AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.71
Data decisione, Autorità: 05.08.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00071 DP 62/96 leo
Lugano 5 agosto 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Monica Campana Liebi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 20 marzo 1996 di
contro
la decisione 13 marzo 1996, no 1150, del Consiglio di Stato che conferma il provvedimento di ritiro dell'autorizzazione annuale per l'esercizio della caccia bassa adottato dal competente Ufficio caccia e pesca nei confronti del ricorrente;
viste le risposte:
27 marzo 1996 del Consiglio di Stato,
9 maggio 1996 del Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con decisione 27 novembre 1995 l'Ufficio caccia e pesca, preso atto del verbale di segnalazione del 26 novembre 1995 sottoscritto dal denunciato e dal quale ben si evince che __________ "ha esercitato la caccia oltre l'orario consentito" ha confermato il provvedimento di ritiro dell'autorizzazione annuale di caccia bassa adottato immediatamente dagli agenti della polizia della caccia intervenuti sul posto.
B. Avverso la premessa pronuncia __________ è insorto davanti al Dipartimento del territorio adducendo in sostanza di non aver esercitato la caccia al di fuori degli orari consentiti.
Afferma che al momento del suo fermo stava rientrando verso casa e che aveva ancora l'arma carica unicamente a causa di una dimenticanza.
Sostiene inoltre che con lui vi era un altro cacciatore il cui fucile è risultato scarico.
C. Con decisione 19 gennaio 1996 il Dipartimento del territorio, fondandosi sulla circostanza che gli agenti di sorveglianza hanno sorpreso il ricorrente "fermo e in posizione caccia alla beccaccia" oltre le ore 17.00 e considerato altresì che quest'ultimo ha apposto la propria firma in calce al verbale di segnalazione, ha respinto l'impugnativa.
D. Con atto di ricorso 25 gennaio 1996 __________ ha interposto ricorso davanti al Consiglio di Stato, ribadendo in sostanza le medesime censure già addotte senza successo davanti alle precedenti istanze.
Con giudizio 13 marzo 1996 l'esecutivo cantonale ha respinto l'impugnativa, confermando il ritiro dell'autorizzazione annuale per la caccia bassa.
Rifacendosi alla nozione di cacciatore definita all'art. 3 LCC il Consiglio di Stato ha ritenuto che al momento del suo fermo il ricorrente stesse effettivamente esercitando la caccia.
E. Contro la predetta risoluzione governativa __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento.
Contesta di aver esercitato la caccia oltre l'orario consentito.
Afferma che al momento del suo fermo non si trovava appostato in attesa del passaggio di una beccaccia. Adduce altresì che non aveva il fucile in mano, bensì in spalla e che lo stesso è stato rinvenuto carico per pura dimenticanza e non perché stava esercitando l'arte venatoria.
F. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni e il Dipartimento del territorio, quest'ultimo rilevando che il decreto di multa emesso a seguito della procedura contravvenzionale avviata sulla base dei fatti in esame (decreto no 44 del 23 febbraio 1996) è cresciuto in giudicato.
Considerato, in diritto
Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 48 cpv. 2 LCC e può essere deciso sulla base degli atti senza istruttoria.
Giusta l'art. 42 cpv. 1 lett. b RALCC la caccia bassa è permessa in ottobre dalle ore 07.00 alle ore 17.30 e in novembre dalle ore 07.30 alle ore 16.30.
Conformemente all'art. 56 cpv. 1 lett. a RALCC gli agenti di polizia della caccia procedono al ritiro immediato dell'autorizzazione annuale a colui che ha cacciato al di fuori degli orari di caccia permessi.
Poiché il ricorrente contesta l'adozione di siffatta misura nei suoi confronti asserendo di non aver esercitato l'arte venatoria in orario proibito, occorre stabilire se il suo agire sia da considerare esercizio della caccia.
Sostanzialmente l'atto di cacciare viene interpretato in maniera assai lata. Non è necessario che vengano esplosi dei colpi di arma da fuoco, abbattuta o anche solo ferita della selvaggina, bensì è sufficiente l'intenzione di influire sulla stessa onde permetterne l'uccisione, la cattura o il ferimento per potersene impossessare.
In tal modo il mero tentativo di impadronirsi della selvaggina viene costituito a reato formale (RVGC autunno 1990, vol. II, pag. 494; STA 23 settembre 1994 in re __________).
Afferma infatti che al momento del suo fermo (26 novembre 1995 alle ore 17.15) non era appostato in attesa del passaggio di una beccaccia, ma si trovava in aperta campagna insieme ad un altro cacciatore.
Adduce poi che aveva il fucile appeso in spalla e che pertanto gli sarebbe stato impossibile sparare.
Sostiene infine che se il suo fucile è stato rinvenuto carico ciò va imputato ad una svista e non all'intenzione di continuare nell'esercizio dell'arte venatoria, tanto più che l'arma dell'altro cacciatore è, per contro, risultata scarica.
Nel verbale di segnalazione si legge infatti che il denunciato "riconosce di aver esercitato la caccia alla beccaccia oltre l'orario consentito ... al nostro controllo alle ore 17.15 aveva ancora l'arma carica".
Ora, appare poco verosimile che l'agente denunciante abbia inserito a verbale dei fatti non dichiarati ed ammessi dal cacciatore.
Il verbale va infatti letto e firmato dal denunciato e il guardiacaccia, al momento della sua redazione, non poteva certo prevedere che il cacciatore vi avrebbe apposto la propria firma senza leggerlo o anche qualora i fatti riportati non fossero corrisposti alla realtà.
Si può quindi ragionevolmente escludere che nel verbale siano state inserite delle dichiarazioni inveritiere.
Apponendo la propria firma in calce al verbale, l'insorgente ha del resto indubbiamente confermato di averne preso conoscenza e soprattutto di approvarne il contenuto, fatto questo che non può ora pretendere di confutare con semplici argomentazioni a sua discolpa.
Pertanto, apprezzando liberamente le prove, questo Tribunale giunge al solido convincimento che l'insorgente al momento del suo fermo (ore 17.15) fosse effettivamente appostato in attesa del passaggio di una beccaccia così come esposto nel rapporto di contravvenzione e nel verbale di segnalazione del 26 novembre 1995.
Pertanto, lo stesso si è effettivamente reso colpevole di aver esercitato l'arte venatoria al di fuori degli orari consentiti.
In tali circostanze, ben si giustificava quindi il ritiro immediato dell'autorizzazione annuale di caccia effettuato da parte dei guardiacaccia conformemente all'art. 56 cpv. 1 lett. a RALCC, motivo per cui il ricorso deve essere respinto e la decisione del Consiglio di Stato confermata.
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 32, 48 LCC; 56 RALCC; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le tasse di giustizia e le spese di fr. 500.-- (cinquecento) sono poste a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster