AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.110
Data decisione, Autorità: 10.06.1997, TRAM
Incarto n. 52.96.00110
Lugano 10 giugno 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 6 maggio 1996 di
contro
la decisione 17 aprile 1996 (no. 1784) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 21 novembre 1995 con cui il municipio di __________ le ha negato la licenza edilizia per l'ampliamento dell'edificio sito al mappale no. __________ RFP di quel comune;
viste le risposte:
10 maggio 1996 del Consiglio di Stato;
10 maggio 1996 del Dipartimento del territorio, Sezione della pianificazione urbanistica;
17 maggio 1996 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) La ricorrente __________, domiciliata a __________, è proprietaria della part. no. __________ RFP di __________. Si tratta di un fondo di complessivi 3493 mq situato fuori zona edificabile su cui sorge un rustico della superficie di 93 mq utilizzato quale abitazione secondaria. Attualmente il rustico si compone al piano cantina di una stalla e di un deposito per attrezzi diversi, al piano terreno di una cucina, una piccola sala, una camera da letto, un porticato e al primo piano di tre camere da letto.
b) Il 23 settembre 1995, __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di ampliare il predetto edificio mediante l'aggiunta di un locale di circa 22 mq di superficie e 70 mc di volume destinato quale deposito per attrezzi rurali (falciatrice meccanica, un mini trattore e altri utensili usuali) e per le bombole del gas.
B. a) Al rilascio della licenza edilizia si è opposto il Dipartimento del territorio con scritto del 13 novembre 1995.
A mente dell'autorità cantonale l'intervento edilizio in questione sarebbe in contrasto con le vigenti norme in materia di pianificazione del territorio ed in particolare con gli art. 24 LPT, 71, 72 e 75 LALPT. Sempre secondo il Dipartimento, il mantenimento della volumetria esistente non preclude in alcun modo la continuazione della sua utilizzazione attuale. Inoltre lo stabile risulta essere stato classificato nell'inventario delle costruzioni fuori zona, fatto questo che vieta di per sé ogni intervento volto a modificarne le attuali dimensioni.
b) Visto il preavviso del Dipartimento del territorio, con decisione 21 novembre 1995 il municipio di __________ ha risolto di non concedere all'istante il permesso di costruzione precedentemente richiesto.
C. Con ricorso 6 dicembre 1995 __________ ha impugnato la predetta risoluzione municipale davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della licenza edilizia per il prospettato ampliamento del rustico.
In quella sede la ricorrente ha sostenuto che l'intervento in oggetto è del tutto conforme alle esigenze della zona di utilizzazione agricola alla quale appartiene il fondo, in quanto permetterebbe di disporre di un locale per il deposito delle attrezzature rurali necessarie a lei e al marito per continuare ad esercitare l'estesa attività ortofrutticola che da sempre li occupa nonché per tagliare l'erba sui circostanti 5'000 mq di terreno.
Ha poi aggiunto che anche qualora non dovesse essere ammessa la conformità di zona, l'ampliamento dovrebbe venire ugualmente autorizzato trattandosi di un intervento di modesta entità necessario alla continuazione dell'uso attuale del rustico e per nulla in contrasto con le esigenze della pianificazione territoriale.
D. Con giudizio 17 aprile 1996, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame, confermando il diniego della licenza pronunciato dal municipio.
Il Governo ha dapprima ritenuto che l'intervento edilizio di ampliamento del rustico non si concilia con la destinazione agricola della zona prevista dal PR e che comunque nel caso di specie non sono neppure dati gli estremi per rilasciare all'insorgente una autorizzazione straordinaria ai sensi dell'art. 75 LALPT per procedere ad una trasformazione parziale dell'edificio fuori zona.
L'Esecutivo cantonale ha infatti considerato che la ricorrente non svolge nessuna attività agricola ai sensi della LPT sul fondo in oggetto e che pure il prospettato ampliamento non risulta affatto indispensabile per la continuazione attuale dell'edificio principale. Sempre secondo il Consiglio di Stato non sarebbero neppure adempiute le condizioni dettate dall'art. 24 cpv. 1 LPT per il rilascio di un permesso a costruire fuori zona, mancando in ogni caso il requisito dell'ubicazione vincolata.
E. Contro la predetta decisione governativa, __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando nuovamente la concessione del permesso di costruzione.
Rievocati i fatti, riprende e sviluppa in sostanza le argomentazioni già sollevate davanti alla precedente istanza di ricorso.
Afferma che si tratta di un ampliamento a scopo agricolo dovendo depositare nel previsto locale il materiale necessario alla coltivazione del suolo e allo sfalcio di 25'627 mq di terreno; conclude quindi affermando che l'intervento va autorizzato poiché conforme alla zona di utilizzazione del fondo che si intende dedurre in edificazione.
