ ha tuttavia domandato l'emanazione del giudizio. Ne é sorto uno scambio di corrispondenza, in occasione del quale la ricorrente ha sostenuto che anche il signor __________ del dipartimento del territorio le avesse assicurato la possibilità di spuntare un permesso di costruzione per la realizzazione del canile al mapp. __________ in occasione di un sopralluogo effettuato nel 1991: affermazione in seguito seccamente smentita dall'interessato con lettera 26 novembre 1996.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale é data (art. 21 cpv. 1 LE). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione della ricorrente certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il gravame é dunque ricevibile in ordine.
La ricorrente contesta la risoluzione governativa 17 aprile 1996 nella misura in cui annulla la licenza edilizia rilasciatagli dal municipio di __________ per la costruzione del canile al mapp. __________. L'impugnativa 7 maggio e relativa completazione 19 maggio 1996 é infatti completamente silente per quanto concerne l'annullamento del permesso di costruzione per la trasformazione in abitazione del fabbricato posto sullo stesso fondo: su quest'ultimo punto il giudicato governativo deve pertanto esser considerato definitivo.
Giusta l'art. 22 cpv. 2 LPT un permesso di costruzione può essere rilasciato solo se l'edificio oggetto della relativa domanda é conforme alla funzione prevista per la zona di utilizzazione (lett. a) e se il fondo é urbanizzato (lett. b). Il mapp. __________ é assegnato dal PR alla zona agricola, comprendente "i terreni che per la loro idoneità devono essere riservati all'utilizzazione agricola. Nuove costruzioni ed impianti sono ammessi solo se indispensabili per l'attività agricola. Le eccezioni in conformità dell'art. 24 LPT e diritto cantonale d'applicazione sono ammesse unicamente se non si oppongono agli interessi della gestione agricola del territorio" (cfr. art. 6 lett. g NAPR, modificate d'ufficio dal Consiglio di Stato in sede di approvazione del PR 13 dicembre 1994, pag. 20 seg.). L'esercizio di un canile non costituisce di tutta evidenza un'attività agricola od indispensabile per la stessa (cfr. sul concetto di costruzione conforme alla funzione della zona agricola RDAT I-1996 N. 57, consid. 2b; II-1991 N. 69, consid. 3.1.). La sua costruzione non appare dunque conforme alla funzione agricola della zona cui é assegnato il mapp. __________. La controversa domanda non può quindi essere approvata tramite il rilascio di un permesso di costruzione ordinario già per questo motivo. E' necessario, a questo punto, esaminare se la domanda in rassegna non possa beneficiare di un permesso eccezionale in applicazione dell'art. 24 cpv. 1 LPT.
4.1. Giusta l'art. 24 cpv. 1 LPT fuori delle zone edificabili possono essere rilasciate autorizzazioni eccezionali, deroganti al requisito di conformità di zona stabilito all'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, per la costruzione od il cambiamento di destinazione di edifici o impianti se, cumulativamente, la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e non vi si oppongono interessi preponderanti (lett. b). La nozione di ubicazione vincolata, ancorata all'art. 24 cpv. 1 lett. a LPT, ha carattere obiettivo. Alla realizzazione di tale presupposto devono essere poste severe esigenze. Occorre infatti che l'edificio o l'impianto debbano essere realizzati fuori del territorio edificabile per motivi di ordine tecnico o riguardanti l'esercizio oppure ancora relativi alla natura del terreno. Il vincolo può essere positivo ed essere dettato dall'esigenza di una determinata ubicazione, oppure negativo ed essere imposto dall'esclusione di ogni altra ubicazione. Meri motivi di ordine personale (quali la comodità) o finanziari non sono invece sufficienti per legittimare una costruzione fuori delle zone edificabili (cfr. per tutte le enunciazioni che precedono RDAT I-1995 N. 61, consid. 2.5. e rinvii).
