AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.70
Data decisione, Autorità: 26.06.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00070 DP 61/96 leo
Lugano 26 giugno 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 18 marzo 1996 di
__________ rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 28 febbraio 1998 (n. 914) con cui il Consiglio di Stato lo destituisce dalla carica di docente di __________ nelle scuole professionali del Cantone a titolo di sanzione disciplinare;
vista la risposta 30 aprile 1996 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Dal 29 ottobre 1984 il ricorrente __________ è al servizio dello Stato quale docente di ginnastica nelle scuole professionali del Cantone. Dapprima con lo statuto di incaricato a tempo parziale, poi con lo statuto di docente nominato a tempo pieno.
Dopo aver insegnato presso la __________ di __________, è passato alla Scuola __________) di __________, con integrazione dell'orario di lavoro presso il Centro scolastico __________ di __________.
Nel 1988 e nel 1989 è stato oggetto di due procedimenti disciplinari sfociati in un ammonimento ed in una multa di fr. 350.- per un'assenza arbitraria di due giorni (anticipazione e prolungamento delle vacanze natalizie), rispettivamente per essersi rifiutato di svolgere una supplenza interna chiestagli dal direttore della __________ di __________.
Il 30 maggio 1994 l'esperto di educazione fisica per le scuola professionali ha richiamato il ricorrente all'ordine perché invece di tenere la lezione di ginnastica aveva proiettato alla classe una videocassetta sulle sue vacanze.
Il 10 ottobre 1994 il ricorrente è stato nuovamente richiamato all'ordine dal capo della Sezione amministrativa del Dipartimento dell'istruzione e della cultura per non aver tenuto una lezione di ginnastica e per non aver partecipato alla conferenza dei giudizi indetta dalla direzione della __________ il 13 aprile di quell'anno.
B. Il 9 maggio 1995 l'esperto di educazione fisica per le scuole professionali ha informato i suoi superiori sulla situazione di disagio che si era venuta a creare nelle scuole alle quali il ricorrente era attribuito a causa della scadente qualità delle prestazioni lavorative fornite.
Il 26 maggio 1995 il direttore della __________ ha a sua volta segnalato all'autorità dipartimentale una serie di manchevolezze imputabili al ricorrente e riguardanti soprattutto l'assiduità lavorativa (assenze ingiustificate di breve durata). Nell'esposto veniva in particolare rilevato:
"Gennaio 1993
Il professor __________ prolunga le vacanze con un'assenza non giustificata e nello stesso tempo premeditata visto che gli allievi erano stati avvisati dal docente stesso in dicembre che le lezioni di educazione fisica del giorno 10.1.93 non ci sarebbero state.
Il sottoscritto era all'oscuro di tutto.
Gennaio 1994
Il professor __________ prolunga le vacanze.
Motivazione: ritardo volo __________.
13 aprile 1994
Assenza arbitraria ad una lezione del pomeriggio e alla riunione della conferenza dei giudizi.
Cfr. lettera della Sezione Amministrativa del 10.10.1994.
29 novembre 1994
Il docente è stato assente tutta la mattina per il funerale del vice direttore della __________, che è iniziato alle ore 10.30.
Avevo comunicato oralmente al prof. __________ di svolgere le prime due ore di lezione e di partire, se lo riteneva necessario, qualche minuto prima.
Il docente, da me in seguito interpellato, ha affermato che la mia autorizzazione riguardava tutta la mattinata.
13 dicembre 1994
Cerimonia di consegna dei diplomi alla Scuola __________ che ospita tre nostre classi di decimo anno.
Nel pomeriggio non possiamo avere le aule normalmente a nostra disposizione ma solo la palestra.
La segretaria di __________ comunica giorni prima alla classe interessata, tramite alcune allieve, che la lezione di educazione fisica con il professor __________ si sarebbe tenuta regolarmente.
Le allieve si presentano in palestra senza il necessario per la lezione e il professor __________ abbandona la classe subito e lascia la sede.
10 gennaio 1995
Il professor __________ è assente alla conferenza delle note a __________ per le classi 1A, 1B, 1C.
Non si scusa nemmeno nei giorni seguenti.