Sostiene che in ogni caso la licenza va concessa in virtù dell'art. 75 LALPT, in quanto l'ampliamento in questione si rende del tutto indispensabile per la continuazione dell'attività agricola svolta dall'insorgente sui monti di __________.
F. All'accoglimento del ricorso si oppone il Dipartimento del territorio, riconfermandosi nelle argomentazioni già esposte nelle precedenti prese di posizione.
Anche il Consiglio di Stato chiede la reiezione del gravame, senza tuttavia formulare particolari osservazioni in proposito.
Dal canto suo il municipio di __________ rinvia alle sue precedenti allegazioni nelle quali si asteneva in pratica dal prendere posizione sulla questione.
Considerato, in diritto
La legittimazione attiva della ricorrente è pacifica (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
La stessa va concessa solo se i progetti presentati sono conformi alle disposizioni legali in materia di polizia delle costruzioni, di pianificazione del territorio nonché alle altre norme di diritto pubblico applicabili (art. 2 cpv. 1 LE).
Giusta l'art. 24 cpv. 1 LPT, al di fuori delle zone edificabili possono eccezionalmente essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione soltanto se la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e se non vi si oppongono interessi preponderanti (lett. b). I due requisiti devono essere adempiuti cumulativamente.
Il diritto cantonale può inoltre permettere la rinnovazione, la trasformazione parziale o la ricostruzione di edifici o di impianti non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione, in quanto compatibili con le importanti esigenze della pianificazione territoriale (art. 24 cpv. 2 LPT).
Fondandosi su quest'ultima norma, il legislatore cantonale ha ammesso la possibilità di rilasciare in via eccezionale permessi per la trasformazione di edifici e impianti non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione in cui sono ubicati, qualora l'intervento risulti indispensabile per la continuazione dell'uso attuale e compatibile con le importanti esigenze della pianificazione territoriale.
Per beneficiare di un'eccezione fondata sugli art. 24 cpv. 2 LPT e 75 LALPT, l'intervento deve essere contenuto sia dal profilo qualitativo, sia dal profilo quantitativo. Deve insomma non alterare in modo significativo l'identità della costruzione originaria. Scopo delle facilitazioni rette dall'art. 24 cpv. 2 LPT è infatti soltanto quello di permettere la conservazione della sostanza edilizia esistente fuori della zona edificabile (Commento alla LPT, ad art. 24 no 29; Aemisegger, Leitfaden zum RPG, pag. 95; Bändli, Bauen ausserhalb der Bauzonen, no 240 seg.; RDAT II-1995, No. 39; DTF 107 Ib 240; DTF 110 Ib 143; DTF 112 Ib 97).
Interventi di maggiore entità ricadono invece sotto l'art. 24 cpv. 1 LPT (DTF 110 Ib 143 cons. 3b).
Sempre secondo l'appena citato inventario, il rustico in oggetto è stato classificato quale "edificio rilevato 4" (cfr. inventario, edificio no. 126).
L'inventario degli edifici situati fuori dalla zona edificabile del Comune di __________, unitamente alle sue norme di attuazione (art. 25 e 26 NAPR), è stato approvato dal Consiglio di Stato con decisione 14 febbraio 1995.
5.1. All'interno delle zone agricole è ammessa la costruzione di edifici o impianti solo se sono in connessione sufficientemente stretta con l'utilizzazione agricola del suolo (DTF 116 Ib 134; DFGP/UFP, Commentario alla LPT, ad art 16 no. 1). Le opere devono cioè servire all'economia agricola o perlomeno facilitare lo sfruttamento del suolo (DTF 112 Ib 262).
Agricola è considerata soltanto quell'utilizzazione per la quale il suolo svolge un ruolo indispensabile come fattore primario di produzione (DFGP/UFP, op. cit., ad art 16 no. 9; DTF 117 Ib 503).
Costruzioni ed impianti quali stalle, fienili, silos, depositi per attrezzature tecniche, ecc. sono conformi alla zona di utilizzazione agricola soltanto se utilizzati principalmente per la produzione agricola o se destinati a consentire l'esercizio di certe attività agricole o di allevamento (DTF 103 Ib 114); essi devono inoltre essere adeguati, in particolare per ciò che concerne la loro ubicazione e destinazione, ai bisogni obbiettivi di tale attività (DTF 114 Ib 131). In tal senso la giurisprudenza ha ad esempio considerato come non conforme alla zona agricola un fienile chiaramente sovradimensionato rispetto alle effettive esigenze (ZBl 1981, pag. 376).
5.2. Nella fattispecie in esame emerge dagli atti che l'edificio sito sul mappale no. __________ RFP di __________ viene essenzialmente utilizzato quale abitazione secondaria per il tempo libero. Questo è d'altra parte quanto ha pure indicato la ricorrente nella domanda di costruzione presentata al municipio. Secondo l'insorgente, durante i suoi soggiorni ai __________, ella svolgerebbe anche una certa attività di carattere rurale, consistente nello sfalcio dei prati circostanti l'abitazione in parola e in una non meglio precisata coltivazione del suolo.
