AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.94
Data decisione, Autorità: 03.03.1997, TRAM
Incarto n. 52.96.00094
Lugano 3 marzo 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 26 aprile 1996 di
__________ rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 26 marzo 1996 (no. 1420) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 26 giugno 1995 con la quale il Dipartimento del territorio gli ha revocato con effetto immediato l'autorizzazione di controllore di impianti di combustione;
viste le risposte:
6 maggio 1996 del Dipartimento del territorio, Sezione dell'aria e dell'acqua, Ufficio del risparmio energetico;
8 maggio 1996 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 29 marzo 1983 il Dipartimento dell'ambiente ha rilasciato a __________ il certificato di abilitazione ad eseguire il controllo degli impianti di combustione categoria A-I previsto dall'art. 6 dell'allora vigente decreto legislativo 6 settembre 1982 concernente il controllo delle immissioni di sostanze inquinanti e delle perdite energetiche degli impianti di combustione e del loro funzionamento.
Il 9 marzo 1988 lo stesso Dipartimento gli ha revocato l'autorizzazione con effetto immediato a causa di inadempienze riscontrate nell'esecuzione dei controlli. Adito dall'interessato, con giudizio 13 dicembre 1988 il Consiglio di Stato ha riformato il provvedimento, convertendolo per ragioni di proporzionalità in una sospensione della durata di due anni (dal 9 marzo 1988 al 9 marzo 1990).
Nel 1993, dopo un sofferto e contestato aggiornamento professionale, __________ ha superato gli esami di ricupero per ottenere l'abilitazione transitoria ad effettuare i controlli della combustione conformemente all'OIAt 92.
B. All'inizio del 1995 la SEPA del Dipartimento del territorio (in seguito: DT) ha esaminato i rapporti di 43 controlli che __________ aveva effettuato nel comune di __________ durante i mesi di novembre e dicembre 1994. Scoperte diverse irregolarità, con scritto 19 gennaio 1995 l'autorità cantonale ha dapprima rimproverato al controllore di assolvere il proprio compito in modo affrettato e di allestire i resoconti in modo disordinato, impreciso e talvolta erroneo. In esito ad un'approfondita revisione del lavoro svolto in quel di __________, gli ha poi puntualizzato le varie manchevolezze riscontrate, prima fra tutte quella di aver affidato l'esecuzione di diversi controlli a persona non abilitata.
__________ si è giustificato, asserendo, fra l'altro, di aver sempre sorvegliato i suoi collaboratori: persone che aveva assunto con il benestare del Dipartimento, affinché potessero svolgere la pratica necessaria per sostenere gli esami.
C. Fondandosi sulle risultanze della verifica esperita ed evidenziando in particolare che diversi controlli erano stati realizzati da persone prive della necessaria abilitazione, il 26 giugno 1995 il DT ha revocato con effetto immediato l'autorizzazione rilasciata a suo tempo all'insorgente. La misura è stata adottata in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 del decreto esecutivo 14 giugno 1994 concernente il controllo degli impianti di combustione (DECIC).
D. Contro questo provvedimento __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento e postulando, in via provvisionale, il ripristino dell'effetto sospensivo del ricorso, preventivamente tolto dall'autorità dipartimentale, così come il reinserimento del suo nome nell'elenco dei controllori autorizzati nel frattempo pubblicato dal DT (FU n. __________ del __________).
Il Presidente del Consiglio di Stato prima (ris. no. 4196 del 10.8.1995) ed il Tribunale cantonale amministrativo poi (STA 8.9.1995) hanno respinto la domanda provvisionale, confermando l'immediata esecutività della decisione impugnata.
Sentite le parti in contraddittorio, con giudizio 26 marzo 1996 il Consiglio di Stato ha confermato la revoca dell'autorizzazione disposta dall'autorità dipartimentale.
In sostanza, l'autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto che i precedenti dell'insorgente e le numerose inadempienze accertate a suo carico, segnatamente quella di non aver eseguito personalmente tutti i controlli, giustificassero appieno il controverso provvedimento.
E. Avverso la predetta pronunzia governativa il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullata unitamente alla decisione 26 giugno 1995 resa dal DT; in via subordinata postula l'adozione di una misura meno incisiva, ovvero la sospensione dell'autorizzazione per un periodo massimo di tre mesi.
