AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.82
Data decisione, Autorità: 23.09.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00082
Lugano 23 settembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 28 marzo 1996 di
contro
la risoluzione 13 marzo 1996 (n. 1168) del Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso 22 gennaio 1996 dell'insorgente avverso la decisione 11 gennaio 1996 con cui il municipio di __________ ha respinto il suo reclamo contro l'imposizione della tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti relativa all'anno 1995 e concernente una casa di vacanza ubicata in località __________
viste le risposte:
3 aprile 1996 del Consiglio di Stato;
18 aprile 1996 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) A __________ il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti é retto dal "Regolamento per il servizio comunale di raccolta ed eliminazione dei rifiuti" del 17 giugno 1991, modificato alle date 21 dicembre 1992 e 13 giugno 1994 (in seguito: RRR). Il servizio é organizzato dal comune (art. 2 RRR) e la consegna dei rifiuti é obbligatoria (art. 3 RRR). L'art. 16 RRR istituisce il prelievo annuale di tasse per il finanziamento del servizio nel modo seguente:
"1. A copertura parziale delle spese comunali per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti è prelevata una tassa annuale.
Le tasse annuali sono le seguenti:
Commerci
Per tutte le attività aventi carattere commerciale, artigianale, industriale e sociale ivi comprese quelle del settore terziario e quelle delle libere professioni la tassa annuale è calcolata in base alla valutazione dei rifiuti prodotti, ritenuta una tassa minima di fr. 150.--.
La tassa è calcolata dal Municipio applicando un costo medio unitario al quintale stabilito annualmente sulla base del consuntivo del servizio dell'anno precedente e del preventivo per l'anno seguente.
a) economie domestiche dei domiciliati:
da fr. 80.-- a fr. 150.-- persona sola,
da fr. 100.-- a fr. 200.-- nucleo fino a 2 persone,
da fr. 130.-- a fr. 250.-- nucleo oltre 2 persone.
b) economie domestiche dei non domiciliati: la tassa annua è il doppio di quella calcolata per le economie domestiche dei domiciliati.
c) residenze secondarie locate a non domiciliati oppure usufruite da non domiciliati in virtù di un diritto personale o reale:
da fr. 200.-- a fr. 500.-- per appartamenti fino a 3 locali,
da fr. 250.-- a fr. 700.-- per appartamenti oltre 3 locali.
Le tasse sono calcolate dal municipio nell'ambito degli importi minimi e massimi tenuto conto del costo medio unitario al quintale stabilito annualmente sulla base del consuntivo del servizio dell'anno precedente e del preventivo per l'anno seguente.
La tassa stabilita dal municipio tiene pure conto dell'importanza dell'attività commerciale, della sua ubicazione, del quantitativo dei rifiuti e del reddito aziendale.
La tassa cresciuta in giudicato è parificata a titolo esecutivo secondo l'art. 81 LEF."
b) Fondandosi sull'art. 16 RRR, con ordinanza 18/22 maggio 1995, pubblicata all'albo nel periodo 23 maggio-16 giugno 1995, il municipio di Locarno ha determinato come segue le tasse per il servizio (art. 1 dell'ordinanza):
"Sono stabilite le tasse d'uso per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti per l'anno 1995 nel seguente modo:
Commerci: fr. 0,30/Kg; tassa minima fr. 150.--
Economie domestiche:
a) domiciliati:
persona sola fr. 80.--;
nucleo fino a due persone fr. 100.--;
nucleo oltre due persone fr. 130.--;
b) non domiciliati:
persona sola fr. 160.--;
nucleo fino a due persone fr. 200.--;
nucleo oltre due persone fr. 260.--;
c) residenze secondarie:
fr. 200.-- per appartamenti fino a 3 locali;
fr. 250.-- per appartamenti oltre 3 locali".
