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Numero d'incarto:
52.1996.66
Data decisione, Autorità:
02.09.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00066-72
DP 57-63/96
cm
Lugano
2 settembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sui ricorsi
a) 15
marzo 1996 di
rappr. da: avv. __________
b) 20
marzo 1996 del
contro
la
decisione 28 febbraio 1996, no. 834, del Consiglio di Stato che accoglie
parzialmente il ricorso 17 ottobre 1995 della Comunione ereditaria fu
__________, contro la decisione 27 settembre 1995 del municipio di __________
con la quale è stata concessa al signor __________ la licenza edilizia in
sanatoria per la posa di una piscina e l'esecuzione di un muro di cinta al
mappale no. __________ RFD di __________;
preso
atto che in occasione dell’udienza di sopralluogo del 12 luglio 1996, il
Giudice Delegato ha proposto alle parti la seguente transazione:
"1. Il muro di sostegno e di cinta realizzato
lungo il confine fra le part. __________ e __________ verrà mantenuto nello
stato in cui si trova.
Verranno tolti soltanto i paletti destinati a
sostenere una rete metallica. E' escluso qualsiasi ulteriore innalzamento.
- A titolo di indennità il signor __________ verserà
alla __________ la somma di fr. 3'000.--.
Allo stesso titolo il Comune di __________
verserà alla __________ la somma di fr. 5'000.--.
-
Il signor __________ ed il Comune di __________
ritirano i rispettivi ricorsi.
-
Le parti rinunciano vicendevolmente a qualsiasi
ulteriore pretesa a dipendenza della costruzione del muro in contestazione.
In particolare la __________ e il signor
__________ rinunciano a qualsiasi ulteriore pretesa od azioni di natura civile
nei confronti del municipio.
-
Alle parti viene assegnato un termine sino al 26
luglio p.v. per pronunciarsi sulla proposta di transazione.
-
In caso di accettazione il Tribunale cantonale
amministrativo stralcerà i ricorsi dai ruoli senza spese e senza assegnazione
di ripetibili.
-
In caso di rifiuto il Tribunale cantonale
amministrativo si pronuncerà a termine di legge ritenuto che le parti non hanno
altre prove da indicare, rinunciano alle conclusioni e al dibattimento
finale."
rilevato che le parti hanno comunicato la propria adesione alla
proposta transattiva di cui sopra;
considerato
pertanto che il procedimento è così esaurito,
decreta:
-
Il
ricorso è stralciato dai ruoli.
-
Non
si prelevano né tasse, né spese.
Non
si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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