Richiamato per iscritto afferma nella sua lettera datata Venerdì 17 marzo "desidero sapere il nome della persona con la quale, secondo Lei, avrei dovuto scusarmi, visto che quel martedì ho parlato con uno dei docenti di classe di una delle prima in questione. Di conseguenze dire che non mi sono nemmeno scusato è un'affermazione discutibile".
Sta di fatto che ho chiesto prima dell'inizio delle conferenze se qualcuno sapeva la motivazione della assenza del prof. __________ e nessuno ha reagito.
In seguito ho parlato ancora con i docenti di classe in questione ma non risulta che il professor __________ si sia scusato con uno di loro.
10 febbraio 1995
Il professor __________ ha avvisato la nostra segretaria di una sua assenza dalla 15.15 alle 16.45 ma non ha chiesto nessun permesso (le prime due ore del pomeriggio ha svolto regolarmente lezione).
Purtroppo nella mia lettera del 14 marzo 1995 in cui ho chiesto chiarimenti non ho specificato l'orario in cui il docente era assente dalla sede e questo fatto gli ha consentito di non giustificarsi e anzi di attaccare con la sua lettera del 29.3.1995 con queste parole: "non solo la sua domanda è basata su un'affermazione completamente FALSA, ma denota anche una certa carenza da parte sua nella ricerca dei fatti realmente accaduti. Così come è posta la domanda, non sono in grado di risponderle, in quanto dovrei inventare una risposta FALSA".
14 febbraio 1995
Il prof. __________ porta le classi di Locarno a pattinare senza chiedere il permesso.
Il Consiglio di direzione decide di pagare la fattura ma vuole il rimborso dal docente perché questa attività non è stata autorizzata.
20-24 febbraio 1995
Il prof. __________ è assente per il corso di sci alla __________ per tutta la settimana.
Abbiamo il supplente pagato.
Il professor __________ senza avvertire il direttore della __________ e il sottoscritto scende giovedì 23 febbraio al suo domicilio perché ha un appuntamento dal dentista venerdì mattina (da quanto tempo lo sapeva?).
Il venerdì pomeriggio il prof. __________ ha lezione da noi ma non si presenta e non fa sapere niente.
Casualmente sono venuto a conoscenza di questi fatti due settimane dopo.
Gli ho chiesto spiegazioni scritte del perché non si è presentato a lezione da noi e mi ha risposto tramite la lettera del 29.3.95 che "era a letto con virus intestinale e febbre".
Febbre e virus non hanno poi impedito al docente la partenza quella sera stessa per il __________."
Preso atto di queste segnalazioni, il 17 luglio 1995 il Consiglio di Stato ha aperto a carico del ricorrente un'inchiesta amministrativa volta ad accertare eventuali violazioni dei doveri di servizio, affidandone la conduzione al giurista del Dipartimento dell'istruzione e della cultura ed al capo dell'ufficio della formazione sanitaria.
L'8 agosto 1995 il direttore della __________ ha comunicato ai funzionari inquirenti che il prevenuto non avrebbe dato seguito all'incarico di sorvegliare la sessione degli esami di ammissione indetta per il 25 di quel mese, poiché si trovava in vacanza all'estero sino al 27 seguente, senza alcuna possibilità di essere raggiunto. Dato che le date degli esami di ammissione erano state rese note a tutti i docenti già il 9 giugno precedente, il direttore ravvisava in questo comportamento una prova evidente della volontà del ricorrente di non attenersi alle prescrizioni di servizio.
Constatato che il ricorrente non si era presentato alla sorveglianza degli esami, il 30 agosto 1995, il Consiglio di Stato ha deciso di sospenderlo provvisoriamente dalla carica e dallo stipendio.
C. Nel corso dell'inchiesta disciplinare sono stati sentiti come testi il direttore della __________, quello del __________ e l'esperto di educazione fisica per le scuole professionali.
Il primo ha confermato gli addebiti mossi all'insorgente con la denuncia del 26 maggio 1995, precisandone alcuni dettagli e rimproverando al ricorrente di giocare "sulle parole, sull'ambiguità, sui fatti e sulle situazioni che coinvolgono le doppie sedi". Ha inoltre posto in evidenza alcuni particolari relativi alla mancata sorveglianza degli esami di ammissione.
