AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.81
Data decisione, Autorità: 30.07.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00081 DP 72/96 cm
Lugano 30 luglio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 27 marzo 1996 di
contro
la risoluzione 13 marzo 1996 (n. 1155) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso degli insorgenti avverso la deliberazione 9 ottobre 1995 con cui il consiglio comunale di __________ ha adottato il piano generale di smaltimento delle acque;
viste le risposte:
3 aprile 1996 del Consiglio di Stato;
2 aprile 1996 del Comune di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Con messaggio 14 settembre 1995 il municipio di __________ ha sottoposto al consiglio comunale l'adozione del piano generale di smaltimento delle acque (PGS) e del regolamento delle canalizzazioni. Il messaggio é stato trasmesso per preavviso alle commissioni dell'edilizia, per quanto concerneva il PGS, e delle petizioni, per la parte relativa al regolamento delle canalizzazioni. La commissione delle petizioni ha presentato un rapporto favorevole all'adozione del regolamento delle canalizzazioni il 22 settembre 1995. Con rapporto 27 settembre 1995 i tre ricorrenti, che costituivano la maggioranza della commissione dell'edilizia, hanno proposto la reiezione del messaggio ed il rinvio dell'adozione del PGS, argomentando in particolare che la commissione dell'edilizia non aveva avuto sufficiente tempo per esaminare il piano ed inoltre perché la stessa non era stata coinvolta nello studio e nella stesura dei progetti. Quei commissari hanno altresì sollecitato un chiarimento della posizione del municipale ing. __________, dipendente dello studio di ingegneria che aveva allestito il PGS per incarico del municipio, domandando pure l'allestimento di una perizia. Con rapporto di identica data la minoranza della commissione dell'edilizia ha invitato il consiglio comunale ad accogliere il messaggio in discussione.
b) Nella seduta del 9 ottobre 1995 il consiglio comunale di __________ ha adottato il PGS ed il regolamento delle canalizzazioni con 14 voti favorevoli, 4 contrari ed 1 astenuto.
B. a) __________, __________ e __________ hanno impugnato quella deliberazione limitatamente all'adozione del PGS con ricorso 23 ottobre 1995 davanti al Consiglio di Stato, ribadendo le censure già svolte in sede di rapporto della commissione edilizia ed eccependo altresì che il messaggio non fosse stato sottoposto per preavviso anche alla commissione della gestione.
b) Con risoluzione 13 marzo 1996 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso. Per quanto concerneva la competenza delle commissioni del Legislativo a preavvisare l'adozione del PGS esso ha considerato che la decisione del municipio di investire esclusivamente la commissione dell'edilizia non fosse impugnabile e che comunque fosse corretta nel merito. Il Governo ha inoltre considerato che la commissione dell'edilizia non avesse il diritto di partecipare alla stesura dei progetti contemplati dal PGS e che la mancanza di tempo per esaminarli e preavvisare il messaggio municipale in parola al Legislativo avrebbe dovuto esser fatta valere ed essere evasa direttamente in sede commissionale. Ha infine respinto la richiesta di perizia, rilevando altresì come non sussistesse collisione di interessi ai sensi dell'art. 100 LOC per il municipale ing. __________.
C. Con ricorso 27 marzo 1996 i ricorrenti indicati in ingresso sono insorti davanti a questo Tribunale contro l'anzidetta risoluzione governativa, al quale hanno domandato di annullarla, ribadendo in parte le motivazioni già svolte in precedenza.
Il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, agente per conto di quest'ultimo, così come il municipio di __________ hanno sollecitato la reiezione del gravame.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale é data (art. 208 cpv. 1 LOC). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 209 lett. a LOC). Il ricorso é dunque ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.1. I ricorrenti criticano in primo luogo il fatto che il municipio abbia sottoposto alla sola commissione dell'edilizia la proposta di adozione del PGS. Essi ritengono che anche la commissione della gestione avrebbe dovuto essere investita dell'oggetto.