L'attività agricola svolta dalla ricorrente non appare però tale da giustificare l'intervento edilizio che la medesima intende effettuare sul mappale di sua proprietà.
Infatti, anche qualora si volesse ammettere, come sostenuto nel gravame, che l'insorgente si occupa effettivamente dello sfalcio di oltre 25'000 mq di prato nella zona dei __________ (affermazione peraltro assai poco credibile, essendo - in base alle risultanze catastali - buona parte delle particelle indicate dall'insorgente parzialmente ricoperta dal bosco), si tratta, a non averne dubbio, di un attività che oggettivamente non richiede l'impiego di particolari attrezzature tecniche, ma che può benissimo essere svolta con pochi e semplici utensili. In simili circostanze è quindi del tutto evidente che non sussiste alcuna seria e oggettiva necessità di realizzare il previsto deposito, tanto più che, come ha correttamente rilevato il Consiglio di Stato nella decisione qui impugnata, le superfici già a disposizione della ricorrente, in particolare la stalla/cantina di 32 mq e il porticato di 9 mq appaiono più che sufficienti per il ricovero dei macchinari necessari allo svolgimento delle attività di carattere rurale che __________ pretende di esercitare nella regione dei __________.
Analogo discorso vale anche per l'asserita attività ortofrutticola, che ai __________, data la morfologia montagnosa del terreno e l'ubicazione in quota della località, non può obbiettivamente che limitarsi alla coltivazione dell'orto e alla cura di una qualche pianta da frutta: una simile attività, che non necessita certo dell'impiego di attrezzature particolarmente ingombranti, non giustifica affatto il previsto ampliamento dell'immobile per scopi agricoli.
In sostanza si deve dunque concludere che nel caso di specie gli spazi già a disposizione della ricorrente appaiono del tutto adeguati ai bisogni che le derivano dall'attività agricola svolta. Il previsto deposito non risulta quindi essere conforme alla zona di utilizzazione in cui dovrebbe sorgere e di conseguenza la sua costruzione non può essere autorizzata in base all'art. 22 LPT.
6.1. L'intervento edilizio in oggetto va senz'altro qualificato come una trasformazione parziale ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 LPT.
Si tratta infatti di un ampliamento tutto sommato contenuto dal punto di vista volumetrico, che lascia sostanzialmente inalterato l'aspetto e la destinazione dell'edificio esistente, senza ingenerare ripercussioni sostanzialmente nuove sull'ordinamento delle utilizzazioni e sull'ambiente.
Si tratta dunque di esaminare se l'intervento edilizio in oggetto adempia o meno i requisiti posti dall'art. 75 LALPT.
6.2. Come correttamente rilevato dal Consiglio di Stato, la realizzazione del previsto deposito per attrezzi agricoli non risulta affatto essere indispensabile per la continuazione dell'attuale utilizzazione del rustico esistente sul mappale no. __________ RFP di __________.
Si è accennato in precedenza al fatto che il suddetto edificio è principalmente utilizzato dalla proprietaria e dai suoi congiunti quale residenza secondaria: è pertanto fuori di dubbio che la mancata aggiunta di un deposito per attrezzi agricoli non è tale da comprometterne l'attuale sfruttamento della proprietà anche in futuro.
Ciò vale a più forte ragione se si tiene conto del fatto che comunque, già come è strutturato attualmente, il rustico dispone di locali sufficientemente spaziosi per potervi depositare gli utensili necessari allo sfalcio dei prati circostanti e alla cura dell'orto.
Ne consegue che già per questo fatto, non può essere rilasciata all'insorgente nessuna autorizzazione straordinaria ai sensi dell'art. 75 LALPT.
Infatti, come ha ancora una volta giustamente rilevato il Consiglio di Stato, anche qualora si volesse considerare l'intervento in oggetto alla stregua di una nuova costruzione ai sensi della predetta disposizione, nel caso di specie non sarebbe comunque adempiuta la condizione dell'ubicazione vincolata, dal momento che la costruzione del deposito al di fuori della zona edificabile non sarebbe dettata da bisogni oggettivi, ma semplicemente da meri motivi personali e di comodità che non hanno alcun rilievo nel presente ambito.
Il controverso intervento edilizio non può infatti essere autorizzato, non essendo conforme all'utilizzazione della zona nel quale dovrebbe essere realizzato e non sussistendo in concreto i requisiti richiesti dalla legge per il rilascio di un'autorizzazione a costruire fuori zona.
Per il che, il ricorso va respinto.
Per questi motivi,
visti gli art. 22, 24 LPT; 75 LALPT; 1 cpv. 1 e 2, 2 cpv. 1, 21 LE; 3, 18, 28, 43, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 600.-- (seicento) sono a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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