Il secondo teste ha invece succintamente riferito della situazione di disagio provocata da una serie di piccole manchevolezze imputabili al ricorrente. A sostegno delle sue affermazioni ha prodotto una lettera del 28 giugno 1995 inviata all'esperto responsabile della formazione professionale in cui venivano rilevate le carenze didattiche e la scarsa affidabilità del docente __________.
L'esperto di educazione fisica per le scuole professionali, dal canto suo, ha confermato la debolezza del ricorrente sul piano meramente didattico, rimproverandogli in particolare di attribuire peso eccessivo alla componente competitiva a scapito degli allievi più deboli.
Il 10 ottobre 1995 gli inquirenti hanno sentito il ricorrente prospettandogli gli addebiti mossigli (comportamento personale non conforme al ruolo ed agli obblighi di educatore; inadempienze e manchevolezze sul piano dell'assiduità al lavoro; sfruttamento della sua posizione per svolgere attività lucrativa non autorizzata / lezioni di nuoto). Preso atto delle prove raccolte sino a quel momento, il 24 seguente il ricorrente ha inoltrato le sue osservazioni, contestando dettagliatamente le accuse rivoltegli.
D. In sede di complemento d'inchiesta sono stati sentiti due altri docenti; il primo ha riferito su un'assenza del ricorrente da una seduta del 10 febbraio 1995 del consiglio di classe della __________. Il secondo ha invece messo in evidenza la scarsa disponibilità del ricorrente e la sua decisione di svolgere lezioni di pattinaggio alla pista di ghiaccio senza il consenso della direzione.
L'esperto di educazione fisica ha inoltre reso noto di aver raccolto dagli allievi elementi estremamente negativi sull'attività didattica del ricorrente ("il docente era svogliato; il contenuto delle lezioni non era stimolante; si faceva quel che si voleva; a volte il docente ci mandava fuori dalla palestra a giocare; nonostante questo poco impegno ci chiamava uno alla volta durante le lezioni e ci prometteva la bocciatura se superavano un certo numero di assenze indipendentemente dai risultati ottenuti; usava i suoi racconti di viaggio per far passare il tempo e naturalmente noi ne approfittavamo per star tranquilli a far niente").
Prendendo posizione sulle giustificazioni addotte dal docente __________, il direttore della __________ ha da parte sua ribadito le accuse rivoltegli nella segnalazione che aveva inviato all'autorità cantonale il 26 maggio precedente.
E. Il 18 dicembre 1995 gli inquirenti designati dal Consiglio di Stato hanno rassegnato il rapporto conclusivo, ritenendo sostanzialmente fondati gli addebiti mossi all'insorgente. In particolare:
una protrazione ingiustificata di un paio d'ore dell'assenza che gli era stata autorizzata il 29 novembre 1994 per partecipare al funerale del vicedirettore del __________;
la rinuncia a tenere una lezione di ginnastica perché la palestra era occupata il 13 dicembre 1994 e le allieve si erano presentate senza il materiale e l'equipaggiamento necessari;
un'assenza non scusata dalla conferenza delle note il 10 gennaio 1995;
un'assenza ingiustificata di un'ora e mezza il 10 febbraio 1995;
una trasferta non autorizzata alla pista di ghiaccio di __________ il 14 febbraio 1995;
un'assenza per motivi medici (dentista) durata tutta la giornata del 24 febbraio 1995 e conclusa con la partenza per il __________ la sera stessa;
la trasgressione ripetuta del divieto di portare le classi a pattinare durante l'ora di ginnastica;
l'assenza ingiustificata dalla sorveglianza degli esami d'ammissione alla __________ il 25 agosto 1995;
un impegno professionale carente preso il __________ e presso la __________;
lo svolgimento a titolo accessorio di attività lucrative non autorizzate (vendita di magliette e insegnamento privato del nuoto);
Raccolte le ulteriori giustificazioni del ricorrente, il 28 febbraio 1996 il Consiglio di Stato ha risolto in via principale di destituirlo dalla carica con effetto immediato, negandogli lo stipendio a partire dal 30 agosto 1995. Con la stessa risoluzione il Governo ha inoltre disposto che in via subordinata il provvedimento fosse comunque da intendere come disdetta del rapporto d'impiego a far tempo dal 31 agosto 1996.