2.2. Giusta l'art. 10 RALOC il municipio é l'organo competente a designare la commissione cui sottoporre per preavviso il messaggio e le proposte municipali. Al consid. 3.2. della sentenza 1 marzo 1993 in re __________ e llcc, pubbl. in RDAT II-1993 N. 5, concernente la contestazione di una deliberazione di un consiglio comunale, questo Tribunale aveva lasciato aperto il quesito a sapere se la designazione da parte del municipio della commissione competente a preavvisare un messaggio potesse essere contestata in sede di impugnazione della successiva deliberazione del Legislativo, come pretendevano i ricorrenti, oppure dovesse essere oggetto di impugnazione autonoma e pertanto immediatamente posteriore alla decisione dell'Esecutivo. In effetti foss'anche stata ricevibile, quella censura avrebbe comunque dovuto essere disattesa in quella sede. Al consid. 3.3. di quel giudicato il Tribunale aveva inoltre diffusamente spiegato i criteri con i quali il municipio doveva procedere ai fini dell'individuazione della commissione competente rispettivamente delle commissioni competenti a preavvisare un determinato messaggio municipale in applicazione degli art. 56 cpv. 2, 68, 72 cpv. 1, 172 cpv. 3 LOC e 39 cpv. 1 lett. l RALOC. Quelle considerazioni sono state correttamente riprodotte al considerando 2 della risoluzione governativa impugnata. L'art. 45 del regolamento comunale di __________ stabilisce infine che "la commissione edilizia ed opere pubbliche ha il compito di preavvisare dal profilo tecnico ed urbanistico le costruzioni e le infrastrutture pubbliche ...".
2.3. Ai fini della soluzione della presente contestazione é preliminarmente necessario chiarire se la censura sollevata dai ricorrenti sia o meno ricevibile. In effetti - come si vedrà nel seguito - dalla risposta data a quel quesito dipende l'esito del gravame. Ora, il tribunale ritiene che la prima soluzione sopraindicata sia quella corretta: la designazione da parte del municipio della commissione competente a preavvisare un messaggio municipale segue la stessa sorte del messaggio da preavvisare. Trattasi pertanto di atto amministrativo non impugnabile in quanto tale ma, se viziato, suscettibile di pregiudicare la validità della deliberazione del Legislativo adottata sulla base dello stesso (cfr. RDAT I-1995 N. 1 consid. 3.2 e rinvii). La censura, ripetutamente sollevata dai ricorrenti in sede di consiglio comunale, é dunque ricevibile in ordine.
2.4. I ricorrenti sostengono che la commissione della gestione doveva preavvisare il PGS dal momento che il piano finanziario che lo accompagna prevede investimenti per quasi 5 milioni di franchi, di cui oltre 2 milioni a carico del comune. Il municipio controbatte che detti investimenti sono semplicemente riferiti al progetto di massima facente parte del PGS: per ciascun intervento previsto dal piano dovrà quindi essere stanziato uno specifico credito, sul quale la commissione della gestione sarà puntualmente chiamata a presentare un preavviso al Legislativo.
2.5. Le giustificazioni addotte da parte del municipio non convincono pienamente. In effetti é ben vero che, da un profilo strettamente formale, l'adozione del PGS non comporta direttamente degli oneri a carico del comune, i necessari crediti d'opera dovendo ancora esser sanciti volta per volta dal consiglio comunale. Non va tuttavia dimenticato, d'altra parte e sotto l'aspetto sostanziale, che il PGS rappresenta lo strumento pianificatorio per lo smaltimento delle acque e costituisce di conseguenza il fondamento per i singoli interventi di attuazione. Ma su questo punto le tesi del municipio, che fruisce di un certo margine di interpretazione del concetto di competenza esclusiva ai sensi dell'art. 172 cpv. 3 lett. b LOC (= art. 43 cpv. 1 lett. f del regolamento comunale di __________), potrebbero ancora meritare tutela. Il municipio omette però di considerare - e questa circostanza assume carattere decisivo nella fattispecie - che contestualmente all'evasione della trattanda costituita dall'adozione del PGS il Legislativo ha votato anche il finanziamento delle opere previste dallo stesso proprio sulla base di quel piano finanziario, stabilendo al 60% dei costi a carico del comune la percentuale di prelievo dei contributi di costruzione delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione da porre a carico dei privati in applicazione dell'art. 96 cpv. 2 LALIA. Questa votazione che, una volta approvato il PGS, facoltizza il municipio a prelevare presso i pro-prietari di fondi allacciati o allacciandi l'importo di fr. 435'000.