B. a) Il 28 agosto 1995 il municipio di __________ ha notificato a __________, domiciliato ad __________, la tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti per l'anno stesso relativa alla casa di vacanza in località __________ di cui é proprietario e che utilizza insieme alla sua famiglia, calcolata in fedele applicazione degli art. 16 cpv. 2 cifra 2 lett. c RRR e 1 dell'Ordinanza 18/22 maggio 1995. Il tributo assommava a fr. 213.--, di cui fr. 200.-- a titolo di tassa (residenza secondaria fino a tre locali) e fr. 13.-- per IVA.
b) __________ ha inoltrato reclamo contro quella tassazione l'11 settembre 1995, denunciando una disparità di trattamento rispetto all'imposizione delle economie domestiche di domiciliati, tassati per importi inferiori. Tanto più che egli, contrariamente alle dette economie domestiche, faceva capo al servizio di nettezza urbana in misura assai limitata: la sua casa di vacanza veniva infatti occupata per una decina di giorni all'anno rispettivamente egli non produceva più di una decina di sacchi per rifiuti l'anno. Con ulteriore scritto dell'8 gennaio 1996 il reclamante ha appoggiato le sue tesi richiamandosi alla sentenza 1 dicembre 1993 in re K.-T., ove questo Tribunale aveva ridotto la tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti percepita presso il proprietario di una residenza secondaria ubicata a __________ allo stesso importo di quella che il comune incassava presso le economie domestiche di domiciliati.
c) Con decisione 11 gennaio 1996 il municipio di __________ ha respinto il reclamo, confermando la bontà dell'imposizione. L'Esecutivo comunale ha in primo luogo ricordato la sentenza 10 luglio 1985, ove il Tribunale federale aveva tutelato la legittimità dell'imposizione da parte del comune di __________ della tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti presso i soli proprietari di residenze secondarie occupate da non domiciliati. Esso ha in seguito osservato come il confronto con la lite che aveva opposto K.-T. al comune di __________ non fosse pertinente, perché quel comune finanziava in pratica l'intero servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti mediante la percezione di tasse di utilizzazione ed inoltre perché lo stesso pretendeva dai non domiciliati delle tasse di importo doppio rispetto a quelle percepite presso i domiciliati. Il municipio ha indi evidenziato che la regolamentazione istituita all'art. 16 RRR suddivideva le tasse a gravare gli utenti domiciliati in funzione dei numero dei membri delle economie domestiche mentre quelle concernenti i non domiciliati erano graduate in funzione del numero dei locali abitati: donde, anche a questo riguardo, l'impossibilità di effettuare dei confronti. Il municipio ha da ultimo fatto notare che i costi per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti prodotti nella località ____________________ erano superiori a quelli che la città doveva sopportare per effettuare lo stesso servizio sul rimanente territorio.
C. a) Con ricorso 22 gennaio 1996 __________ é insorto davanti al Consiglio di Stato avverso la decisione municipale 11 gennaio 1996, della quale ha chiesto l'annullamento, ribadendo la censura di disparità di trattamento.
b) Con risoluzione 13 marzo 1996 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso. Il Governo ha in particolare considerato che il ricorrente non poteva spuntare una riduzione della tassa a seguito dell'utilizzazione limitata del servizio, essendo quest'ultimo obbligatorio, ed inoltre che l'imposizione dei proprietari di residenze secondarie in misura maggiore di quella delle economie domestiche di domiciliati appariva giustificata dal fatto che per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti prodotti nella località __________ il comune doveva sopportare un onere supplementare di fr. 40'000.-- derivante dalla necessità di trasportare i rifiuti a valle tramite la funivia __________ (FLOC).
D. Con ricorso 28 marzo 1996 __________ si é aggravato contro il giudicato governativo innanzi a questo Tribunale, al quale chiede di annullarlo e di ridurre la tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti posta a suo carico a fr. 80.-- (oltre a fr. 5,20 per IVA), tale quella percepita dal comune presso le economie domestiche di domiciliati composte da una sola persona. Il ricorrente riprende e sviluppa le motivazioni già svolte davanti alle istanze inferiori, attingendo in larghissima misura alle considerazioni che questo Tribunale aveva sviluppato nella già citata sentenza K.-T. 1 dicembre 1993.
Il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ hanno domandato la reiezione dell'impugnativa.
E. Con scritto 7 giugno 1996 il giudice delegato ha sollecitato alle parti la messa a disposizione di una serie di informazioni e documenti. Ciascuna parte ha in seguito potuto prendere posizione sulle informazione e sui documenti forniti dalla controparte.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale é data (art. 208 cpv. 1 LOC). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 209 lett. b LOC). Il gravame é dunque ricevibile in ordine.