4.2. Come ha rettamente considerato il Consiglio di Stato, un canile non soddisfa anzitutto il requisito dell'ubicazione vincolata in senso positivo. La sua costruzione non é infatti costretta ad un certo preciso luogo, bensì potrebbe trovar posto ovunque (cfr. in senso analogo RDAT I-1993 N. 73, consid. 3.3. e rinvii). Il Governo ha inoltre negato la sussistenza della condizione dell'ubicazione vincolata in senso negativo, affermando che l'attività della ricorrente potrebbe trovar posto nella zona edificabile artigianale e/o industriale, le emissioni legate alla gestione del canile, ma in particolare il rumore conseguente all'abbaiare dei suoi ospiti, potendo essere limitati in applicazione della legislazione sulla protezione dell'ambiente. Trattandosi di un impianto di taglia modesta (10 cani) il ragionamento sviluppato dal Consiglio di Stato potrebbe anche essere condiviso in linea di principio (cfr. in senso analogo RDAT 1988 N. 98, concernente la costruzione di un'abitazione/studio medico-veterinario e di una pensione di animali; I-1993 N. 73 concernente la costruzione di una voliera, con rinvii a fattispeci analoghe). Va precisato che per addivenire a quella conclusione il Consiglio di Stato avrebbe però dovuto verificare l'ossequio della legislazione sulla protezione dell'ambiente sulla scorta delle concrete circostanze e non semplicemente, come invece ha proceduto, in modo astratto (URP 1995, pag. 31 segg., concernente proprio l'ammissibilità sotto questo profilo di un allevamento di cani nella zona edificabile; inoltre all'esame effettuato in RDAT 1988 N. 98 citato). Non sembra ad ogni buon conto che il canile progettato dalla ricorrente sia paragonabile, sotto l'aspetto inquinante, agli impianti analoghi ma di dimensioni ben maggiori che sono stati effettivamente riconosciuti come suscettibili di pregiudicare totalmente o comunque in misura considerevole, se insediati nella zona edificabile, l'utilizzazione dei fondi (edificabili) adiacenti, per i quali il Tribunale federale ha di conseguenza ammesso l'ubicazione vincolata in senso negativo, tali un allevamento di 60 cani da slitta (ZBl 91/1990, pag. 188 seg., consid. 5b) ed un allevamento di 30 cani e 30 gatti (ZBl 96/1995, pag. 166 seg., consid. 2). La soluzione del quesito circa la sussistenza del requisito dell'ubicazione vincolata negativa può ad ogni buon conto rimanere irrisolta, poiché - come ha rettamente argomentato il Governo - al rilascio di un'autorizzazione eccezionale per la costruzione del controverso canile, volto al perseguimento di fini economici privati della ricorrente, ostano degli interessi pubblici preponderanti ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 lett. b. LPT: in primo luogo la necessità di riservare il fondo all'utilizzazione agricola cui é assegnato, in secondo luogo il divieto di eludere le restrizioni istituite dalla legislazione sulla protezione dell'ambiente e la corrispondente limitazione, quantomai auspicabile sotto il profilo pianificatorio, della proliferazione indiscriminata nelle zone non edificabili di piccoli impianti o costruzioni suscettibili di arrecar molestia (cfr. STA inedita 19 dicembre 1995 in re __________ e __________, consid. 3.4.; I-1995 N. 61, consid. 2.6.; I-1993 N. 73, consid. 3.6.; II-1991 N. 69, consid. 4b).
