AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.63
Data decisione, Autorità: 20.11.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00063
Lugano 20 novembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 12 marzo 1996 di
contro
la decisione 28 febbraio 1996 (no. 857) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso dell'insorgente avverso la decisione 11 ottobre 1995 del municipio di __________ con la quale è stata confermata a carico dello stesso l'imposizione di una tassa di fr. 300.-- per la raccolta dei rifiuti per il 1995;
viste le risposte:
25 marzo 1996 del consiglio di Stato;
27 marzo 1996 del Municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Nella seduta del 13 marzo 1991 il Consiglio comunale di Bellinzona ha proceduto alla revisione del Regolamento per il servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti (detto in seguito semplicemente RRR), modificando nel seguente modo le tasse sino ad allora vigenti in materia di raccolta ed eliminazione dei rifiuti:
Art. 27 - TASSE
A) ECONOMIE DOMESTICHE:
In questa categoria sono esenti le persone che beneficiano della prestazione complementare AVS-AI o dell'aiuto soggettivo all'alloggio (RCA)
B) COMMERCI, Fr 25.--/q. le, ritenuto un minimo base
di:
uffici, studi professionali (avvocati, commercialisti, ecc.), gabinetti medici e dentisti 300.--
agenzie d'assicurazione e d'amministrazione, piccoli negozi, studi di ingegneria e d'architettura, tabaccherie e chioschi 450.-
bar, grotti, ristoranti 600.--
banche, negozi medi, farmacie, abbigliamento,fotografi 600.--
alberghi, garni, artigiani, officine, garages, laboratori 750.--
negozi grandi, cartolerie-librerie, ferramenta 900.--
alberghi con ristorante 1'050.--
grandi magazzini, negozi discount, mercati 1'200.--
La modifica, approvata dal Consiglio di Stato con risoluzione 23 luglio 1991, è entrata in vigore con effetto retroattivo al 1. gennaio 1991, dopo regolare pubblicazione all'albo comunale.
B. Con raccomandata 21 agosto 1995, il municipio di Bellinzona ha comunicato al signor __________, titolare di un commercio di abbigliamento sportivo in via __________ a __________, di aver classificato la sua attività professionale nella categoria B. 1. prevista dall'art. 27 del RRR e di dover quindi versare una tassa di fr. 300.-- per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti 1995.
Contro la predetta tassa, __________ ha interposto reclamo in data 22 agosto 1995.
Evadendo il predetto gravame, il municipio di __________ ha confermato l'importo della tassa specificando che quella applicata nel caso concreto è la tassa minima prevista per quella categoria di commerci e che comunque in base al RRR non è data la possibilità di ridurre gli importi di base previsti per le differenti categorie previste.
C. Con ricorso 16 ottobre 1995, __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendo l'annullamento della predetta decisione municipale.
In quella sede il ricorrente ha affermato di non produrre rifiuti mediante la sua attività commerciale e di non fare quindi uso del servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti organizzato dal Comune. Ha affermato di svolgere tale attività all'interno dell'abitazione dei suoi genitori e di non essere in grado di pagare la tassa richiestagli.
D. Con giudizio 28 febbraio 1996, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto da __________, ritenendo conformi ai principi sanciti dal diritto federale i criteri di calcolo della tassa contemplati nel RRR. In particolare il Governo cantonale ha ritenuto che la soluzione legislativa adottata dal Comune rispetti il principio di causalità sancito dall'art. 2 LPAmb, nonché i principi di equivalenza e di copertura dei costi, senza per altro dar luogo a nessun tipo di disparità di trattamento tra le varie categorie di beneficiari del servizio.
E. Contro il predetto giudizio governativo, __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata.
In sostanza riprende e sviluppa le argomentazioni già addotte davanti al Consiglio di Stato.
F. Il ricorso è avversato dal municipio di __________ che si riconferma integralmente nelle proprie osservazioni del 7 novembre 1995 presentate davanti all'istanza di prime cure.
Dal canto suo il Consiglio di Stato chiede la reiezione del ricorso senza formulare particolari osservazioni in proposito.
Considerato, in diritto
La legittimazione attiva del ricorrente discende dai combinati art. 209 lett. b LOC e 43 PAmm ed è pacificamente data.