2.1. La tassa per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti è una tassa di utilizzazione, ossia un compenso particolare imposto al privato per una prestazione della pubblica amministrazione o per un servizio pubblico (DTF 111 Ia 326 = RDAT 1986 N. 38 pag. 67, consid. 7, in re comune di Locarno). Essa deve pertanto poggiare su di una legge in senso formale ed ossequiare inoltre i principi della copertura costi (condizione comunque controversa per talune tasse di utilizzazione) e della proporzionalità: principio quest'ultimo che secondo la terminologia comunemente invalsa in materia di tributi causali assume la qualifica di equivalenza (cfr. per tutte le enunciazioni che precedono DTF 118 Ia 320 segg. in re comune di Lugano, consid. 3, 4b e 4c rispettivamente; inoltre DTF 111 Ia 326, consid. 7). La fissazione della tassa in rassegna deve indi ossequiare il principio di uguaglianza ancorato all'art. 4 Cost. ed il divieto d'arbitrio che ne discende (RDAT 1986 N. 38 pag. 66 seg., consid. 6). In quanto corrispettivo di una prestazione speciale ai sensi degli art. 31 cpv. 2 e 48 cpv. 1 LPAmb la tassa per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti deve infine rispettare il principio della causalità sancito all'art. 2 LPAmb medesima (STA inedite 1.12.1993 in re K.-T., consid. 4; 2.5.1994 in re P. e LLCC, consid. 5.4.; 7.9.1994 in re M. SA, consid. 2; 28.4.1995 in re B., consid. 2 non pubblicato in RDAT II-1995 N. 23 ; URP 1994 N. 13 pag. 90 segg.). Come ha avuto modo di affermare il Tribunale federale in due recenti sentenze il prelievo dei costi concernenti il trattamento dei rifiuti urbani non avviene tuttavia in applicazione diretta dei combinati art. 2 e 48 LPAmb. E' infatti necessaria una regolamentazione cantonale, per la cui promulgazione i Cantoni, rispettivamente i comuni ai quali tale compito é delegato (com'è il caso per il nostro Cantone) godono di un certo margine di decisione. In questo ambito, in particolare, il principio della causalità non può venire interpretato nel senso che é lecita solo una ripartizione dei costi proporzionale alla quantità dei rifiuti effettivamente prodotta. Questa interpretazione obbligherebbe in pratica gli enti pubblici ad introdurre la cosiddetta tassa sul sacco, mentre che il legislatore federale non ha inteso limitare in maniera così importante le competenze dei Cantoni in una materia politicamente così discussa (cfr. DTF inedite 20 novembre 1995 in re comune di __________ e comune di __________, consid. 10c e 10b rispettivamente). Il Tribunale federale ne ha concluso che i Cantoni rispettivamente i comuni godono di una notevole libertà nello stabilire le tariffe per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti: le stesse dovranno comunque tendere a conseguire quanto disposto dall'art. 2 LPAmb rispettando nel contempo, com'é già stato detto, il principio della parità di trattamento e il divieto d'arbitrio (ibidem).
2.2. A livello cantonale la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti solidi é regolamentata agli art. da 68 a 70 LALIA. A tenore dell'art. 68 cpv. 1 LALIA i comuni devono organizzare per tutto il loro territorio la raccolta dei detriti solidi. L'art. 69 cpv. 1 LALIA stabilisce invece che, riservate le competenze affidate da leggi speciali a enti di diritto pubblico istituiti dal Gran Consiglio giusta l'art. 2 lett. a LALIA, i comuni provvedono affinché i detriti solidi siano riciclati, resi innocui o eliminati in appositi impianti e discariche controllate (lett. a), che essi collaborano tra di loro (lett. b), infine che il Governo può affidare la progettazione, l'esecuzione o la gestione degli impianti di riciclaggio ed eliminazione dei rifiuti come delle discariche controllate anche a ditte private (lett. c). L'art. 70 LALIA dispone che i comuni devono disciplinare mediante regolamento, da approvare dal Governo (cpv. 3), il servizio comunale di raccolta ed eliminazione dei detriti solidi (cpv. 1): questo regolamento può prevedere tasse che garantiscano la copertura delle spese (cpv. 2).