Contestate le modalità con le quali si sarebbero accertate le manchevolezze ascrittegli e sottolineata l'irrilevanza dei pochi errori effettivamente commessi nell'ambito dei numerosi controlli eseguiti, l'insorgente ribadisce in specie di non aver mai delegato a collaboratori il compito affidatogli; le rare verifiche operate da terzi sarebbero sempre state compiute sotto la sua stretta e costante sorveglianza diretta. Il grave provvedimento deciso dall'autorità cantonale risulterebbe pertanto infondato e comunque lesivo del principio di proporzionalità.
F. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che sollecita la conferma del giudizio impugnato senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il DT, il quale avversa il gravame sostenendo che il censurato provvedimento si appalesa adeguato tenuto conto della gravità delle inadempienze e della recidiva, di cui si è reso autore il ricorrente; l'autorità cantonale ricorda inoltre che l'operato di __________ è stato oggetto di numerose reclamazioni da parte della cittadinanza e dei suoi stessi colleghi.
Considerato, in diritto
La legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività del gravame sono indiscutibilmente date (art. 43 e 46 PAmm).
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 PAmm).
I controlli, soggiunge l'art. 4 cpv. 2 DECIC, possono essere eseguiti unicamente da persone autorizzate dal Dipartimento.
L'autorizzazione è personale e viene rilasciata a chi è in possesso dell'attestato federale di controllore della combustione (art. 4 cpv. 3 DECIC). Autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate a candidati che si stanno preparando all'esame federale di controllore della combustione (art. 4 cpv. 4 DECIC). I controllori che hanno superato gli esami organizzati dal dipartimento nel 1993 e che hanno frequentato i corsi d'aggiornamento possono continuare ad esercitare l'attività anche se non posseggono l'attestato federale di controllore della combustione; per i nati dopo il 31 dicembre 1937, la facilitazione è tuttavia valida solo fino al 31 dicembre 1997 (art. 13 DECIC).
Le infrazioni al DECIC sono perseguite giusta l'art.8 DLALPAmb. In caso di inadempienza grave o ripetuta, il Dipartimento può sospendere l'autorizzazione per un periodo fino a due anni oppure revocarla (art. 12 DECIC).
2.1. Di norma, la revoca dell'abilitazione all'esercizio di una determinata attività si configura alla stregua di una misura amministrativa volta a privare dell'autorizzazione le persone che non adempiono più le condizioni legali previste per il suo rilascio. Venuto a cadere il motivo di revoca, l'interessato può chiedere la reintegrazione, ossia il rilascio di una nuova autorizzazione.
La revoca può tuttavia assumere le caratteristiche di una misura disciplinare laddove è destinata a sanzionare violazioni o inadempienze agli obblighi derivanti dalla funzione esercitata. In quest'ultima evenienza il provvedimento mira a salvaguardare l'efficienza e la reputazione di coloro che svolgono l'attività soggetta ad autorizzazione, così come l'affidamento che il pubblico ripone normalmente in quella specifica categoria di persone.
2.2. Le misure (sospensione e revoca dell'autorizzazione) previste all'art. 12 cpv. 2 DECIC hanno connotazioni di tipo disciplinare. Nel campo dei controlli della combustione è infatti escluso che il titolare di un'autorizzazione ordinaria possa esserne privato a dipendenza dell'intervenuta disattenzione delle condizioni previste per la sua concessione, giacché il solo requisito posto dalla legge (art. 4 cpv. 3 DECIC) al rilascio dell'abilitazione è il possesso dell'attestato federale di controllore della combustione, certificato, questo, protetto e quindi intangibile.
Neppure i vecchi controllori che beneficiano del regime transitorio sancito dall'art. 13 DECIC possono essere colpiti da una revoca che non sia di natura disciplinare, dal momento che i requisiti richiesti per continuare l'attività - il superamento degli esami del 1993 e la frequentazione dei corsi d'aggiornamento - una volta realizzati sono irreversibili. Per i nati dopo il 31 dicembre 1937, l'autorizzazione decade comunque ex lege al più tardi il 31 dicembre 1997 (cfr. art. 13 cpv. 1 DECIC).
2.3. L'adozione di una sanzione disciplinare nei confronti di un controllore della combustione presuppone una violazione dei doveri imposti dal corretto esercizio della professione. La sospensione o la revoca dell'autorizzazione - specifica la legge (art. 12 cpv. 2 DECIC) - è pronunciata a carico di coloro che si rendono colpevoli di inadempienze gravi o ripetute. Inadempienze di poco conto ma reiterate e frequenti, rivelatrici della propensione del loro autore a violare i propri doveri, possono quindi giustificare la revoca dell'autorizzazione.
Nella scelta della sanzione più confacente al caso, l'autorità deve attenersi alle finalità dell'ordinamento disciplinare, che sono quelle di tutelare la stima di cui godono i controllori e la fiducia in essi riposta dal pubblico. Nella commisurazione di tali provvedimenti deve tenere adeguatamente in considerazione la gravità oggettiva dell'infrazione e il grado di colpa del trasgressore, così come la sua vita anteriore (precedenti) e l'attuale comportamento personale. In altre parole, in ossequio al principio della proporzionalità l'autorità deve commisurare la pena alla violazione, tenendo conto di ogni elemento oggettivo e soggettivo.
3.1. Il controllore sotto accusa si è sempre difeso strenuamente, negando ogni addebito e contestando gli accertamenti dello specialista designato dal DT.
Anche in questa sede l'insorgente critica le constatazioni del __________, rilevando che questi è un concorrente ed è intervenuto a distanza di mesi dai suoi controlli senza dargli la possibilità di assistere alle verifiche; i risultati dell'indagine sarebbero pertanto parziali, approssimativi e del tutto inattendibili. A fronte di simili censure appare opportuno valutare prioritariamente l'affidabilità della controversa revisione sotto il profilo della competenza del professionista che l'ha realizzata e del modus operandi da quest'ultimo applicato d'intesa con la SEPA.
Stando alle informazioni raccolte d'ufficio da questo Tribunale, nel 1979 __________ ha conseguito l'attestato di capacità di spazzacamino superando l'esame federale con la nota 5. Nel 1982 ha ottenuto l'autorizzazione ad esercitare in proprio la professione di spazzacamino e l'anno dopo l'abilitazione quale controllore della combustione. Nel 1992 ha portato a termine con successo un mandato peritale per accertare la (scarsa) qualità dei controlli della combustione effettuati nel comune di __________. Con l'entrata in vigore dell'OIAt 92 è stato sottoposto ad un test pratico che ha superato senza errori e con le lodi dell'esaminatore ing. . Negli anni seguenti diversi enti gli hanno affidato la supervisione del lavoro svolto dai controllori della combustione locali; nel 1994 il Consiglio di Stato lo ha incaricato in particolare di peritare i controlli effettuati in alcuni comuni del __________ (, __________, __________, ecc.). Lo stesso anno ha passato brillantemente l'esame federale di controllore della combustione ed è stato chiamato a fungere da esperto nell'ambito dei corsi pratici organizzati dal cantone per gli aspiranti controllori. Nel 1997 farà parte della commissione d'esperti deputata all'esame dei candidati all'esame federale di controllore della combustione (parte pratica).
A mente del Tribunale, i titoli, l'esperienza e gli incarichi professionali di cui può vantarsi il __________ depongono certamente a favore della sua competenza e serietà nell'esecuzione dei controlli della combustione e nell'apprezzamento peritale dell'operato altrui.
Quanto al metodo applicato per la realizzazione della verifica, già si è detto che la SEPA ha optato per il conferimento di un apposito mandato a __________, considerato a giusto titolo uno specialista del ramo. Il dipartimento ha allestito per ogni impianto soggetto all'indagine un apposito "formulario di revisione dei controlli della combustione" che ha consegnato all'esperto affinché lo riempisse in base ai suoi rilievi ed alle dichiarazioni rilasciate dai singoli proprietari interessati. La prima parte del questionario conteneva quesiti d'ordine squisitamente tecnico (posizione del foro di prelievo, chiusura del medesimo, sigillazione delle infiltrazioni, ecc.). La seconda riportava invece alcune domande da porre al proprietario dell'impianto (od al suo rappresentante) per accertare l'identità e la condotta della persona che a suo tempo aveva eseguito il controllo della combustione, con in calce lo spazio per la firma dell'intervistato.
Di per sé, un simile modo di procedere non presta il fianco a critiche di sorta.
A dispetto di quanto insinua il ricorrente, il fatto che la revisione sia stata affidata ad un libero professionista non sminuisce gli esiti dell'indagine quo alla loro attendibilità; anzi, l'adempimento di quel mandato da parte di uno specialista esterno all'amministrazione non può che aver contribuito all'imparzialità dei rilievi effettuati e dei risultati ottenuti.
