AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.107
Data decisione, Autorità: 23.09.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00107
Lugano 23 settembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 6 maggio 1996 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 17 aprile 1996, no. 1783, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso le risoluzioni 17 e 30 novembre 1995 con cui il municipio di __________ ha ordinato loro di rettificare l'accesso allo stabile costruito sulla part. no. __________ RFD;
viste le risposte:
10 maggio 1996 del Consiglio di Stato;
21 maggio 1996 del municipio di __________;
esperita una visita in luogo;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 5 luglio 1993 il municipio di Min__________sio ha rilasciato ai ricorrenti il permesso di costruire uno stabile di 11 appartamenti su un fondo situato in via __________ (part. n. __________ RFD);
che il 28 dicembre seguente lo stesso municipio ha autorizzato i ricorrenti a costruire una strada di accesso, larga 3 m, sfociante ad angolo retto sulla predetta via;
che, conformemente all'art. 66 lett. b NAPR, il progetto approvato prevedeva di realizzare in corrispondenza dell'intersezione, una piazzuola larga 5 m e profonda altrettanto, raccordata al campo stradale sul lato S con un raggio di curvatura di 3 m;
che, scostandosi dal progetto approvato, i ricorrenti hanno realizzato una piazzuola larga soltanto m 3,20 ad una profondità di 5 m dal ciglio stradale;
che con decisione 12 aprile 1995, confermata dal Consiglio di Stato con giudizio del 28 dicembre seguente, il municipio di __________ si è rifiutato di rilasciare un'autorizzazione in sanatoria per l'opera realizzata abusivamente;
che con decisione 17 novembre 1995 lo stesso municipio ha ordinato ai ricorrenti di rettificare l'accesso conformemente ai piani approvati nel 1993;
che con giudizio 17 aprile 1996 il Consiglio di Stato ha confermato l'ordine di ripristino, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dai proprietari dell'opera abusiva;
che il Governo ha in sostanza ritenuto che l'ordine in questione rispettasse compiutamente il principio di adeguatezza: ha quindi escluso la possibilità di sostituirlo con una sanzione pecuniaria;
che contro il predetto giudizio governativo i soccombenti sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che, in sostanza, i ricorrenti ripropongono e sviluppano le censure sollevate senza successo in prima istanza in relazione all'adeguatezza del provvedimento di ripristino; postulano quindi che l'ordine censurato venga sostituito da una sanzione pecuniaria;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________, senza formulare particolari osservazioni;
che dalle risultanze del sopralluogo esperito si dirà per quanto necessario nei seguenti considerandi;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva dei ricorrenti sono chiaramente date dagli art. 21 e 45 LE; il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;
che controverso è unicamente la questione a sapere se l'ordine di rettifica impartito dall'autorità comunale configuri un provvedimento inadeguato, ovvero lesivo del principio di proporzionalità e debba di conseguenza essere sostituito da una sanzione pecuniaria fondata sull'art. 44 LE;
che, giusta l'art. 43 LE, il municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite in contrasto con la legge, i regolamenti edilizi ed i piani regolatori, tranne nel caso in cui le differenze siano minime e senza importanza per l'interesse pubblico;
questa inflessione sottolinea l'esigenza di rispettare il principio di proporzionalità;
che, a norma dell'art. 44 LE, ove la misura del ripristino risulti impossibile o sproporzionata, il municipio la sostituisce con una sanzione pecuniaria, il cui ammontare sia superiore di almeno un quarto al vantaggio di natura economica che può derivare al contravventore;
che l'adozione di una sanzione pecuniaria in luogo e vece di un ordine di demolizione o di rettifica presuppone in ogni caso che le differenze non siano talmente minime ed irrilevanti dal profilo dell'interesse pubblico da far apparire inadeguato qualsiasi provvedimento di ripristino; differenze minime e senza importanza per l'interesse pubblico non danno quindi luogo nemmeno a sanzioni pecuniarie;