In sostanza, l'Esecutivo cantonale, dopo aver fatto proprie le conclusioni alle quali era approdata la commissione d'inchiesta, ha ritenuto giustificata l'adozione del provvedimento disciplinare più grave ed incisivo.
F. Contro la predetta decisione governativo __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando la reintegrazione nell'insegnamento. In via subordinata sollecita invece che gli venga riconosciuto il diritto un'indennità di uscita calcolata in base all'art. 18 LStip.
Dopo aver eccepito le carenze dell'istruttoria condotta dalla commissione d'inchiesta designata dal Consiglio di Stato, l'insorgente contesta partitamente gli addebiti mossigli, ammettendo soltanto quello di aver svolto un'attività accessoria senza la necessaria autorizzazione. Trasgressione, questa, che non potrebbe in nessun caso giustificare una misura disciplinare tanto grave come quella in esame. Da qui la domanda principale di annullamento della sanzione disciplinare irrogata.
In relazione alla disdetta notificatagli in via subordinata, l'insorgente nega che siano dati i presupposti per rescindere il rapporto d'impiego. La prosecuzione del rapporto d'impiego da parte dell'autorità sarebbe oggettivamente esigibile. Se così non fosse, gli andrebbe comunque riconosciuta l'indennità di uscita piena prevista dall'art. 18 LStip.
G. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che contesta in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti di cui semmai si dirà più avanti.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono pacificamente date (art. 67 LOrd 1995).
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Le ulteriori prove chieste dall'insorgente non appaiono in effetti suscettibili di procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. Dalla riassunzione dei testi già escussi dalla commissione d'inchiesta designata dal Consiglio di Stato non ci si può in particolare attendere un apprezzabile modifica del quadro degli accertamenti esperiti dalla precedente istanza.
Non è peraltro compito specifico di questo Tribunale quello di porre rimedio alle carenze dell'istruttoria condotta dall'istanza inferiore, assumendo le prove mancanti ai fini della conferma del provvedimento in contestazione.
Considerato che il ricorso, in quanto volto contro la destituzione deve comunque essere accolto per i motivi di cui si dirà più avanti, non occorre d'altro canto procedere all'assunzione delle prove che l'insorgente sollecita a suo favore. Per lo stesso motivo si può infine prescindere da un esame del merito delle censure che questi solleva soltanto in questa sede con riferimento alla composizione ed all'operato della commissione d'inchiesta designata dal Consiglio di Stato.
3.2. Le violazioni dei doveri di servizio sono punite con sanzioni disciplinari. Lo scopo di questi provvedimenti afflittivi è soprattutto quello di ristabilire all'interno dell'amministrazione l'ordine perturbato da comportamenti trasgressivi, ripristinando in tal modo la fiducia in essa riposta dagli amministrati.
Le sanzioni disciplinari vanno dal semplice ammonimento alla destituzione.
Nella scelta della sanzione più confacente al caso, l'autorità deve attenersi anzitutto alle finalità dell'ordinamento disciplinare. Il principio di legalità è quindi temperato da considerazioni di opportunità. Nella commisurazione di tali provvedimenti occorre comunque tenere adeguatamente conto della gravità oggettiva dell'infrazione e del grado di colpa del trasgressore (cfr. Imboden Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, V ed. N. 54 B I seg.).
Di regola, il provvedimento della destituzione è adottato a carico di dipendenti che violano intenzionalmente i doveri di servizio in modo talmente grave, sia dal profilo oggettivo, sia dal profilo soggettivo, da scuotere in modo irrimediabile la fiducia in loro riposta dall'autorità. Il licenziamento disciplinare può anche essere giustificato da una serie di trasgressioni che, considerate singolarmente, non rivestono particolare rilevanza, ma che, nel complesso, denotano un'attitudine inconciliabile con i doveri di servizio. Di principio, in questi casi, la destituzione dev'essere preceduta da sanzioni minori e da un'esplicita comminatoria di licenziamento (Bellwald, Die disziplinarische Verantwortlichkert der Beamten, pag. 156 seg.).
Passando in rassegna i singoli addebiti, si possono formulare le seguenti considerazioni.
4.1. Indebita anticipazione dell'assenza autorizzata per partecipare al funerale del vicedirettore del __________ il 29 novembre 1994.
L'autorità rimprovera al ricorrente di non aver tenuto alcuna lezione la mattina del 29 novembre 1994.