Neppure il fatto che __________ sia stato tenuto all'oscuro delle verifiche in corso è suscettibile di inficiare gli accertamenti predisposti dal DT. La doglianza di violazione del diritto di essere sentito sollevata a questo riguardo dall'insorgente risulta chiaramente infondata, dal momento che egli ha potuto esprimersi a più riprese, in modo congruo e completo, sulle risultanze dell'inchiesta: non solo prima dell'adozione del querelato provvedimento, ma anche in seguito, nell'ambito delle procedure ricorsuali avviate davanti al Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale amministrativo. Quand'anche fosse sussistito, il vizio ravvisato dal ricorrente è pertanto da ritenersi sanato (cfr., sull'argomento, Knapp, Précis de droit administratif, N. 665; Grisel, Traité de droit administratif, p. 379; DTF 114 Ia 18 e 314; 110 Ia 82; 107 Ia 244; 105 Ib 174; 104 Ia 214 e Ib 418).
Ineccepibile, soprattutto dal punto di vista della forza probante, si avvera peraltro sia il metodo con il quale si è identificata la persona che ha effettivamente ispezionato gli impianti (il riconoscimento è avvenuto a mezzo di una fotografia), sia la decisione di far sottoscrivere ai proprietari o rappresentanti interpellati il formulario di revisione che li concerneva e con esso le dichiarazioni da loro stessi rilasciate circa l'identità ed il comportamento dell'individuo presentatosi qualche mese prima per il controllo dell'impianto.
__________ non si limita però alle predette contestazioni di tipo invero generico. Resosi conto che la revoca dell'autorizzazione ed il giudizio governativo che la conferma si fondano essenzialmente sul rimprovero di non aver personalmente eseguito tutti i controlli, innanzi a questo Tribunale ribadisce con vigore di aver sempre assistito alle verifiche sorvegliando costantemente le rare operazioni affidate ai suoi collaboratori affinché potessero impratichirsi in vista degli esami.
Sennonché, 15 proprietari su 43 (uno su tre; il 35% degli interpellati) hanno sottoscritto una dichiarazione con la quale attestano di aver riconosciuto nel giovane collaboratore del ricorrente la persona che senza assistenza e sorveglianza ha controllato il loro impianto. Altri 15 hanno invece affermato che l'impianto è stato ispezionato dal controllore titolare (__________) e dal ragazzo che l'accompagnava. Per le ragioni esposte in antecedenza, non v'è motivo alcuno per revocare in dubbio le affermazioni fatte dai proprietari interpellati; l'identificazione dell'individuo che da solo ha operato il controllo è avvenuta in modo chiaro, preciso e soprattutto disinteressato. Certo, di principio non si può escludere che in qualche rara occasione __________ abbia potuto entrare nella cantina ed assistere al controllo all'insaputa del proprietario, ma la tesi del ricorrente secondo cui una simile evenienza si sarebbe verificata in tutti e 15 i casi in cui la sua presenza non è stata notata stravolge il corso ordinario delle cose e sconfina nell'inverosimile con un'intensità tale da non essere più credibile. Accreditando una simile teoria non si riuscirebbe d'altronde a spiegare come mai le segnature dell'operatore apposte sui rapporti di quei 15 controlli siano così poco uniformi e talvolta non assomiglino neppur lontanamente alla firma abituale dell'insorgente.
Per quanto concerne le altre numerose inadempienze, vale fondamentalmente lo stesso discorso. La stessa caparbietà con la quale __________ insiste nel contestare qualsiasi sua manchevolezza - anche quelle più manifeste e di facile rilievo - rende inattendibile la linea di difesa adottata. Basti pensare ai fori di prelievo dei gas combusti eseguiti 29 volte in posizione errata o alla mancata chiusura (in 34 casi) del foro medesimo. Posto che in base alle direttive vigenti in materia il foro di prelievo va praticato in un punto ben preciso (UFAFP, Manuale per i controlli degli impianti della combustione, cap. XIV, N. 3.2.2 e 3.2.3) e che per un esperto come __________ l'accertamento della scorretta posizione del foro è stato di agevole momento, non v'è chi non veda come la sistematica negazione di un errore così appariscente mini la credibilità di colui che propugna l'assoluta correttezza del proprio agire. Lo stesso dicasi degli orifizi di prelievo non otturati. E' teoricamente possibile che tra l'intervento del ricorrente (o del suo collaboratore) e la revisione di __________ qualche foro si sia accidentalmente riaperto, ma da qui a pretendere implicitamente che nel frattempo ben l'80% dei buchi sigillati si sono schiusi per caso fortuito o che il perito non ha saputo distinguere un buco chiuso da uno aperto corre una bella distanza. Ed a queste riflessioni si aggiunga la constatazione che il controllore incriminato diversi impianti neppure li ha visitati, per cui non è certamente degno di fede laddove sostiene la perfezione di un lavoro di cui nulla può sapere non avendolo svolto né sorvegliato.
