AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.77
Data decisione, Autorità: 04.06.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00077 DP 68/96 leo
Lugano 4 giugno 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 marzo 1996 di
__________ rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 5 marzo 1996 del Consiglio di Stato (n. 985) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 12 luglio 1995 con cui il municipio di __________ le ha ordinato di rimuovere un muro di cinta in cemento armato e di ricostruirne un altro in sasso;
viste le risposte:
27 marzo 1996 del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;
9 aprile 1996 del municipio di __________;
12 aprile 1996 del Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. La ricorrente è proprietaria di un fondo (part. n. __________ RFD) situato ad __________ lungo via __________, una stradicciola che il piano del paesaggio e le NAPR definiscono di valore ambientale.
Il 10 novembre 1994 la __________ ha notificato al municipio l'intenzione di costruire lungo la predetta via un muro di cinta alto un metro, in pietrame facciavista.
Senza particolari formalità, il 15 novembre 1994 l'autorità comunale le ha rilasciato la licenza richiesta.
Scostandosi dalla notifica inoltrata, la __________ ha costruito un muro in cemento armato, al quale ha poi sovrapposto una recinzione in laminato di plastica alta un altro metro.
B. Constatata la difformità dell'opera realizzata, il 12 luglio 1995 il municipio di __________ ha ordinato alla ricorrente di demolirla interamente e di costruire al suo posto il muro approvato il 10 novembre 1994.
C. Con giudizio 5 marzo 1996 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla __________.
Con succinta motivazione, il Governo ha in sostanza ritenuto che l'opera in contestazione si ponesse in contrasto palese con l'art. 35 NAPR di __________; norma che impone di mantenere e ripristinare i muri a secco tradizionali delimitanti il campo stradale.
D. Contro il predetto giudizio governativo la soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme all'ordine censurato.
L'insorgente nega in sostanza che l'opera si ponga in contrasto manifesto con l'art. 35 NAPR. Non essendo mai esistito un muro a secco, non le si potrebbe fare carico degli obblighi di mantenimento e di ripristino sanciti da tale norma.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il municipio di __________ contestando partitamente le tesi dell'insorgente.
Considerato, in diritto
Date le circostanze, il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Il sopralluogo chiesto dalla ricorrente non appare necessario, poiché la situazione dell'opera e dei luoghi è chiaramente deducibile dalle fotografie prodotte dal municipio.
L'ordine di ripristino presuppone l'esistenza di una violazione materiale del diritto, ovvero di una difformità non sanabile mediante rilascio di un permesso di costruzione a posteriori.
L'accertamento dell'esistenza di una simile difformità deve di principio avvenire nell'ambito di una procedura di rilascio del permesse in sanatoria. Da una puntuale verifica a posteriori della legittimità sostanziale dell'opera abusiva è dato di prescindere soltanto nei casi in cui la violazione materiale sia già stata altrimenti accertata, oppure risulti evidente ed incontestabile, rispettivamente ancora nei casi in cui il proprietario dell'opera costruita senza permesso o in contrasto con il permesso ricevuto si rifiuti di dare avvio alla procedura di rilascio della licenza in sanatoria inoltrando la necessaria domanda.
La norma, del tutto chiara, sancisce unicamente l'obbligo di mantenere e di ricostruire i muri a secco esistenti, rispettivamente esistiti lungo il ciglio delle strade definite di valore ambientale. Essa non vieta la costruzione di opere di cinta di altro genere laddove i fondi che si affacciano su queste strade non erano o non sono dotati di muri a secco tradizionali. Né un simile divieto può essere indirettamente dedotto dall'obbligo di mantenere o ripristinare questi caratteristici manufatti laddove esistevano o ancora esistono.
Partendo dal presupposto che l'opera non potesse in nessun caso beneficiare di un permesso di costruzione a posteriori siccome palesemente contraria all'art. 35 NAPR, il municipio ha direttamente ordinato di demolirle e di ricostruire al suo posto un muro conforme a quello che aveva autorizzato con risoluzione del 10 novembre 1994.
Il provvedimento avrebbe potuto essere tutelato soltanto nella misura in cui il municipio fosse stato in grado di dimostrare che lungo via __________ il fondo della ricorrente era delimitato da un muro a secco tradizionale. In questo caso, il contrasto con la norma di PR sarebbe stato talmente evidente da giustificare la rinuncia ad esperire una procedura di rilascio del permesso a posteriori.
Tale ipotesi tuttavia non si verifica, poiché il municipio è riuscito a documentare unicamente la preesistenza di un muretto di cinta di pietre cementate fra loro, alto al massimo una trentina di centimetri: opera, questa, che almeno apparentemente non rientra nel novero dei "muri a secco tradizionali delimitanti lateralmente il campo stradale", assoggettati agli obblighi di mantenimento e di ripristino sanciti dall'art. 35 NAPR.
Così stando le cose, il ricorso va quindi accolto, annullando la decisione municipale impugnata e quella governativa che la conferma siccome lesive del diritto.
Gli atti vanno comunque rinviati al municipio di __________, affinché proceda nei suoi incombenti, esigendo dalla ricorrente l'inoltro di una domanda di costruzione in sanatoria ed adottando un eventuale nuovo ordine di ripristino, in caso di rifiuto dell'insorgente di avviare la procedura di rilascio del permesso a posteriori o di definitivo diniego di quest'ultimo.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili seguono invece la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 43 LE, 35 NAPR di Ascona; 3, 18, 28,31, 60, 61, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza sono annullate.
1.1. la decisione 12 luglio 1995 del municipio di __________ ordinante la demolizione del muro di cinta costruito lungo la part. n. __________ RFD.;
1.2. la decisione 5 marzo 1995 (n. 985) del Consiglio di Stato.
Gli atti sono rinviati al municipio di __________ affinché proceda nei propri incombenti come ai considerandi.
Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
Il comune di __________ rifonderà alla ricorrente fr. 800.-- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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