La legislazione ticinese affida quindi ai comuni la competenza di raccogliere ed eliminare i detriti solidi e li autorizza a fissare le tasse per la copertura delle relative spese. Per quanto concerne quest'ultimo aspetto l'art. 70 cpv. 2 LALIA lascia al legislatore comunale ogni decisione circa il principio ed i criteri di imposizione, limitandosi a fissare il limite superiore della stessa. Ne discende che, sicuramente almeno per quanto concerne il prelievo delle tasse, i comuni ticinesi dispongono di una notevole libertà di decisione: godono pertanto di autonomia costituzionalmente protetta (RDAT 1986 N. 38 consid. 4; 1989 N. 39 consid. 3b; I-1991 N. 30 consid. 4b; DTF inedite citate 20 novembre 1995 in re comune di __________ e comune di __________, per entrambe consid. 7).
3.2. La differenziazione dell'importo della tassa per il servizio di raccolta, riciclaggio ed eliminazione dei rifiuti dovuta dai proprietari di stabili occupati da persone domiciliate rispetto a quella dovuta da proprietari di stabili occupati da persone senza domicilio nel comune costituisce una caratteristica di molti RRR dei comuni ticinesi, segnatamente di quelli a vocazione turistica. Il Tribunale amministrativo ha avuto occasione di verificare la legittimità di detta differenziazione, negandola, evadendo il ricorso 13 aprile 1992 di K.-T. avverso l'imposizione da parte del comune di __________ di una tassa annua di fr. 120.-- per appartamento adibito a residenza secondaria: tassa pari al triplo di quella richiesta ai proprietari di appartamenti occupati da persone con domicilio nel comune (fr. 40.-- annui per economia domestica). Accogliendo il ricorso di K.-T., con sentenza 1 dicembre 1993 questo Tribunale ha pertanto ridotto l'importo della tassa dovuta dalla ricorrente per ogni appartamento di sua proprietà adibito a residenza secondaria allo stesso importo di quella dovuta da un proprietario di un appartamento occupato dall'economia domestica di un domiciliato, ossia (da fr. 120.--) a fr. 40.-- annui: e questo perché non vi era alcun motivo di ritenere che le persone che occupavano, quali residenti secondari, gli appartamenti di proprietà della ricorrente producessero rifiuti o comunque cagionassero costi per la raccolta, il riciclaggio e l'eliminazione degli stessi superiori a quelli prodotti rispettivamente cagionati dalle persone domiciliate nel comune. Con sentenza 20 novembre 1995 il Tribunale federale ha respinto un ricorso di diritto pubblico presentato dal comune di __________ contro il predetto giudicato. Esaminando al considerando 11 l'ossequio del principio della parità di trattamento la Corte federale ha avuto modo di stabilire che: 1) esiste una presunzione secondo cui i costi totali riferiti al servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti provocati da una persona non domiciliata nel comune non sono superiori a quelli cagionati da una persona che risiede stabilmente nel comune; 2) al comune rimane riservata la possibilità di dimostrare il contrario producendo un calcolo preciso. Poiché il comune di __________ non era stato in grado di fornire quest'ultima prova, il Tribunale federale ha confermato l'illegittimità, per violazione dell'art. 4 Cost., della tassa imposta a K.-T. ed ha tutelato la sua riduzione nella misura effettuata da questo Tribunale.
3.3. Gli insegnamenti di cui ai predetti giudicati sono senz'altro applicabili alla fattispecie. Trattasi pertanto di verificare se il ricorrente non sia stato imposto con una tassa superiore a quella percepita presso le economie di domiciliati.
4.2. La diversa impostazione dell'assoggettamento tra economie domestiche di domiciliati ed i residenti secondari non si presta a critica; né del resto il ricorrente sostiene il contrario. La determinazione della presenza e del numero di persone che occupano nel corso di un anno le numerose residenze secondarie poste a __________ (ma soprattutto quelle offerte in locazione per brevi periodi) é infatti compito ben più arduo che non quello riferito all'accertamento della composizione delle economie domestiche di domiciliati. La scelta di un criterio di imposizione differenziato per le residenze secondarie é dunque volta a semplificare l'incasso della tassa nei confronti dei loro proprietari, contenendo al massimo il dispendio di lavoro dell'apparato amministrativo del comune. Sotto questo aspetto la distinzione operata dal legislatore comunale appare senz'altro sorretta da una motivazione pertinente. Questo non significa tuttavia che l'imposizione delle residenze secondarie possa in tal modo sfuggire alla verifica circa la sua conformità al principio di uguaglianza. Decisivi appaiono infatti, a tal fine, non tanto i criteri alla base dell'imposizione bensì i risultati cui essi conducono.
4.3. Il confronto tra la tassa richiesta al ricorrente, da questi contestata, e quella percepita dal comune presso le economie domestiche di domiciliati é facilitata dal fatto che il nucleo famigliare del ricorrente si compone di tre persone. Se fosse domiciliato a __________ egli apparterrebbe alla categoria di massima contribuzione: egli sarebbe dunque stato imposto nel 1995 quale residente primario con un tributo pari a fr. 130.--. In quanto proprietario di una piccola casa di vacanza ubicata a __________, composta di non più di tre locali, egli é invece stato assoggettato al pagamento di una tassa di fr. 200.--, che corrisponde oltretutto alla tassa minima a gravare i proprietari di residenze secondarie. Nella fattispecie sussiste pertanto, in principio, una innegabile disparità di trattamento a danno del ricorrente. A torto però quest'ultimo crede che la disparità di cui è vittima sia ben maggiore, pretendendo di essere assimilato ad un'economia domestica composta da una sola persona, imposta per soli fr. 80.-- annui, per il motivo che l'occupazione della casa di vacanza che possiede é limitata a 10/15 giorni l'anno e che la sua produzione di rifiuti é circoscritta ad un identico numero di sacchi di rifiuti. In effetti la giurisprudenza ha già avuto modo di sottolineare più volte che, quando un servizio pubblico - tale quello di nettezza urbana - è obbligatorio, la tassa può essere imposta nella sua integralità anche presso chi non utilizza il servizio medesimo, la causa dell'imposizione essendo allora costituita non tanto dalla prestazione speciale effettivamente ricevuta bensì dalla possibilità di usufruire in qualsiasi momento del servizio pubblico (RDAT II-1995 N. 23 ibidem; Imboden/Rhinow/ Krähenmann, Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 110 B VI e relativi riferimenti, segnatamente alla sentenza del Tribunale federale pubbl. in ZBl 80/1979 pag. 303 consid. 4c): servizio che l'ente pubblico deve provvedere a mantenere efficiente, a titolo oneroso, anche in assenza di utilizzazione da parte del singolo utente e che anzi deve tenersi pronto in qualsiasi momento ad evacuare e smaltire un incremento di rifiuti dipendenti proprio dall'azione di questi (cfr. alle analoghe considerazioni svolte nella STA inedita e già più volte richiamata 1.12.1993 in re K.-T., consid. 5.3). Non va d'altra parte perso di vista che la tassa in discussione é in definitiva volta a colpire i costi totali (e non per chilo di rifiuto prodotto) di raccolta e di eliminazione dei rifiuti cagionati dal singolo utente (DTF citato 20 novembre 1995 in re comune di __________, consid. 11), di cui costituisce il corrispettivo, e non tanto la quantità di rifiuti da questi effettivamente prodotta. Donde l'obbligo di pagare l'intera tassa anche per chi transitoriamente non utilizza il servizio.