L'addebito va relativizzato. Il ricorrente è stato autorizzato a partecipare alle esequie. Il funerale è iniziato alle 1000 a __________. Quel giorno il ricorrente aveva lezione a __________. Al massimo gli si può quindi rimproverare di non aver tenuto la lezione tra le 0800 e le 0900.
4.2. Rinuncia a tenere una lezione di ginnastica il 13 dicembre 1994.
Si tratta di un episodio di disorganizzazione che potrebbe essere imputato al ricorrente soltanto nella misura in cui non ha adottato le precauzioni necessarie affinché le allieve si presentassero con l'equipaggiamento necessario. Manca in effetti la prova che il ricorrente si sia effettivamente allontanato dalla scuola, lasciando le allieve in balia a se stesse.
4.3. Assenza ingiustificata dalla conferenza delle note del 10 gennaio 1995.
Valutate le prove raccolte dalla commissione d'inchiesta, questo tribunale si è convinto che disertando la riunione suddetta il ricorrente ha effettivamente violato i suoi doveri di servizio. Stando al collega __________, sentito come teste, l'assenza non sarebbe da attribuire ad indisposizione, ma al fatto che come insegnante di ginnastica il ricorrente riteneva di non aver nulla da osservare. Qualunque fosse il motivo dell'assenza, decisivo ai fini del perfezionamento dell'infrazione è il fatto che il ricorrente ha omesso di notificarla preventivamente al direttore della __________.
4.4. Assenza ingiustificata di un'ora e mezza il 10 febbraio 1995.
L'addebito è fondato e non può essere eluso affermando che la lezione che il ricorrente ha omesso di tenere è stata comunque recuperata.
4.5. Trasgressioni del divieto di portare le classi a pattinare durante l'ora di ginnastica.
E' provato che in passato la pratica di questo sport era ammessa. Non risulta dagli atti con la necessaria chiarezza che a partire da un certo momento sia stata effettivamente vietata dai competenti organi con prescrizione vincolante.
4.6. Assenza per motivi medici (dentista) il 24 febbraio 1995.
Il ricorrente non ha violato alcun dovere di servizio. Quella settimana era al corso di sci del __________ ad __________. Munito della necessaria autorizzazione, la mattina del 24 (venerdì) si è recato dal dentista a __________ per un importante intervento operatorio che sarebbe durato sin verso mezzogiorno. Non essendo stati chiaramente definiti i limiti del congedo accordatogli, il ricorrente poteva ritenere di non dover rientrare ad __________ il pomeriggio e di essere anche dispensato da una ripresa del lavoro presso la __________ dove era stato ingaggiato un supplente per tutta la settimana.
Il fatto che la sera stessa sia partito per una vacanza in __________ è irrilevante. Non perfeziona di certo l'infrazione.
4.7. Assenza ingiustificata dalla sorveglianza dagli esami di ammissione alla __________ il 25 agosto 1995.
Il 26 maggio 1995 il ricorrente aveva notificato alla direzione della __________ che dal 21 al 27 agosto 1995 si sarebbe trovato nel __________, __________, __________ (hotel __________). Il 9 giugno 1995 la direzione della scuola ha comunicato a tutti i docenti a mezzo di circolare recapitata nell'apposita casella personale che gli esami d'ammissione si sarebbero svolti il 24-25 agosto seguenti. Il ricorrente afferma di non aver ricevuto l'informazione. Se l'avesse ricevuta, afferma, avrebbe chiesto una dispensa. La giustificazione, per quanto debole possa apparire, permette di prosciogliere il ricorrente con formula dubitativa dall'addebito mossogli.
4.8. Attività accessorie.
L'importanza dello smercio di magliette agli allievi non è stata oggetto di accertamenti. In mancanza di prove al riguardo, il ricorrente va prosciolto dall'addebito di aver esercitato una vera e propria attività commerciale approfittando della sua posizione di insegnante.
Il ricorrente non contesta invece di aver svolto a titolo lucrativo un'attività collaterale di insegnante di nuoto senza la necessaria autorizzazione. Anche se non sono stati accertati i limiti di questa attività, il rimprovero appare quindi fondato.
4.9. Rimproveri concernenti carenze di natura didattica.
Benché preoccupanti, esulano dai limiti di un'inchiesta disciplinare.
