AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.91
Data decisione, Autorità: 15.07.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00091 DP 82/96 cm
Lugano 15 luglio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 19 aprile 1996 di
__________ rappr. da: avv. __________
contro
la risoluzione 20 marzo 1996 (n. 1275) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso 11 agosto 1995 dell'insorgente avverso la decisione 21 luglio 1995 con cui il dipartimento del territorio, servizi generali, le ha ordinato di rimuovere il pontile costruito sul demanio __________ in corrispondenza del mapp. __________ di __________;
viste le risposte:
25 aprile 1996 del Dipartimento del territorio;
26 aprile 1996 del comune di __________;
8 maggio 1996 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) __________ é proprietaria del mapp. __________ di __________, ubicato in riva al __________ __________.
b) Facendo riferimento ad un sopralluogo esperito al predetto fondo dal capodicastero edilizia e dal tecnico comunale il 27 febbraio precedente, in occasione del quale era stata accertata l'esecuzione di lavori edili lungo la riva del lago e la costruzione di un pontile con struttura metallica, con decisione 8 marzo 1995 il municipio di __________ ha ordinato a __________ di sospendere ogni e qualsiasi lavoro al mapp. __________, assegnando inoltre alla stessa un termine di 10 giorni per presentare una domanda di costruzione in sanatoria.
c) Con scritto 14 marzo 1995 __________ ha informato il municipio di aver fatto posare una statua e sistemare alcune beole nel giardino di sua proprietà. Aveva pure fatto sistemare lo scivolo e eseguire un nuovo pontile sopra il lago, dal momento che quello esistente (e che veniva mantenuto) si era rivelato poco stabile. La ricorrente ha indi sollecitato l'approvazione della costruzione di quel nuovo manufatto, del quale annetteva un disegno in scala 1:50. Dallo stesso si deduce che il pontile presenta una lunghezza di ml 5,30 (e sporge per almeno ml, 2,70 sul lago Ceresio) e una larghezza di ml 1,35. Si é inoltre dichiarata disposta a versare all'autorità cantonale "il relativo canone per il precario".
d) Il 22 marzo 1995 il municipio di __________ ha informato la ricorrente di aver trasmesso la pratica in parola al dipartimento del territorio, servizi generali, ufficio catasto e proprietà dello Stato (UCPS), il quale avrebbe provveduto alla sua evasione.
B. a) In relazione ai fatti sopradescritti in data 13 aprile 1995 l'UCPS ha iniziato una procedura contravvenzionale a carico della ricorrente e le ha fissato un termine scadente il 28 aprile 1995 per rimuovere il nuovo pontile ed un termine di 15 giorni per presentare delle osservazioni: quei termini sono in seguito stati prorogati sino al 19 maggio 1995.
b) Con osservazioni 17 maggio 1995 __________, dopo aver rilevato che la domanda di costruzione in sanatoria non fosse ancora stata decisa, ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione di mantenere sopra il demanio pubblico il noto pontile in applicazione dell'art. 10 cpv. 2 LDP.
c) Con decisione 21 luglio 1995 i servizi generali del dipartimento del territorio hanno ordinato alla ricorrente di rimuovere il pontile in rassegna entro il 30 agosto 1995, sotto le comminatorie dell'art. 292 CPS e dell'esecuzione surrogatoria. Per giustificare quella misura l'autorità decidente si é richiamata alla politica perseguita dal Cantone, insieme con i comuni rivieraschi, volta al raggruppamento dei natanti in impianti di stazionamento collettivi ubicati in luoghi idonei ed attrezzati così da poter tutelare maggiormente l'ambiente, gestire correttamente la navigazione ed agevolare al pubblico l'accesso e la godibilità delle rive. Quella politica costituiva nel contempo un prevalente interesse pubblico ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 lett. b LPT che si opponeva al rilascio di una licenza edilizia eccezionale. Quella decisione indicava la facoltà di appellarsi contro la stessa al Consiglio di Stato.
d) Con risoluzione 20 marzo 1996 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato l'11 agosto 1995 da __________ contro la decisione dei servizi generali del dipartimento del territorio, ribadendo le motivazioni addotte nella stessa.
