AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.106
Data decisione, Autorità: 04.06.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00105-106 leo
Lugano 4 giugno 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 6 maggio 1996 di
rappr. da: avv. __________
contro
a)
la decisione 17 aprile 1996 (n. 1776) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 30 marzo 1995 con cui il municipio di __________ ha rilasciato 7 concessioni per l'esercizio del servizio taxi sul territorio del comune;
b)
la decisione 17 aprile 1995 (n. 1781) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 22 ottobre 1995 con cui il municipio di __________ gli ha ordinato di cessare l'attività di tassametrista concessionato;
viste le risposte:
10 maggio 1996 del servizio del Consiglio di Stato,
21 maggio 1996 di __________,
21 maggio 1996 del municipio di __________,
22 maggio 1996 di __________ - 22 maggio 1996 di __________,
22 maggio 1996 di __________ al ricorso di cui sub a);
10 maggio 1996 del servizio del Consiglio di Stato,
21 maggio 1996 del municipio di __________,
al ricorso di cui sub b);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il ricorrente __________ era titolare di una concessione accordata dal municipio di __________ per il servizio taxi sul territorio comunale. La concessione è stata disdetta per la fine di marzo del 1995 con atto del 27 settembre 1994 notificato a tutti i concessionari.
B. Il 14 febbraio 1995 il municipio di __________ ha indetto un pubblico concorso per il rilascio delle nuove concessioni. Il bando poneva le seguenti condizioni:
titolare di una licenza per condurre D1 o D oppure ditta che gestisce imprese taxi,
avere almeno 18 anni compiuti,
sana costituzione fisica,
buona condotta.
Entro il termine di scadenza sono state inoltrate 9 candidature fra cui quella del ricorrente.
Valutate le candidature il 28 marzo 1995 il municipio ha rilasciato 7 concessioni. Il ricorrente è stato escluso poiché il suo passato comportamento aveva dato luogo a lamentele da parte dei colleghi per il mancato rispetto dei turni di lavoro.
C. Contro la predetta risoluzione municipale __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato sollevando contestazioni riferite essenzialmente alla libertà di commercio e di industria al principio della buona fede ed alla parità di trattamento.
D. Con giudizio 23 maggio 1995 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame per motivi che non occorre qui riassumere.
Il giudizio governativo è stato tuttavia annullato da questo Tribunale, che con sentenza 30 agosto 1995 ha accolto l'impugnativa contro di esso inoltrata dal soccombente, rinviando il caso all'istanza inferiore per nuova decisione, previa acquisizione agli atti dell'incarto del concorso e chiamata in causa dei concorrenti beneficiari delle concessioni avversate.
E. Nelle more del giudizio, il 22 ottobre 1995 il municipio di __________ ha ordinato ad __________ di cessare l'attività di tassametrista concessionato.
Contro questo provvedimento __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato chiedendone l'annullamento per motivi che non occorre qui rievocare.
F. Acquisito agli atti l'incarto del concorso e sentiti i concorrenti vincitori, con giudizio del 17 aprile 1996 il Consiglio di Stato ha nuovamente respinto l'impugnativa. Disattese le censure sollevate dal ricorrente in relazione alla libertà di commercio e di industria, nonché ai principi della buona fede e della parità di trattamento, il Governo ha ritenuto che la scelta operata dal municipio sulle candidature inoltrate andasse esente da critiche in quanto conforme alle condizioni del bando.
Con giudizio di egual data, il Governo ha parimenti respinto l'impugnativa inoltrata da __________ contro l'ordine di cessazione dell'attività.
G. Con atti separati il soccombente è nuovamente insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Con il ricorso inoltrato contro il primo dei due giudizi di cui si è detto sopra l'insorgente si limita a chiedere l'accoglimento dell'impugnativa.
Secondo l'insorgente la decisione con cui il municipio di Muralto ha assegnato le nuove concessioni sarebbe viziata, poiché l'autorità comunale non avrebbe tenuto conto dei trascorsi penali della concorrente __________ ed avrebbe a torto considerato due concorrenti come taxisti già posti al beneficio di una concessione. Il giudizio con cui il Consiglio di Stato ha confermato siffatta risoluzione sarebbe lesivo del diritto, poiché si fonderebbe su un accertamento carente di fatti rilevanti e conterebbe apprezzamenti giuridici erronei di fatti importanti.
Con il secondo gravame, il ricorrente postula invece l'annullamento dell'ordine di cessazione dell'attività di tassametrista e del giudizio governativo che conferma tale provvedimento.
Gli argomenti che sviluppa al riguardo semmai ripresi nei considerandi di diritto.
H. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, dal municipio di __________ e dai tassametristi vincitori del concorso, che contestano succintamente le tesi dell'insorgente. L'autorità comunale sottolinea in particolare i problemi causati dall'indisciplina del ricorrente nell'ambito del servizio taxi sulla piazza di __________.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività delle impugnative sono infatti incontestabilmente date dagli art. 208 LOC, 43 e 46 PAmm.
Palesemente infondate sono quindi le censure che l'insorgente muove nei confronti del Consiglio di Stato in relazione alla completezza degli accertamenti esperiti.
3.1. Giustamente l'insorgente non ripropone in questa sede le contestazioni sollevate senza successo in prima istanza con riferimento alla libertà di commercio e di industria, al principio della buona fede ed al divieto di discriminazione.
Le pertinenti ed esaurienti considerazioni sviluppate a tal proposito dal Consiglio di Stato non prestano invero il fianco a critiche, né per quel che attiene alle disposizioni del regolamento comunale sul servizio taxi, né per quanto concerne la limitazione del numero di concessioni, né per quel che riguarda il rinnovo della concessione disdetta per motivi dedotti dal principio della buona fede.
3.2. Oggetto di contestazione in questa sede è soltanto la valutazione operata dal municipio di __________ sulle candidature inoltrate dai partecipanti al concorso indetto per l'assegnazione delle concessioni per il servizio taxi sul territorio comunale. Controversa, in particolare, è la valutazione della candidatura inoltrata dalla concorrente __________.
Orbene, a tal riguardo, va rilevato che le due condanne a pene pecuniarie di modesta entità (fr. 150.- e fr. 200.-) figuranti sul casellario penale della concorrente __________ non sono tali da far apparire insostenibile la valutazione positiva operata dall'autorità comunale sulla candidatura inoltrata da questa concorrente.
A queste condanne si contrappongono infatti lunghi anni di servizio ineccepibile svolto dalla concorrente sulla piazza di __________. Il bando di concorso non esigeva peraltro che il concorrente fosse incensurato. Richiedeva soltanto la produzione del casellario giudiziario.
Diversa è invece la situazione del ricorrente che ha spesso dato adito a reclami degli altri tassametristi concessionati per violazione dei turni di servizio.
Inaccoglibili sono pure le censure che il ricorrente solleva nei confronti dei concorrenti __________ ed __________. Il fatto che prima del 1995 beneficiassero soltanto di una concessione provvisoria non permette di rimproverare all'autorità comunale di aver esercitato in modo scorretto, lesivo dei principi generali del diritto amministrativo, il margine d'apprezzamento che il bando di concorso le riservava.
3.3. Così stando le cose, il ricorso inoltrato contro la decisione con cui il municipio di __________ ha distribuito le concessioni per il servizio taxi va quindi senz'altro respinto.
Palesemente infondata è l'impugnativa inoltrata contro l'ordine di cessare l'attività di tassametrista.
Considerato che il ricorrente non era più al beneficio della necessaria concessione, l'ordine era perfettamente giustificato. L'effetto sospensivo esplicato dal ricorso inoltrato con la decisione 28/30 marzo 1995 del municipio di __________ a lui sfavorevole non gli permetteva di esercitare l'attività di taxista. L'effetto sospensivo del ricorso si limita a paralizzare l'esecuzione delle decisioni. Le decisioni di rifiuto di un permesso non devono d'altro canto essere eseguite. Nella misura in cui il ricorso era riferito al diniego dell'autorizzazione, l'effetto sospensivo non era quindi atto ad esplicare conseguenze di sorta.
Ferme queste premesse, anche il secondo ricorso va quindi respinto.
Per questi motivi,
visti gli art. 107, 108, 208 LOC; 1 seg. regolamento servizio taxi di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 900.-- sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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