Nel complesso, gli addebiti mossi al ricorrente evidenziano una sua innata tendenza ad approfittare delle situazioni per sottrarsi agli obblighi di docente. Anche se talune violazioni dei doveri di servizio non sono state compiutamente provate, il quadro che esce dall'inchiesta condotta a suo carico è quello di un docente poco motivato e dotato di una scarsa coscienza professionale.
Pur tenendo conto dell'esigenza della scuola di allontanare dall'insegnamento docenti di questa levatura, la sanzione della destituzione appare nondimeno eccessiva sia per rapporto alla gravità oggettiva delle violazioni dei doveri imputabili al ricorrente, sia per rapporto alla colpa effettiva del trasgressore. Piccole infrazioni, come l'assenza arbitraria del 10 febbraio 1995, avrebbero dovuto dare subito luogo all'apertura di un procedimento disciplinare com'è stato fatto nel 1988 e nel 1989. Non si sarebbe dovuto attendere che il ricorrente si rendesse autore di ulteriori inosservanze dei doveri di servizio per colpirlo con un provvedimento di espulsione.
In quanto volto a contestare la destituzione, il ricorso va quindi accolto.
5.2. Nell'evenienza concreta, le considerazioni dianzi esposte portano inevitabilmente a concludere che le mancanze imputabili al ricorrente non giustificassero l'irrogazione della più grave delle sanzioni disciplinari previste dalla legge. Disattendendo la domanda di annullamento posta a giudizio dall'insorgente, questo tribunale deve tuttavia limitarsi ad accertare che il provvedimento è ingiustificato. Un annullamento seguito dall'irrogazione di un provvedimento meno grave è ipotizzabile soltanto nel caso di misure disciplinari meno incisive della destituzione (cfr. art. 69 cpv. 3 PAmm). Anche se la decisione viola il diritto un annullamento e non entra in considerazione, poiché il legislatore ha espressamente escluso la possibilità di obbligare lo Stato a riprendere alle sue dipendenze un impiegato nel quale non ha più fiducia (STA 22.6.93 in re __________; cfr. Relazione della commissione speciale per la riforma nel settore della giurisdizione amministrativa, pag. 149). E ciò indipendentemente dalla questione a sapere se siano dati i presupposti per una resiliazione ordinaria del rapporto d'impiego mediante disdetta fondata sull'art. 60 LOrd (segnatamente sulla lett. c del cpv. 3 di tale norma).
Considerato che nel caso in esame lo Stato non è minimamente disposto a rinvenire sulla decisione di espellere il ricorrente dalla scuola, anche la domanda di reintegrazione nell'insegnamento non può quindi essere accolta.
5.3. La legge non precisa i criteri in base ai quali dev'essere determinata l'indennità dovuta ai dipendenti destituiti senza valido motivo. L'art. 18 LStip, disciplinante l'indennità dovuta in casi di rimozione dalla carica, di mancata conferma o di soppressione della funzione, non è di principio applicabile. Le indennità previste dall'art. 18 LStip si fondano infatti su cause legittime di rescissione anticipata del rapporto d'impiego. Quella prevista dall'art. 69 cpv. 2 PAmm trae invece titolo dall'illegittimità del provvedimento pregresso.
In mancanza di concrete indicazioni desumibili dall'ordinamento dei dipendenti cantonali, la giurisprudenza di questo Tribunale ha ritenuto applicabile per analogia (cfr. Imboden Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung V ed. N. 2 B IV; 147 B III) l'art. 337c CO; norma che conferisce al dipendente licenziato senza valida giustificazione il diritto a percepire "quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato alla scadenza del termine di disdetta o col decorso della durata determinata dal contratto" (cpv. 1), dedotto "quanto ha guadagnato con altro lavoro od omesso intenzionalmente di guadagnare" (cfr. STA 6.6.95 in re __________, 8.6.1988 in re __________).
In caso di licenziamento ingiustificato, non essendo dati i presupposti per contenere il risarcimento dovuto entro i limiti fissati dall'art. 18 LStip, lo Stato è quindi tenuto a corrispondere al dipendente destituito a torto un'indennità pari allo stipendio che questi avrebbe percepito sino alla scadenza del periodo di nomina, dedotto quanto l'interessato ha guadagnato od omesso intenzionalmente di guadagnare con un'altra occupazione (cfr. STA 7.8.1987 in re Fontana).
