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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.76
Data decisione, Autorità: 14.06.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00076 DP 67/96
Lugano 14 giugno 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Monica Campana Liebi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 23 marzo 1996 di
contro
la decisione 13 marzo 1996, no 1142, con cui il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso interposto da __________ e __________ contro la decisione 14 dicembre 1995 del municipio di __________ in materia di licenza edilizia;
viste:
la risposta 27 marzo 1996 del Consiglio di Stato,
la comunicazione 29 marzo 1996 di __________ e __________ - la risposta 5 aprile 1996 del comune di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 14 ottobre 1995 __________ ha notificato al municipio di __________ l'intenzione di costruire una cancellata in legno sul mappale no __________ di __________ di un'altezza pari a metri 1,60 dal piazzale.
Il 17 novembre 1995 __________ e __________, proprietari del confinante mappale no __________, hanno inviato al municipio di __________ uno scritto con cui chiedevano che, onde evitare che la progettata cancellata limitasse la visibilità dei veicoli in uscita dalla loro proprietà, il limite di costruzione della stessa venisse retrocesso di 3 metri.
B. In data 14 dicembre 1995 il municipio di __________ ha accordato a __________ l'autorizzazione a costruire il predetto manufatto, precisando tuttavia che l'altezza dell' opera andava misurata dal terreno confinante, in quanto più basso.
Tale precisazione, a mente dell'esecutivo, si rendeva necessaria in quanto il __________, in occasione della costruzione della propria abitazione e nel corso della sistemazione del piazzale, aveva innalzato il proprio fondo di 30 cm.
C. Avverso la predetta decisione __________ e __________ si sono aggravati davanti al Consiglio di Stato contestando che il terreno di cui sono proprietari fosse stato alzato artificialmente e postulando che l'altezza della cancellata venisse misurata dal loro terreno e non da quello confinante.
Con osservazioni 4 febbraio 1996 __________ e __________, senza nulla eccepire avverso la decisione dell'autorità comunale in ordine all'altezza del progettato manufatto, hanno rilevato, allegando lo scritto 17 novembre 1995 a suo tempo inviato al municipio di __________, che l'opera di cinta in parola avrebbe limitato la visibilità dei veicoli in uscita dalla loro proprietà.
D. Con decisione 13 marzo 1996 il Consiglio di Stato ha ritenuto che non corrispondesse al vero che __________ e __________, durante l'edificazione della propria abitazione, avessero innalzato il terreno alfine di eludere le disposizioni sulla misurazione dell'altezza delle opere di cinta.
Il governo ha quindi accolto il ricorso osservando che i lavori effettuati dai __________ andavano considerati quale sistemazione del terreno ai sensi dell'art. 41 cpv. 1 LE.
Tasse e spese di giustizia sono infine state poste a carico di __________ e __________.
E. Contro la risoluzione governativa __________ e __________ insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo l'annullamento del dispositivo di condanna al pagamento di tasse e spese.
A sostegno dell'impugnativa osservano di non aver contestato la domanda di costruzione richiesta dai __________, ma di aver unicamente formulato delle osservazioni che, per giunta, neppure sono mai state tenute in debito conto.
F. Il Consiglio di Stato e il municipio di __________ sollecitano la reiezione del gravame, mentre __________ e __________ si rimettono al giudizio di questo Tribunale.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dei ricorrenti e la tempestività dell'impugnativa sono indiscutibilmente date (art. 21 LE; 43, 46 LPAmm): il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
Nelle procedure di natura ricorsuale la tassa di giustizia è di regola posta a carico della parte soccombente ed è commisurata al dispendio lavorativo cagionato dall'impugnativa, rispettivamente al valore di causa (STA 27 novembre 1992 in re __________; STA 7 novembre 1990 in re __________).
Per consolidata prassi, soccombente è la parte che si vede respingere le domande poste a giudizio con il ricorso o con le osservazioni ad un'impugnativa.
La soccombenza è inoltre essenzialmente determinata dal dispositivo della decisione mediante la quale l'autorità di ricorso (Consiglio di Stato, Tribunale cantonale amministrativo) respinge o accoglie in tutto o in parte le domande poste a giudizio dall'insorgente, rispettivamente dal resistente (STA 27 novembre 1992 in re __________).
In concreto, i ricorrenti, con osservazioni 4 febbraio 1996 nonché con l'esplicito riferimento contenuto nelle stesse allo scritto 17 novembre 1995, hanno implicitamente chiesto al Consiglio di Stato di annullare l'autorizzazione rilasciata dall'esecutivo di __________ a __________ e __________ e di imporre all'autorità comunale di avviare una nuova procedura di rilascio del permesso tenendo conto che "per quanto concerne l'altezza della cancellata siamo d'accordo con la decisione del Municipio di __________ ... la progettata cancellata limiterà la visibilità ai veicoli in uscita dalla nostra proprietà mappale no __________. Pertanto, riteniamo che, quale misura di sicurezza, il limite della cancellata dovrà essere retrocesso di 3 m dal termine R.T."
Giudicante in qualità di autorità di ricorso, il Consiglio di Stato ha integralmente respinto le domande formulate dai ricorrenti (cfr. dispositivo no. 1 della ris. gov. no 1142).
Di conseguenza, essendo risultati interamente soccombenti, bene ha fatto il Consiglio di Stato a condannarli al pagamento di una tassa di giustizia di fr. 300.--.
Da ultimo, ancora giova osservare che è a giusto titolo che il Consiglio di Stato ha esonerato il comune di __________ dalla partecipazione al pagamento di spese e tasse di giustizia, ritenuto che è comparso in causa (senza successo) soltanto per motivi derivanti dalla sua funzione e non per tutelare i suoi particolari interessi (STA 30 ottobre 1992 in re comune di __________ e riferimenti ivi citati: pubblicata in RDAT 1993 I 19).
Stante quanto precede, l'impugnativa va respinta, confermando la decisione governativa impugnata del tutto immune da violazioni del diritto.
Spese e tasse di giustizia seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 18, 28, 31, 43, 46 LPAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 200.-- (duecento) sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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