--, testimonia già oggi l'intenzione e l'impegno di principio del comune di spendere in futuro gli importi indicati nel piano finanziario (poiché non si prelevano contributi su importi che non si intende spendere). Questo importante aspetto (economico) della procedura, volto a dimostrare che le scelte operate dai tecnici siano coperte da adeguati mezzi finanziari (in definitiva la fattibilità del PGS), non é però stato né esaminato né preavvisato da parte della commissione edilizia, già per il fatto che simile preavviso non rientra nelle sue specifiche competenze, la commissione dell'edilizia non occupandosi dei risvolti economici delle realizzazioni pubbliche. La predetta commissione non beneficiava pertanto della competenza esclusiva ai sensi dell'art. 172 cpv. 3 lett. b LOC (e 43 cpv. 1 lett. f del regolamento comunale) ad esaminare il messaggio relativo all'adozione del PGS, con la conseguenza che del preavviso di quest'ultimo messaggio avrebbe dovuto occuparsi anche (eventualmente solo) la commissione della gestione. E' ben vero, come obietta il municipio, che per mettere il Legislativo in condizione di validamente deliberare su di un certo messaggio municipale basta in definitiva che quest'ultimo venga preavvisato da una sola commissione (art. 56 cpv. 2 LOC). Tuttavia, come é stato compiutamente spiegato nella sentenza pubblicata in RDAT II-1993 N. 5, in applicazione dell'art. 172 cpv. 3 lett. b LOC quando non vi sia competenza esclusiva di una determinata commissione ad occuparsi del preavviso di un certo messaggio municipale, se il municipio intende designare una sola commissione dovrà necessariamente optare per quella della gestione.
2.6. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto. Deve di conseguenza essere annullata la risoluzione governativa 13 marzo 1996 e la deliberazione 9 ottobre 1995 con cui il consiglio comunale di __________ ha adottato il PGS (dispositivi n. 1, 2 e 3). L'adozione del regolamento delle canalizzazioni non é invece stata impugnata: il dispositivo riferito alla stessa (dispositivo n. 4) rimane quindi salvo. Il municipio di __________ dovrà quindi nuovamente designare la commissione (della gestione) o le commissioni (edilizia e della gestione) cui trasmettere per preavviso il messaggio 14 settembre 1995 accompagnante l'adozione del PGS. Il Tribunale affronta comunque brevemente, nel seguito, le ulteriori censure avanzate dai ricorrenti, allo scopo di togliere possibili ulteriori contestazioni future.
I ricorrenti ribadiscono la censura secondo cui la commissione edilizia avrebbe dovuto partecipare attivamente all'elaborazione dei progetti contemplati dal PGS. A torto, tuttavia. In effetti quando, come nel caso in esame (che costituisce anche la regola), é il municipio a sottoporre al Legislativo una proposta di deliberazione, la sua elaborazione spetta ad esso solo. Il Legislativo potrà indi esercitare le sue competenze - dapprima per il tramite delle sue commissioni ed in seguito direttamente - una volta che sarà in possesso della relativa proposta municipale.
I ricorrenti rimettono infine nuovamente in discussione la posizione del municipale ing. __________. Ora, come é stato spiegato dal Consiglio di Stato nel giudizio impugnato, la circostanza che questi é semplice dipendente dello studio di ingegneria che ha allestito il PGS dietro incarico del municipio non costituisce un caso di conflitto di interesse giusta l'art. 100 LOC. Il fatto che il precitato municipale e capodicastero dell'edilizia abbia offerto la collaborazione alla commissione di cui facevano parte i ricorrenti sottoponendo loro una bozza di rapporto assolutamente innocuo, poiché semplicemente descrittivo del contenuto del PGS e privo di indicazioni sull'accettazione del messaggio, non permette di mutare questa conclusione.
Il Tribunale non preleva una tassa di giudizio (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 56, 68, 72, 100, 172, 208, 209 LOC, 10, 39 RALOC, 18, 28, 46 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Sono di conseguenza annullate la risoluzione 13 marzo 1996 (n. 1155) del Consiglio di Stato e la deliberazione 9 ottobre 1995 con cui il consiglio comunale di __________ ha adottato il piano generale di smaltimento delle acque (dispositivi n. 1, 2 e 3).
Non si prelevano né tasse, né spese.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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