C. __________ ha impugnato il citato giudicato governativo con ricorso 19 aprile 1996 davanti a questo Tribunale, al quale ha domandato, in via principale, di annullarlo e di retrocedere gli atti al Consiglio di Stato per un nuovo giudizio, in via subordinata, di annullare l'ordine di rimozione del pontile, di concederle l'autorizzazione a mantenere quel manufatto sopra il lago __________ e di ordinare al municipio di __________ di dar seguito alla domanda di costruzione in sanatoria concernente lo stesso, fermo restando l'avviso favorevole dell'autorità cantonale. Oltre a lamentare una disattenzione del suo diritto di essere sentita da parte del Consiglio di Stato, il quale non ha dato seguito - oltretutto senza darne ragione - alla sua domanda di sopralluogo ed ha ignorato la copiosa documentazione fotografica versata agli atti, la ricorrente contesta partitamente le giustificazioni addotte dalle istanze inferiori per legittimare l'ordine di rimozione.
Il Consiglio di Stato, l'UCPS ed il municipio di __________ hanno sollecitato la reiezione del gravame.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale é data (art. 30 cpv. 2 LDP). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione della ricorrente certa (art. 43 PAmm). Il gravame é pertanto ricevibile in ordine. Esso può inoltre essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.1. Giusta l'art. 10 cpv. 1 LDP l'uso speciale del demanio pubblico, di cui fanno parte le acque pubbliche (art. 1 lett. a LDP), é ammissibile solo se é conforme o almeno compatibile con la sua destinazione generale. L'uso speciale di poca intensità soggiace ad autorizzazione rilasciata dal dipartimento, quello più intenso e durevole a concessione rilasciata dal Consiglio di Stato (art. 10 cpv. 2 , 11 LDP). Valendosi delle facoltà concessegli dall'art. 4 cpv. 1 della legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti del 25 giugno 1928 il Governo ha delegato ai servizi generali del dipartimento del territorio la competenza a rilasciare le concessioni di importanza minore, ossia di durata sino a 20 anni (cfr. art. 8 cpv. 2 RDP) ed all'UCPS la competenza a rilasciare le autorizzazioni (art. 8 cpv. 1 RDP). La posa ed il mantenimento di un pontile é considerato uso speciale di poca intensità, soggetto ad autorizzazione (art. 7 RDP).
2.2. Giusta l'art. 12 cpv. 1 LDP, testo originario ed ora abrogato, le concessioni e le autorizzazioni per costruzioni ed impianti sottoposti alla legislazione edilizia venivano rilasciate nell'ambito della procedura del permesso di costruzione. Secondo il testo in vigore di quella disposizione, frutto di modifica 21 giugno 1994, in vigore dal 5 agosto successivo, l'uso speciale viene autorizzato o concesso con atto indipendente da altri permessi nell'ambito di procedure coordinate. Dal messaggio proponente quella modifica, del 19 maggio 1993, si deduce che questa "dipende essenzialmente dall'entrata in vigore della legge edilizia del 13 marzo 1991, che ha trasferito ai comuni le competenze in materia di licenza edilizia sopprimendo l'autorizzazione cantonale, nell'ambito della quale poteva essere definito l'uso speciale del demanio pubblico", anche se di norma, in realtà, "l'autorizza-zione cantonale a costruire si limitava a porre quale condizione il successivo ottenimento dell'autorizzazione o della concessione d'uso speciale del demanio pubblico". Il messaggio conclude che "nello spirito della razionalizzazione si prevede comunque l'obbligo di coordinamento fra le diverse procedure in modo da evitare decisioni contraddittorie, quali ad esempio il rilascio dell'autorizzazione di polizia a costruire e il diniego dell'autorizzazione potestativa d'uso speciale o viceversa" (cfr. RVGC, sessione ordinaria primaverile 1994, vol. 3, pag. 1557, non senza evidenziare che gli esempi illustrati dal Consiglio di Stato si dipartono da un concetto errato di contraddizione). Questo intendimento é ulteriormente stato consegnato all'art. 8 cpv. 2 RDP, giusta il quale l'autorizzazione o la concessione per l'uso speciale del demanio pubblico devono essere coordinate con il rilascio dell'eventuale licenza edilizia o di altri permessi.
2.3. La costruzione di un pontile soggiace a licenza edilizia (RDAT II-1994 N. 70 consid. 4; STA inedita 27 novembre 1992 in re __________, consid. 2) da rilasciare seguendo la procedura ordinaria: é infatti in discussione l'applicazione dell'art. 24 LPT (RDAT II-1995 N. 29 e rinvii). L'art. 2 cpv. 2 LE stabilisce inoltre che la licenza edilizia deve essere differita fintanto che sussiste l'esigenza di coordinarla con autorizzazioni speciali richieste da altre leggi.
In realtà, in primo luogo, alla domanda di rilascio della licenza edilizia non é stato dato alcun seguito. Fa eccezione, da un profilo sostanziale, l'accenno nella decisione dei servizi generali 21 luglio 1995 al non adempimento dei requisiti di applicazione dell'art. 24 cpv. 1 LPT. Quel riferimento esula però chiaramente dalle competenza dei servizi generali: com'é noto, la determinazione su di una domanda di costruzione per quanto concerne il diritto da applicare dall'autorità cantonale spetta alla sezione pianificazione urbanistica e per essa all'ufficio domande di costruzione ed esame di impatto ambientale (art. 4 cpv. 1 del regolamento sul coordinamento nell'ambito delle procedure di approvazione degli atti previsti dalla LALPT e di evasione delle domande di costruzione del 16 gennaio 1996, in vigore dal 23 gennaio 1996; cfr., in precedenza, all'allegato al Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994).
In secondo luogo, la domanda di autorizzazione all'uso speciale del demanio pubblico é stata decisa da un'autorità incompetente. Doveva infatti essere trattata e decisa dall'UCPS (art. 8 cpv. 1 RDP), mentre lo é stata da parte dei servizi generali. Anche il controverso ordine di rimozione avrebbe di conseguenza dovuto essere impartito dall'UCPS (cfr. Moor, Droit administratif, vol. II, pag. 68, N. 1.4.2.1.). Sia inoltre aggiunto, a titolo di completezza, che la decisione emessa il 21 luglio 1995 dai servizi generali indicava la facoltà di aggravarsi direttamente al Consiglio di Stato contro la stessa, quando in realtà l'allegato al Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994, messo in relazione con gli art. da 4 a 7 del regolamento medesimo, prevede anzitutto l'esperimento (obbligatorio) della procedura di reclamo innanzi all'autorità decidente.
Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere parzialmente accolto e le decisioni impugnate devono essere annullate. Il municipio di __________ dovrà pertanto dar seguito alla domanda di costruzione in sanatoria 14 marzo 1995 e l'UCPS alla domanda, di stessa data, di rilascio dell'autorizzazione all'uso speciale del demanio pubblico, entrambe le autorità avendo cura di coordinare le procedure.
Il Tribunale rinuncia al prelievo di una tassa di giudizio (art. 28 PAmm). Lo Stato ed il comune di __________ rifonderanno alla ricorrente fr. 500.-- per ripetibili, in ragione di fr. 400.-- il primo e fr. 100.-- il secondo, a valere per le due sedi ricorsuali.
Per questi motivi,
visti gli art. 24 LPT, 2 LE, 10, 11, 12, 30 LDP, 6, 7, 8, 9 RDP, 18, 28, 31, 43, 46, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Sono di conseguenza annullate la risoluzione 20 marzo 1996 (n. 1275) del Consiglio di Stato e 21 luglio 1995 dei servizi generali del dipartimento del territorio
§§. Il municipio di __________ e l'ufficio catasto e proprietà dello Stato del dipartimento del territorio procederanno come indicato al consid. 4 del presente giudizio
Non si preleva una tassa di giudizio. Lo Stato ed il comune di __________ rifonderanno alla ricorrente un importo di fr. 500.-- per ripetibili, in ragione di fr. 400.-- il primo e fr. 100.-- il secondo.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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