Di conseguenza il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza che si rendano necessari ulteriori accertamenti (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Il detentore di rifiuti deve riciclarli, renderli innocui o eliminarli secondo le prescrizioni emanate in quest'ambito dalla Confederazione e dai Cantoni (art. 30 cpv. 1 LPAmb). L'art. 31 cpv. 2 LPAmb sancisce un'eccezione a tale principio per quanto concerne i rifiuti urbani: secondo predetta norma il compito di riciclare quest'ultimi o di renderli innocui o di eliminarli spetta ai Cantoni, con la facoltà di delegare l'esecuzione di questi compiti ai Comuni, a altre corporazioni di diritto pubblico oppure a privati (art. 31 cpv. 2 LPAmb).
L'art. 48 cpv. 1 LPAmb prevede poi che per le autorizzazioni, i controlli e le prestazioni speciali secondo la legge citata è riscossa una tassa. La predetta norma non fornisce una base legale sufficiente per il prelievo di un tributo (DTF 119 Ib 389). Spetta quindi ai Cantoni, o eventualmente ai Comuni, stabilire le tariffe per il servizio rifiuti.
In quest'ambito essi godono di una notevole libertà. Le tariffe devono comunque tendere a concretizzare quanto disposto dall'art. 2 LPAmb e devono rispettare il principio della parità di trattamento e del divieto di arbitrio, nonché il principio di equivalenza e di copertura dei costi.
2.2. A livello cantonale la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti solidi è ancora regolamentata agli art. da 68 a 70 della Legge 2 aprile 1975 di applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque della 8 ottobre 1971 (LALIA), in vigore dal 1. ottobre 1975.
In base a quanto previsto dall'art. 68 cpv. 1 LALIA i Comuni sono tenuti ad organizzare per tutto il loro territorio la raccolta dei detriti solidi. I Comuni provvedono affinché i detriti solidi siano riciclati, resi innocui o eliminati in appositi impianti; essi sono tenuti a collaborare tra di loro a questo scopo (art. 69 cpv. 1 lett. a) e b) LALIA).
L'art. 70 LALIA dispone inoltre che i Comuni devono disciplinare, mediante regolamento da approvare dal Governo, il servizio comunale di raccolta e di eliminazione dei detriti solidi: detto regolamento può prevedere tasse che garantiscano la copertura delle spese.
2.3. A livello comunale, nel territorio di __________ la materia è disciplinata dal Regolamento per il servizio comunale di raccolta ed eliminazione dei rifiuti del 30 gennaio 1979, approvato il 26 giugno 1979 dal Consiglio di Stato.
Come già accennato, il predetto regolamento prevede all'art. 27 delle tasse per la copertura dei costi sopportati dal comune nell'ambito del servizio di raccolta e eliminazione dei rifiuti. Si tratta in sostanza di una tassa di utilizzazione, ossia di un compenso particolare imposto al privato per una prestazione della pubblica amministrazione (DTF 111 Ia 326 = RDAT 1986 no. 38).
Tale attività commerciale, svolta in un ambiente locato all'interno dell'abitazione dei genitori, consiste nella vendita per corrispondenza di articoli sportivi: egli deve controllare i pacchi contenenti la merce ordinata, allegarvi la fatturazione e spedirli al cliente.
Per tale categoria di commerci il regolamento comunale prevede una tassa annua di fr. 25.-- al quintale, ritenuto un minimo di base di fr. 300.--.
Nel caso concreto il ricorrente è stato imposto sulla base della tassa minima prevista.
Il principio di causalità ancorato all'art. 2 LPAmb esige che "le spese delle misure prese secondo la presente legge sono sostenute da chi ne è la causa".
A tale proposito occorre sottolineare che il Tribunale federale ha di recente precisato che la massima generale sancita dall'art. 2 LPAmb non permette ancora di concludere che in virtù del diritto federale i Cantoni o i Comuni chiamati a far fronte all'obbligo di raccolta e di eliminazione dei rifiuti urbani siano tenuti a ripartire i costi del servizio unicamente in proporzione alla quantità di rifiuti effettivamente prodotta (STF 20.11.1995 in re Comune di __________, consid. 10 a e b). Altri fattori possono dunque entrare in linea di conto quali criteri per la ripartizione dei costi del servizio. Va altresì rilevato che la libertà di cui dispone l'ente pubblico nell'allestire le proprie tariffe permette a quest'ultimo di procedere a delle schematizzazioni, in modo da rendere facilmente accertabile l'onere a carico di ogni contribuente (STF 20.11.1995 in re Comune di __________, consid. 10 b).