4.4. Nel concreto caso il municipio di __________ ha tuttavia addotto e dimostrato che la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti nella zona di __________ comporta maggiori oneri, i rifiuti colà prodotti dovendo essere raccolti e trasportati a valle tramite la FLOC, che per queste prestazioni ha fatturato al comune nel 1995 un importo di circa fr. 41'500.--. Orbene, se il comune dovesse suddividere le somme versate alla FLOC tra i pochi utenti di quella località ai fini di un loro recupero, l'eccedenza di imposizione di cui potrebbe dolersi il ricorrente, di fr. 70.--, verrebbe ampiamente annullata per non dire più semplicemente che la tassa a suo carico dovrebbe essere aumentata. Il comune di __________ ha dunque atteso al proprio obbligo di dimostrare che la discriminazione di imposizione tra i residenti primari ed i proprietari di residenze secondarie ubicate nelle località di __________ é giustificata da ragioni serie ed obiettive, come richiede la giurisprudenza a tal fine (cfr. alla già citata sentenza del Tribunale federale 20 novembre 1995 in re comune di __________ __________, consid. 11). Questo non significa però ancora, nella fattispecie, che il ricorrente debba soccombere. La giustificazione municipale concernente i maggiori oneri di smaltimento dei rifiuti può in effetti valere solo nella misura in cui il confronto viene effettuato tra le residenze secondarie ubicate __________, da una parte, e le residenze primarie rispettivamente gli altri utenti posti sul residuo territorio del comune, ovvero quelli che non usufruiscono degli specifici servizi della FLOC, dall'altra. Se, invece, com'é necessario ed anzi primordiale per effettuare una verifica dell'ossequio del principio di uguaglianza, viene eseguito un confronto tra le sole tassazioni dei 54 utenti posti a __________, tutti facenti capo alle prestazioni della FLOC, quella giustificazione perde di pertinenza. Non risulta infatti - e le informazioni trasmesse dal municipio al Tribunale, sulle quali il ricorrente ha potuto prendere posizione, lo confermano - che il comune prelevi in quel comprensorio un supplemento a titolo di maggiori oneri di raccolta e trasporto rispetto alla tassa fissata dall'art. 16 RRR né nei confronti delle 2 economie domestiche di domiciliati, né nei confronti dei 4 commerci né infine presso i 17 proprietari di residenze secondarie locate od usufruite da persone domiciliate nel comune (che, come detto, a Locarno non sono del resto nemmeno assoggettati al pagamento della tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti). Quel maggior indennizzo colpisce pertanto i soli 31 proprietari di residenze secondarie locate od usufruite da persone non domiciliate nel comune. Accreditando la giustificazione municipale circa i maggior oneri cagionati dallo smaltimento dei rifiuti prodotti a __________ si incorre pertanto in un'altra disparità di trattamento, poiché quegli oneri vengono in realtà posti a carico dei soli proprietari di residenze secondarie utilizzate da persone non domiciliate nel comune, come il ricorrente. Detta disparità é oltretutto di portata ben più estesa di quella invocata dal ricorrente, poiché non si verifica solo nei confronti delle economie domestiche di domiciliati ma si estende a tutte le altre categorie di utenti (compresi, questa volta, anche i proprietari di residenze secondarie usufruite da persone domiciliate nel comune).
4.5. In conclusione quindi la discrepanza tra l'imposizione del ricorrente e quella di un'economia domestica di domiciliati appare lesiva del principio di uguaglianza. Per ristabilire la parità di trattamento, il ricorrente in quanto proprietario di una residenza secondaria ubicata nella località __________ ed usufruita da persone non domiciliate nel comune di __________ deve dunque essere sollevato dal pagamento di una tassa maggiorata rispetto a quella (massima) percepita dal comune presso le economie domestiche di domiciliati per motivo di ulteriori, specifici oneri di raccolta e di trasporto dei rifiuti nella detta località fintanto che il comune non imporrà un analogo supplemento anche a tutte le altre categorie di utenti. Il Tribunale procede pertanto alla riduzione della tassa impugnata da fr. 200.-- a fr. 130.--. Il ricorso deve infine essere accolto entro questi limiti.
Per questi motivi,
visti gli art. 4 Cost., 2 LPAmb, da 68 a 70 LALIA, 208, 209 LOC; 18, 28, 43, 46 PAmm,
dichiara e pronuncia:
"1. Il ricorso é parzialmente accolto; la tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti per l'anno 1995 emessa dal municipio di __________ nei confronti del ricorrente é ridotta a fr. 130.-- (oltre all'IVA).
Le spese e la tassa di giudizio, per complessivi fr. 200.--, sono posti a carico del ricorrente e del comune di __________ in ragione di metà ciascuno"
La tassa di giudizio, di fr. 500.-- (cinquecento), è posta a carico del ricorrente e del comune di __________ in ragione di metà ciascuno.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster