AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.95
Data decisione, Autorità: 02.09.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00095 DP 86/96 cm
Lugano 2 settembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 24 aprile 1996 di
rappr. da: __________
contro
la decisione 3 aprile 1996 (no. 1617) del Consiglio di Stato che respinge il ricorso 27 dicembre 1995 degli insorgenti avverso la decisione 14 dicembre 1995 del Municipio di __________ che infligge a ciascuno di loro una multa di fr. 200.-- per il riempimento abusivo della piscina sita al mappale no. __________ RFD di __________;
viste le risposte:
3 maggio 1996 del Municipio di __________;
8 maggio 1993 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 7 aprile 1995, verso le ore 20.00, in una parte del comune di __________ si è verificata un'interruzione alla distribuzione dell'acqua potabile.
Avvisato dalla chiamata di alcuni abitanti della zona, un dipendente dell'Azienda acqua potabile di __________ si è recato sul posto ed ha così potuto accertare che la causa di tale inconveniente risiedeva nel fatto che sulla part. no. __________ RFD di __________, di proprietà della comunione ereditaria fu __________, si stava procedendo al riempimento della piscina, senza che ciò fosse stato preventivamente notificato all'Azienda stessa.
B. Il 4 maggio 1995, il Municipio di __________ ha dato avvio ad un unico procedimento contravvenzionale nei confronti della comunione ereditaria __________, formata dai signori __________, __________ e __________.
Tale procedimento è quindi sfociato il 7 giugno 1996 in un decreto di multa indirizzato alla signora __________ (madre dei succitati eredi), in rappresentanza dell'intera comunione ereditaria.
Adito con ricorso dalla comunione ereditaria, il Consiglio di Stato ha annullato con sentenza 5 settembre 1995 la predetta risoluzione municipale, rilevando che ad __________ non poteva essere rimproverata nessuna colpa e che semmai il procedimento contravvenzionale avrebbe dovuto essere avviato non nei confronti della comunione ereditaria, ma nei confronti di ciascuno dei singoli membri della stessa.
C. Il 29 settembre 1995 il Municipio di __________ ha quindi riassunto il procedimento contravvenzionale per i fatti precedentemente narrati, intimando un rapporto di contravvenzione a ciascuno dei tre membri della comunione ereditaria.
In seguito a ciò, con decisioni separate del 14 dicembre 1995, il Municipio ha inflitto a __________, __________ e __________ una multa di fr. 200.-- ciascuno, per aver violato:
"a) quanto stabilito dall'art. 21bis del vigente regolamento Azienda acqua potabile, il quale, tra l'altro così stabilisce "(...) Il riempimento delle piscine dovrà avvenire, di regola, durante le ore notturne e previa notifica all'azienda, la quale impartirà le istruzioni per evitare la contemporanea esecuzione di tale operazione in troppe piscine ed in modo da non causare inconvenienti alla normale erogazione di acqua agli altri utenti (...)"
b) le disposizioni e istruzioni già impartite, a suo tempo, in ordine alla fattispecie".
Fatti accertati il 7 aprile 1995 in territorio di __________ località __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 20, 21 bis, 34 RAAP; 145 e segg. LOC; 92 Regolamento comunale; 1 e segg. LPContr.
D. Con un unico ricorso 27 dicembre 1995, __________, __________ e __________ sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendo l'annullamento delle predette decisioni municipali.
In quella sede essi hanno sostenuto che non erano al corrente dell'obbligo di chiedere un'autorizzazione per il riempimento della piscina e di comunque non essere responsabili per l'accaduto, visto che la sera del 7 aprile 1995 non erano presenti, né sapevano ciò che stava succedendo presso la loro casa di __________.
Con giudizio 3 aprile 1996, il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi, ritenendo palese l'infrazione rimproverata dal municipio ai ricorrenti. L'Esecutivo cantonale ha altresì ritenuto proporzionate alla gravità dell'infrazione le multe inflitte.
E. Contro il predetto giudizio governativo, __________, __________ e __________ __________ sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento delle decisioni impugnate.
I ricorrenti motivano il loro gravame riprendendo in sostanza le argomentazioni già sviluppate davanti al Consiglio di Stato.
Ribadiscono di essere estranei ai fatti imputatigli, dato che non erano presenti presso la loro casa di __________, la quale viene abitualmente utilizzata da amici o da altre persone che la prendono in locazione per le vacanze.
F. Il ricorso è avversato dal Municipio di __________ e dal Consiglio di Stato, che ne propongono la reiezione.
Considerato, in diritto
La legittimazione attiva dei ricorrenti discende dai combinati art. 209 LOC e 43 PAmm ed è nel caso di specie pacificamente data.
Di conseguenza il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza che si rendano necessari ulteriori accertamenti (art. 18 PAmm).
La sanzione amministrativa può rivestire la forma della multa (Knapp, Précis de droit administratif, IV ed., no. 1686).
Essa deve essere ancorata ad una base legale e, visto il suo carattere prettamente repressivo, presuppone l'esistenza di una colpa a carico del soggetto che con il suo comportamento ha infranto la legge (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, II ed, no. 948 e 949; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, no. 49 B. VI).
Ciò significa che una multa può essere inflitta solo allorquando la colpevolezza del trasgressore è stata dimostrata in modo ineccepibile. L'onere della prova incombe all'autorità titolare dell'azione penale (Rhinow/ Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, no. 49 B. VI).
Inoltre, sempre secondo i ricorrenti, essi, domiciliati nel Canton Berna, non erano per nulla a conoscenza delle regole vigenti nel Comune di __________ riguardo al riempimento delle piscine private.
Il semplice fatto che i tre multati siano proprietari del fondo sul quale è avvenuta l'infrazione in oggetto non può certo bastare di per sé a fondare la loro colpevolezza.
Sebbene la legge di procedura per le cause amministrative sia retta dal principio dell'ufficialità (art. 18 PAmm), il quale prevede che il Tribunale cantonale amministrativo ha la facoltà di assumere prove d'ufficio per il tramite di un giudice delegato (art. 64 PAmm), giova rammentare che tale principio processuale non consente nel caso concreto di rimediare all'assenza di accertamenti da parte della prima istanza: un conto è completare un'istruttoria insufficiente, un conto è raccogliere prove determinanti per supplire alla mancanza di indagini atte a suffragare un'imputazione.
Per il che, il ricorso va accolto.
Per questi motivi,
visti gli art. 145 e segg., 208, 209 LOC; 18 CPS; 3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la multa di fr. 200.--inflitta dal Municipio di __________ a __________, __________, è annullata;
1.2. la multa di fr. 200.-- inflitta dal Municipio di __________ a __________, __________, è annullata;
1.3. la multa di fr. 200.-- inflitta dal Municipio di __________ a __________, __________, è annullata.
Non si prelevano né tasse, né spese.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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