5.2. Fatte queste premesse di carattere generale, va detto che nel caso di specie la tassa fissata dal municipio rispetta tali principi.
A tale proposito si deve infatti considerare che, mediante l'imposizione di un tributo unico annuale, di importo tutto sommato contenuto, il ricorrente non è solo tassato per l'eventuale uso effettivo del servizio che fa, ma partecipa pure al finanziamento di un servizio pubblico obbligatorio e permanente che, con notevole dispendio di mezzi finanziari, contribuisce in modo determinante al mantenimento dell'ordine, della pulizia e dell'igiene all'interno dell'intero comprensorio comunale.
Giusta l'art. 2 cpv. 1 RRR, la consegna dei rifiuti è obbligatoria per i proprietari e gli inquilini di immobili adibiti ad abitazioni private, negozi, bar, ristoranti, alberghi e di principio per i commerci, di modo che in queste circostanze a tutti i potenziali interessati al servizio può essere imposta una tassa. La tassa minima stabilita dal municipio rappresenta dunque il contributo periodico di base che ogni singolo potenziale utente deve versare per l'allacciamento obbligatorio al servizio comunale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, indipendentemente dalla quantità di immondizia effettivamente consegnata.
Ciò significa che secondo una ormai consolidata giurisprudenza, anche il cittadino che pretende di utilizzare solo in maniera estremamente ridotta o addirittura di non usare del tutto il servizio di raccolta rifiuti comunale deve ugualmente versare almeno l'intera tassa minima relativa, dovuta per il fatto stesso che l'ente pubblico mette a disposizione di tutti i potenziali interessati un servizio di pubblica utilità dichiarandolo obbligatorio RDAT II-1995 N. 23 consid. 4.2. e rinvii.
Ora, nel caso concreto, benché l'insorgente affermi di non produrre rifiuti o perlomeno di produrne solo un esiguo quantitativo di natura cartacea, si deve ammettere che l'attività commerciale da lui svolta non è comunque tale da escludere a priori che egli, seppure in modo contenuto, debba far capo al servizio comunale di eliminazione dei rifiuti. Servizio che, è bene ricordarlo, non consiste solo nella raccolta dell'immondizia presso le varie abitazioni e i vari commerci della città, ma comporta pure l'organizzazione e la gestione dei centri di raccolta differenziata, presso i quali i cittadini sono tenuti a consegnare, trasportandoveli loro, determinati generi di scarti urbani solidi.
Pertanto, in queste evenienze, il ricorrente è tenuto a pagare perlomeno la tassa minima annuale di categoria quale tributo fisso per l'allacciamento obbligatorio ad un servizio comunale di pubblico interesse, indipendentemente dall'effettiva utenza dello stesso.
Neppure il fatto che l'insorgente svolge la propria attività lucrativa in uno spazio locatogli dai propri genitori all'interno della loro abitazione basta a mutare la sostanza delle cose.
Quanto poi al rispetto del principio di causalità, non si può far altro che riprendere nella sostanza le pertinenti e corrette considerazioni sviluppate dal Consiglio di Stato nella decisione qui dedotta in giudizio, a mente del quale la tassa minima di fr. 300.--, fissata dal regolamento per i commerci appartenenti alla categoria B1, è certo poco differenziata e non tiene conto in modo assolutamente preciso delle differenti produzioni di rifiuti nei vari tipi di attività contemplati; essa va tuttavia considerata come tutto sommato compatibile con quanto sancito dall'art. 2 LPAmb, visto che allo stadio attuale non sono ancora diffuse soluzioni che permettano di procedere ad una ripartizione dei costi perfettamente rispettosa del principio di causalità (STF 20.11.1995 in re Comune di __________).
La tariffa prevista dalla predetta disposizione del regolamento presenta inoltre l'indubbio vantaggio di offrire all'ente pubblico una soluzione semplice e praticabile.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'insorgente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 2, 30 cpv. 1, 31 cpv. 2, 48 cpv. 1 LPAmb; 68 cpv. 1, 69 cpv. 1, 70 LALIA; 208, 209 LOC, 2, 27 RRR; 18, 28, 30, 43, 60, 61, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 300.-- (trecento) sono a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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