che, pur sottolineando l'esiguità dell'abuso commesso per rapporto all'interesse pubblico tutelato dalle normative disattese, i ricorrenti non chiedono formalmente che si prescinda da qualsiasi provvedimento di ripristino in ossequio al principio di proporzionalità: essi si limitano infatti a chiedere che l'ordine di ripristino venga sostituito da una sanzione pecuniaria; da un certo profilo, sembrano quindi ammettere che la difformità non sia talmente irrilevante da non giustificare nemmeno un provvedimento di ripristino;
che, comunque, anche se i ricorrenti avessero espressamente sollecitato l'annullamento puro e semplice dell'ordine impugnato siccome lesivo del principio di adeguatezza, la richiesta avrebbe dovuto essere respinta, poiché non si è in presenza di una violazione materiale talmente minima e senza importanza per l'interesse pubblico da far apparire eccessivo qualsiasi ordine volto a ristabilire una situazione conforme al diritto;
che le prescrizioni dell'art. 66 lett. b NAPR sulle dimensioni minime delle piazzuole d'accesso tutelano infatti la sicurezza e la fluidità della circolazione; la piazzuola serve infatti a permettere l'incrocio di due veicoli in corrispondenza dell'intersezione, evitando inopportuni arresti sulla strada principale; la norma è quindi sorretta da un significativo interesse pubblico;
che anche il costruttore abusivo in mala fede può richiamarsi al principio di proporzionalità per sottrarsi ad un ordine di demolizione o di rettifica: deve tuttavia attendersi che l'autorità attribuisca un peso accresciuto all'interesse pubblico postulante il ripristino di una situazione conforme al diritto (DTF 108 I a 218 consid. 4 b; Mäder, Das Baubewilligungsverfahren, Zürcher Schriften zum Verfahrensrecht, N. 661);
che, in concreto, la larghezza della piazzuola realizzata dai ricorrenti è collegata a via __________ con un raggio di curvatura superiore a quello prescritto; la sua larghezza decresce tuttavia rapidamente dagli iniziali m 7.50 a soli m 3.20 ad una profondità di 5 m dall'intersezione con via __________;
che ritenendo che una simile difformità giustificasse l'adozione di un provvedimento di rettifica, l'autorità comunale non ha sopravvalutato né l'importanza dell'interesse pubblico leso, né l'entità dell'abuso commesso; il difetto è significativo, poichè rende difficoltoso l'incrocio di due veicoli in corrispondenza dell'intersezione;
che il metro di giudizio applicato dal municipio non appare eccessivamente severo; tanto meno quando si consideri che i ricorrenti, scostandosi dai piani approvati, non hanno agito in buona fede;
che di conseguenza l'ordine impugnato sfugge alle censure di inadeguatezza sollevate dai ricorrenti in relazione all'art. 43 LE;
che resta ancora da verificare se l'ordine di ripristino debba essere sostituito da una sanzione pecuniaria;
che il sopralluogo ha evidenziato come la rettifica imposta ai ricorrenti non sia tecnicamente impossibile: l'allargamento presuppone soltanto un modico innalzamento del terreno sottostante;
che i costi preventivati dai ricorrenti (fr. 18'000.-) non sono d'altro canto talmente alti da non potersi più collocare in un ragionevole rapporto con il risultato divisato; anche da questo profilo, gli oneri che i ricorrenti sono tenuti a sobbarcarsi per correggere il difetto non appaiono insostenibili per rapporto all'interesse pubblico che il provvedimento censurato intende tutelare: specie quando si consideri che i ricorrenti non possono accampare alcuna valida giustificazione per l'abuso commesso;
che, in tali circostanze, il ricorso va senz'altro respinto, addebitando ai ricorrenti le spese e la tassa di giustizia;
visti gli art. 21, 43-45 LE; 66 NAPR di Minusio; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 900.-- sono a carico dei ricorrenti in solido.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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