5.4. In applicazione dei principi appena illustrati, al ricorrente andrebbe pertanto riconosciuta un'indennità pari allo stipendio che avrebbe percepito sino alla scadenza del termine di tre mesi previsto dall'art. 60 LOrd 1995 per la disdetta ordinaria del rapporto d'impiego: in pratica, quindi, sino alla fine di giugno dell'anno corrente.
Considerato, tuttavia, che nella risoluzione impugnata il Consiglio di Stato ha malaccortamente disposto che in caso di accoglimento del ricorso contro la destituzione il rapporto d'impiego fosse da considerare rescisso per il 31 agosto 1996, al ricorrente deve essere allocata un'indennità maggiore, pari allo stipendio che avrebbe percepito sino a quella data. Una diversa conclusione, che limitasse l'indennità allo stipendio che il ricorrente avrebbe percepito sino al primo termine utile per la disdetta (30 giugno 1996), si tradurrebbe infatti in un'inammissibile reformatio in peius (cfr. art. 65 cpv. 4 PAmm).
Per lo stesso motivo, non occorre nemmeno indagare oltre per stabilire se l'indennità dovuta al ricorrente giusta l'art. 69 cpv. 2 PAmm debba essere ridotta in misura corrispondente a quanto questi ha nel frattempo guadagnato od omesso per sua colpa di guadagnare con un altro lavoro.
La LOrd non regola la questione a sapere se il dipendente licenziato senza valido motivo abbia diritto anche a questa indennità. La lettera della norma succitata sembrerebbe escluderlo. Considerazioni di giustizia sostanziale ed il marginale della norma ("indennità d'uscita in caso di scioglimento del rapporto d'impiego") depongono invece a favore della conclusione opposta.
In concreto, la questione può tuttavia rimanere indecisa, poiché con la risoluzione impugnata il Consiglio di Stato ha predeterminato anche le conseguenze derivanti dall'accoglimento di un eventuale ricorso interposto contro la destituzione, disponendo che il rapporto d'impiego fosse comunque da considerare rescisso a seguito di disdetta per il 31 agosto 1996. Disposizione, questa, che porta a riconoscere al ricorrente il diritto all'indennità d'uscita prevista dall'art. 18 LStip.
6.2. Sino allo scadere del 49° anno di età, precisa l'art. 18 cpv. 2 LStip, l'indennità d'uscita ammonta al 60% dell'ultimo stipendio, moltiplicato per gli anni interi di servizio prestati.
L'indennità d'uscita può tuttavia essere rifiutata o ridotta se la disdetta è dovuta a colpa del dipendente ( cfr. art. 18a LStip).
Nel caso in esame, il ricorrente è entrato alle dipendenze dello Stato il 29 ottobre 1984. Al 31 agosto 1996 avrà quindi prestato 11 anni interi di servizio.
Secondo la formula dell'art. 18 cpv. 2 LStip, l'indennità d'uscita che può essergli al massimo riconosciuta ammonta pertanto a 18 mensilità x 11 anni di servizio prestati : 30 anni servizio ( ossia 6,6 mensilità).
Il comportamento del ricorrente non è tuttavia estraneo alla decisione del Consiglio di Stato di porre termine al rapporto d'impiego. Anche se il licenziamento costituisce un provvedimento ingiustificato in quanto lesivo del principio di adeguatezza, il ricorrente non va esente da colpe specifiche. Non può quindi sottrarsi ad una riduzione dell'indennità d'uscita dovutagli.
Tenuto conto del grado di colpa e di tutte le circostanze, questo tribunale limita pertanto l'indennità d'uscita a 4 mensilità di stipendio.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili seguono invece la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 22, 32, 67 LOrd; 18, 18a LStip; 3, 18, 28, 31, 68, 69, 70 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. di conseguenza:
1.1. è accertato che il licenziamento è ingiustificato.
1.2. lo Stato verserà al ricorrente:
lo stipendio sino al 31 agosto 1996,
un'indennità d'uscita pari a 4 mensilità.
Non si prelevano né tasse, né spese.
Lo Stato rifonderà al ricorrente fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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