In conclusione, la maggior parte degli addebiti che il DT ha formulato nei confronti di __________ appaiono sostanzialmente fondati, in particolare quello - decisivo ai fini del giudizio - riferito ai numerosi controlli che il ricorrente ha omesso di effettuare (o perlomeno di sorvegliare) personalmente. A fronte del quadro complessivo che scaturisce dalle verifiche predisposte dall'autorità cantonale la disamina della fondatezza di ogni singolo rimprovero mosso al ricorrente non è necessaria; gli episodi sui quali potrebbe per la verità planare qualche dubbio sono talmente rari o insignificanti da risultare ininfluenti per l'esito del contenzioso.
Dal profilo oggettivo, la gravità dell'agire del ricorrente si appalesa di meridiana evidenza. Delegando in continuazione a terzi non autorizzati il compito affidatogli ed effettuando la maggior parte dei controlli con riprovevole approssimazione, __________ ha contravvenuto ripetutamente all'art. 4 cpv. 2 DECIC ed alle precise direttive impartite dalle autorità federali e cantonali in tema di controlli della combustione. La fattispecie assume toni di particolare serietà se si pon mente al fatto che tali violazioni sono state consumate nell'ambito di un servizio imposto dalla legislazione sulla protezione dell'ambiente e prestato in rappresentanza dell'ente pubblico.
3.2. Dal profilo soggettivo, la decisione dipartimentale non precisa la colpa del ricorrente. Dal complesso degli eventi si può comunque evincere che __________ ha omesso di controllare personalmente una parte degli impianti in modo consapevole e volontario; per le altre inadempienze gli è certamente imputabile una grave negligenza, avendo egli disatteso con un'imprevidenza colpevole non solo le direttive tecniche che soprassiedono alla corretta esecuzione dei controlli della combustione, ma anche le più elementari norme di comportamento vigenti in materia. A tal proposito, l'esempio dei fori di prelievo dei gas combusti non otturati è illuminante.
Quanto alle circostanze, bisogna considerare soprattutto che all'epoca dei fatti __________ era già un professionista affermato con diversi anni di esperienza alle spalle e non un neofita alle prime armi. Durante la sua attività professionale non si è invero comportato in maniera irreprensibile: la documentazione versata agli atti comprova l'esistenza di svariate reclamazioni circa la qualità del suo lavoro, l'ammontare delle fatture esposte ed il rispetto in genere delle norme che vietano la concorrenza sleale.
D'altra parte, le violazioni qui dedotte in giudizio sono state commesse in qualità di controllore ufficiale della combustione abilitato dal DT. In questa delicata quanto rassicurante funzione egli agiva in nome e per conto dei comuni, godendo di un'accresciuta fiducia e stima da parte delle autorità e del pubblico; i suoi clienti erano d'altronde proprietari d'impianti tenuti a pagare il servizio fornito, persone evidentemente poco cognite di tutto quanto ruota attorno ai controlli della combustione e quindi incapaci di valutare l'operato di colui che ai loro occhi si presentava come un rigoroso specialista del ramo.
In siffatte evenienze la colpa del ricorrente è di notevole spessore; dagli atti non emergono elementi positivi che possano sminuirla.
Alla fin fine, la sanzione irrogata dal DT, per quanto severa possa apparire, si rivela adeguatamente commisurata all'importanza delle violazioni riscontrate ed al grado di colpa del ricorrente. Di fronte ad un caso simile è escluso che l'autorità cantonale potesse reprimere le mancanze in discussione con una sanzione più lieve o, come pretende addirittura l'insorgente, soprassedere all'adozione di qualsiasi provvedimento. Lo dimostra la circostanza che la sospensione dell'autorizzazione inflittagli nel 1988 per la durata di due anni - ovvero il provvedimento che in ordine d'importanza precede la revoca - non ha sortito gli effetti d'ammonimento sperati, giacché __________ ha perseverato nel venir meno ai suoi doveri di controllore senza plausibili giustificazioni.
Sulla scorta di quanto precede il gravame dev'essere respinto con la conseguente conferma della decisione impugnata.
La tassa di giudizio segue la soccombenza del ricorrente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 12, 13, 16, 45 LPAmb; 3, 13, 14 e l'allegato 3 OLA; 3, 5, 6 DLALPAmb; 2, 3, 4, 11, 12 DECIC; 18, 43, e 46 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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