4.3. Invano la ricorrente pretende di poter beneficiare di un trattamento privilegiato per il fatto che il canile in esame verrebbe realizzato a poca distanza da quello (di dimensioni inferiori) che gestiva precedentemente al mapp. __________ e tramite la riutilizzazione delle strutture dello stesso: dal profilo edilizio trattasi infatti di nuova costruzione. Pure invano l'insorgente si appella al fatto di aver ottenuto l'autorizzazione cantonale a costruire analogo manufatto nel 1980 sul mapp. __________. A prescindere dal fatto che il rilascio di quell'autorizzazione non comportava l'obbligo per il dipartimento di concederne un'altra analoga a quasi 15 anni di distanza, é necessario evidenziare che il mapp. __________ (come il mapp. __________) era semplicemente assegnato, nel 1980, alla zona residua (e non agricola). Non giova inoltre all'insorgente di citare estesi passi della risoluzione 11 dicembre 1986 attraverso cui il Consiglio di Stato confermava il rilascio del permesso per la costruzione di un asilo per animali a favore della società protezione animali di __________ e dintorni al mapp. __________ di __________: quel permesso, il quale - sia subito detto - interessava un impianto che per dimensioni e finalità non era paragonabile a quello della ricorrente, dopo essere stato confermato da questo Tribunale (RDAT 1987 N. 64) venne infatti successivamente annullato dal Tribunale federale con sentenza 11 luglio 1988 (cfr. per un riassunto di questa vicenda, anche per quanto concerne il diritto allora applicabile, RDAT I-1993 N. 73 consid. 3.4.). La circostanza poi secondo cui, a dire della ricorrente e del municipio, il mapp. __________ venne utilizzato in passato quale discarica di materiale edile non osta alla tutela (soprattutto pro futuro) della sua destinazione agricola sancita in tempi recentissimi a livello pianificatorio comunale e cantonale. Né, da ultimo, le assicurazioni in merito al conseguimento del permesso di costruzione che la ricorrente afferma di aver raccolto presso il sindaco di __________ e presso il signor __________ del dipartimento del territorio - affermazione da quest'ultimo recisamente contestata - permettono di ribaltare l'esito dell'impugnativa. A prescindere dal fatto che per risultare vincolante nei confronti dell'amministrazione stessa un'assicurazione deve essere fornita da parte dell'organo competente a decidere e non semplicemente da un suo membro e tantomeno da un funzionario (Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, N. 183), un'assicurazione data ad un privato non può in ogni caso pregiudicare i diritti dei terzi (Scolari, op. cit., N. 180). Nel concreto caso le asserite ed in parte contestate promesse di rilascio del permesso edilizio non potrebbero pertanto essere imposte in nessun caso a __________, che si é dapprima opposto al rilascio del permesso di costruzione ed ha in seguito ricorso con successo contro la concessione della licenza edilizia da parte del municipio di __________.
Sulla scorta di quanto precede il gravame deve essere respinto e la risoluzione governativa 17 aprile 1996 confermata: giudicato che, com'é stato ricordato sub. 2, é invero stato impugnato solo nella misura in cui annulla la licenza edilizia rilasciata dal municipio di __________ per la costruzione del canile al mapp. __________. Sia comunque detto, a titolo abbondanziale, che il Tribunale condivide anche l'annullamento del permesso di costruzione riferito al fabbricato posto sullo stesso fondo: edificio che, com'é stato spiegato, si é sviluppato senza alcun permesso a partire da due baracche ad uso deposito per impresa edile a seguito di successivi interventi dei (vari) precedenti proprietari del fondo. E questo senza che appaia necessario chiarire se, a questo scopo, bastava che la relativa domanda di costruzione legittimasse la trasformazione in abitazione dell'esistente edificio, come hanno creduto il municipio ed il dipartimento, oppure se, come ha ritenuto il Governo, l'approvazione dovesse necessariamente considerare anche la costruzione del manufatto in quanto tale, mai autorizzata in precedenza. Nella prima ipotesi, più favorevole alla ricorrente, si é infatti di fronte ad un cambiamento totale di destinazione, che travalica i limiti autorizzativi della trasformazione parziale ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 LPT ed inoltre non ossequia i requisiti posti dall'art. 75 LALPT. Nella seconda non é invece pacificamente soddisfatto il requisito dell'ubicazione vincolata sancito all'art. 24 cpv. 1 lett. a LPT.
In considerazione della precaria situazione economica in cui versa la ricorrente, il Tribunale rinuncia al prelievo di una tassa di giudizio (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 22, 24 LPT, 21 LE, 3, 18, 28, 46, 60 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano né tasse, né spese.
Contro la presente decisione, nella misura in cui é fondata su diritto pubblico federale, é dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, Losanna, nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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